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Bollettino Ufficiale n. 51 del 21 / 12 / 2006

Codice 23.3
D.D. 9 novembre 2006, n. 86

L.R. 06 ottobre 2003,n. 25 - artt. 8 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Autorizzazione alla realizzazione di una traversa della Societa’ Granda Energia s.r.l. di Villafalletto (CN) per l’utilizzazione delle acque a scopo idroeletrico sul torrente Maira in comune di Villafalletto a valle del ponte della strada provinciale e approvazione del disciplinare di costruzione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si autorizzano i lavori proposti dalla Società Granda Energia 2000 s.r.l. di Villafalletto (CN), per la realizzazione di una traversa di tipologia T categoria A (art. 2 del D.P.G.R. 09/11/04 n. 12/R) sul torrente Maira in comune di Villafalletto, per l’utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico di cui al progetto redatto dall’ ing. Andrea Selleri dello studio tecnico Pantidro di Via Raffaello, 1 a Cuneo esaminato nella Conferenza dei servizi del 10/10/2006.

Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato deve essere redatto tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, in particolare:

* Dovrà essere sottoposto all’esame dell’AIPo - ufficio di Torino il progetto di dettaglio relativo al muro in sponda destra, da dimensionare per un contenimento dei livelli idrici che si creeranno durante l’esercizio della traversa, in condizioni di normale deflusso del torrente Maira. La sommità del muro di contenimento non dovrà superare la quota di 426,00 m. (425,50 + 0,50 m. di franco) e gli elaborati di dettaglio, da presentare anche a questo Settore regionale, dovranno mostrare anche la situazione di fatto e di progetto in caso di piena per verificare che non ci siano peggioramenti delle condizioni di pericolosità della sponda sinistra;

* Ad opera realizzata si dovrà sottoporre ad idoneo monitoraggio l’interferenza della traversa con le acque di falda;

* Qualora siano realizzate linee elettriche di media e alta tensione dovrà essere richiesto il relativo provvedimento di autorizzazione ai sensi della L.R. 26.04.1984 n .23 al Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

* Si preveda per il muro di protezione arginale in destra orografica rivestimento in pietra, avendo cura di impiegare materiale coerente per cromatismi con il contesto d’inserimento e curandone la tessitura, privilegiando pietra squadrata e pezzature regolari, evitando in ogni caso rivestimenti in lastre stampate; la copertina superiore in c.a. sia ridotta di spessore al minimo funzionale;

* Si preveda con le medesime modalità sopra indicate il rivestimento in pietra delle parti in c.a. a vista del canale di adduzione e di scarico in sponda orografica sinistra;

* Le pareti esterne del fabbricato della centrale siano finite con intonacatura e coloritura molto chiara tinta calce-sabbia al fine di minimizzarne la visibilità;

* Si preveda il rinverdimento di tutte le scarpate interessate da movimenti di terra e riprofilatura avendo cura di impiegare rigorosamente vegetazione ripariale in continuità con la vegetazione spondale esistente ( evitando in ogni caso l’impiego di specie non autoctone e d’invasione); in particolare il rinverdimento previsto alla base dell’edificio della centrale dovrà garantire la schermatura dello stesso e impiegare specie autoctone;

* Dovranno essere mantenuti i franchi minimi di sicurezza in corrispondenza del ponte per i livelli idrici di piena duecentennale;

* Nelle fasi costruttive non si dovrà causare pregiudizio all’efficienza idraulica del ponte della strada provinciale;

* Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Maira, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

* Gli interventi in alveo dovranno essere attuati in periodi tali da non interferire con la fase riproduttiva dell’ittiofauna autoctona presente;

* Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Cuneo, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente;

* Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Maira attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua;

* Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

* Nelle fasi di predisposizione del progetto esecutivo, il proponente dovrà concordare con il consorzio irriguo operante nell’area le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con l’opera di presa esistente subito a monte dell’area di intervento e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua;

* Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Si approva il disciplinare di costruzione di cui all’art. 9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R facente parte integrante della presente determinazione.

L’esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art. 16 D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R ed alla successiva autorizzazione all’invaso di cui all’art. 17 D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l’Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente responsabile
Ilario Nebiolo