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Bollettino Ufficiale n. 51 del 21 / 12 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 70-4892

Integrazioni e modifiche della DGR n. 42-738 del 29.8.2005 relativa alla Rete Integrata della Prevenzione. Approvazione del documento relativo alle funzioni e attivita’ dei Servizi di Medicina del Lavoro ospedalieri.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare il documento relativo alle funzioni e attività dei Servizi di Medicina del Lavoro ospedalieri di cui in premessa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di prorogare il termine di cui alla DGR 42-738 del 29.08.2005 stabilendo che le prestazioni oggetto di finanziamento dovranno essere effettuate dai Servizi di Medicina del Lavoro e dall’ARPA Piemonte per il periodo di 3 anni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente deliberazione e rendicontate secondo le modalità di cui alle DGR n. 64-6577 dell’ 8/7/2002 e n. 35 - 9943 del 14 luglio 2003

- di finanziare ulteriormente le funzioni di supporto specialistico per la prevenzione dei rischi lavorativi ed extra lavorativi e di collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per l’importo complessivo di Euro 309.000,00 e nella misura di Euro 51.500,00 a favore dell’ARPA Piemonte e di ciascuno dei seguenti Servizi di Medicina del Lavoro:

* il Servizio di Medicina del Lavoro del CTO/CRF/M. Adelaide di Torino

* il Servizio di Medicina del Lavoro dell’A.O. San Giovanni Battista di Torino;

* il Servizio di Medicina del Lavoro dell’ASL 12 di Biella;

* il Servizio di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara;

* il Servizio di Medicina del Lavoro dell’ASL n. 17 di Savigliano;

- di riconoscere le predette quote di Euro 51.500,00 a ciascuno dei citati Servizi e all’ARPA Piemonte a titolo di anticipazione sulle attività effettivamente svolte che dovranno essere oggetto di dettagliata rendicontazione, secondo le modalità di cui alla DGR 35 - 9943 del 14 luglio 2003, e i relativi importi definiti a conguaglio;

- di stabilire che i Servizi di Medicina del Lavoro e l’ARPA Piemonte facciano fronte alle spese relative alle prestazioni che verranno rese nel termine di cui sopra con quanto già erogato a titolo di anticipazione ai sensi della DGR 42-738 del 29.08.2005 e con le quote di rifinanziamento di cui alla presente deliberazione ;

- di richiedere ai Servizi di Medicina del Lavoro e all’ARPA Piemonte la trasmissione alla Direzione Sanità Pubblica, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente deliberazione, di una proposta di utilizzo delle somme assegnate che sarà oggetto di approvazione da parte della Direzione medesima;

- di far fronte agli oneri del rifinanziamento con le risorse residue disponibili per il finanziamento derivanti dall’impegno di spesa di cui alla DD n. 211 del 15.12.2004;

- di stabilire che le prestazioni svolte nel periodo di 3 anni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, dovranno essere rendicontate secondo le modalità di cui alle DGR n. 64-6577 dell’ 8/7/2002 e n. 35 - 9943 del 14 luglio 2003;

- di stabilire che le somme complessivamente corrisposte a titolo di anticipazione ed eccedenti gli importi contabilizzati in relazione alle attività effettivamente svolte dovranno essere oggetto di restituzione all’Amministrazione regionale. La rendicontazione di tali attività dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei 3 anni di riferimento.

Le restanti disposizioni contenute nella DGR n. 42-738 del 29.08.2005 rimangono invariate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Proposte per un documento sulle funzioni ed attività dei Servizi di Medicina del Lavoro ospedalieri.

Premessa.

I temi della prevenzione, della sicurezza e della promozione della salute nei luoghi di lavoro costituiscono un argomento di rilevante e prioritario interesse in sanità pubblica.

La radicale riorganizzazione e trasformazione delle attività produttive, la modificazione della composizione della forza lavoro e delle modalità di esposizione ai fattori di rischio professionale, rendono indispensabile un approccio multidimensionale, oltre che multidisciplinare, a tali attività.

Anche al fine di rispondere alle necessità sopra espresse, il presente documento si propone i seguenti obiettivi:

1. definire le funzioni e le attività dei Servizi di Medicina del Lavoro ospedalieri, valorizzando il patrimonio di risorse e di competenze attualmente presenti,

2. realizzare una rete organizzativa che garantisca precisi e definiti momenti di coordinamento e di gestione delle attività a livello regionale, integrando sempre di più questi servizi nel sistema di prevenzione del Servizio Sanitario Regionale

3. definire un sistema di finanziamento delle attività, sia per le attività di carattere istituzionale e di progetto, che per le prestazioni clinico-specialistiche, strumentali, di igiene industriale e di tossicologia.

Funzioni ed attività.

I Servizi di Medicina del Lavoro ospedalieri, in quanto servizi del Sistema Sanitario Regionale, svolgono le seguenti funzioni ed attività:

a. Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie professionali e delle patologie correlate al lavoro (work related disease), su richiesta dei medici di medicina generale, degli specialisti ospedalieri ed ambulatoriali, dei medici dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL, dei medici competenti e consulenti medici dei Patronati.

Per queste attività i S.O.M.L. sono dotati di strutture ambulatoriali e strumentali, che consentano l’autonoma esecuzione delle prestazioni ritenute essenziali e peculiari per la disciplina, quali, ad esempio, l’audiometria, la spirometria completa con diffusione A-C, test di reattività bronchiale aspecifica, diagnostica allergologica di base. Nel caso si presenti la necessità di procedere a ricoveri, ordinari o in regime di D.H. (tranne che per il Dipartimento Universitario sito presso l’ASO CTO di Torino, già dotato di un reparto di degenza) ci si appoggerà alle strutture di degenza dei Dipartimenti di Area Medica. Pertanto è necessario che i SOML siano ubicati all’interno di presidi ospedalieri in cui sia possibile interagire sinergicamente con le strutture diagnostico-terapeutiche di riferimento per la clinica del lavoro, come l’allergologia, la pneumologia, la dermatologia, l’ortopedia, la fisiatria, la cardiologia, la diagnostica per immagini, le malattie infettive, la patologia clinica e tossicologica.

I S.M.O.L. collaborano all’analisi epidemiologica delle condizioni di malattia e/o di disagio lavoro-correlato.

b. Emissione di pareri di idoneità alla mansione ai sensi dell’art 5 Legge 300/70, comma 3, (Statuto dei Lavoratori).

L’evoluzione della normativa specifica e delle problematiche ad esse connesse e dei rischi emergenti, impone che tale attività venga gestita dai S.O.M.L., considerata la necessità di dover procedere ad un’attenta valutazione della mansione e dei rischi ad essa connessi, anche mediante sopralluogo nei luoghi di lavoro.

c. Individuazione, misurazione e valutazione dei rischi professionali presenti nei luoghi di lavoro.

Su richiesta di strutture interne al SSN o esterne (in particolare le aziende sanitarie, le aziende pubbliche e le piccole e medie aziende - ex art. 24/626) i S.O.M.L. esplicano attività di supporto alla valutazione dei rischi in ambito lavorativo. Tale attività può comportare l’esecuzione di determinazioni quali/quantitative, ambientali e biologiche e quindi deve poter essere disponibile l’accesso a centri di riferimento regionali, per le analisi chimico-fisiche e tossicologiche, ove non già disponibili in loco.

d. Supporto alla progettazione e riorganizzazione dei processi lavorativi. Verifica dell’efficacia di interventi orientati all’ergonomia e al benessere psico-fisico, individuale e collettivo.

Su richiesta di strutture interne al SSN o esterne (in particolare le aziende sanitarie, le aziende pubbliche e le piccole e medie aziende - ex art. 24/626) i S.O.M.L. esplicano attività di supporto alla progettazione e riorganizzazione dei processi lavorativi, con particolare riferimento all’ergonomia ed al benessere organizzativo.

e. Promozione della salute tramite attività di medicina preventiva e di comunità sulle popolazioni al lavoro.

Nell’ambito di progetti regionali o aziendali, su richiesta di strutture interne al SSN o esterne, i S.O.M.L. effettuano attività di promozione della salute e di medicina preventiva e di comunità, sulle popolazioni al lavoro, relativamente ai principali fattori di rischio ambientali o individuali.

f. Attività di informazione e formazione, svolte nei confronti dei lavoratori o figure ad essi equiparate, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), datori di lavoro ed associazioni di categoria, e di operatori a vario titolo impegnati nel campo della prevenzione e della medicina del lavoro.

Nell’ambito di progetti regionali o aziendali, su richiesta di strutture interne al SSN o esterne , i S.O.M.L. esplicano attività di supporto alle attività di informazione e formazione, svolte nei confronti dei lavoratori o figure ad essi equiparate, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), datori di lavoro ed associazioni di categoria, e di operatori a vario titolo impegnati nel campo della prevenzione e della medicina del lavoro.

g) Attività di formazione e di promozione della qualità per le funzioni e le attività dei medici competenti.

I servizi esplicano attività nei confronti dei medici competenti mirata a migliorare la qualità delle prestazioni relative alla sorveglianza sanitaria, alla valutazione del rischio ed alla informazione e formazione dei lavoratori.

h) espressione dei giudizi di idoneità fisica ed idoneità alla mansione specifica, ai sensi della vigente normativa in materia, anche tramite la partecipazione alle Commissioni Legge 68 per la valutazione dell’idoneità lavorativa per l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap in qualità di Specialisti di Medicina del Lavoro

Tale attività è condotta nell’ambito delle Commissioni Medico Legali istituite a livello di ASL Territoriale o Provinciale.

i) Attività di collaborazione alle azioni di prevenzione, vigilanza e controllo dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali.

l) Attività di collaborazione alle azioni di promozione e prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste a carico delle Regioni.