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Bollettino Ufficiale n. 51 del 21 / 12 / 2006

Codice 15.10
D.D. 6 novembre 2006, n. 627

Legge regionale 23/2004, art. 5. Costituzione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalita’ di attuazione per la concessione delle garanzie. Approvazione dello schema di convenzione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare le modalità di attuazione allegate alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante, relative alla costituzione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione previsto dall’art. 5 della l.r. 23/2004.

Di approvare lo schema di convenzione con Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante.

Di provvedere alla stipulazione di formale convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Di stabilire che il Fondo di garanzia è operativo a decorrere dal giorno successivo dalla data di stipulazione della convenzione sopra citata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale

Allegato 1

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE

1. FINALITA’ E OBIETTIVI

Ai sensi dell’art. 5 della l.r. 23/2004, è costituito un Fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito delle società cooperative e dei loro consorzi beneficiari della legge regionale medesima.

La gestione del Fondo è curata dalla Finpiemonte.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del Fondo le società cooperative e i loro consorzi ( di seguito indicati come soggetti beneficiari), che abbiano presentato a Finpiemonte domanda di finanziamento a tasso agevolato, approvata dal Gruppo tecnico di valutazione previsto dal programma di intervento di cui all’art. 6 della l.r. 23/2004.

3. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E PROCEDURE

La richiesta di accesso al Fondo di garanzia può essere presentata a Finpiemonte con le seguenti modalità:

a. contestualmente all’inoltro della domanda di finanziamento agevolato ai sensi del programma di intervento vigente , di cui all’art. 6 della l.r. 23/2004;

b. in una fase successiva della citata istanza, ma comunque prima dell’emissione della delibera bancaria.

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

4. MODALITA’ DI AGEVOLAZIONE

La garanzia interviene a copertura dell’80% del finanziamento complessivo ottenuto dalla cooperativa - esclusivamente per investimenti NON immobiliari - pro-quota sui fondi regionali e su quelli bancari. La prestazione della garanzia avverrà a costo zero e consentirà di ottenere uno spread fisso pari ad 1 punto sul tasso applicato dalla banca al finanziamento con fondi propri.

Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui la banca non potrà richiedere - per il medesimo finanziamento - ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari a Euro 560.000,00.

5. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le garanzie concesse a favore dei soggetti beneficiari sono revocate quando intervengono le cause di revoca del finanziamento agevolato previste dal programma degli interventi vigente alla data di presentazione della richiesta.

Nei casi di revoca del finanziamento agevolato il soggetto beneficiario perderà l’agevolazione, con l’obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

6. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Le agevolazioni disposte dalla presente norma verranno concesse nel rispetto della disciplina comunitaria sul “De minimis” (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione).

L’equivalente sovvenzione lorda sarà calcolata sulla differenza tra la gratuità dell’intervento regionale ed il costo di mercato di una garanzia con caratteristiche analoghe.

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche fatta eccezione per tutte le normative che ammettono la cumulabilità con la normativa “de minimis”.

Allegato 2

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE - FINPIEMONTE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ART. 5 DELLA L.R. 13 OTTOBRE 2004, N. 23: “Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”

TRA

La Regione Piemonte, di seguito per brevità denominata semplicemente Regione (omissis), in persona del Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro Dr. Giuseppe De Pascale, (omissis), domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Via Magenta, 12;

E

L’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., (omissis), di seguito per brevità denominata semplicemente Finpiemonte, in persona del Presidente legale rappresentante Prof. Mario Calderini, (omissis), domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la Finpiemonte S.p.A. in Torino, Galleria San Federico n. 54;

PREMESSO CHE

- la Regione con l.r. n. 8 del 26 gennaio 1976, ha costituito l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. - quale strumento della programmazione economica regionale, con attività finalizzata anche alla incentivazione di attività produttive;

- ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 23/2004 la Regione può concedere alle cooperative ed ai loro consorzi, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, di detta legge, finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti e l’incremento del capitale sociale;

- l’art. 5 della suddetta legge istituisce un Fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito da parte dei medesimi soggetti;

- il comma 2, dell’articolo 5, prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e il soggetto gestore al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 1;

- la D.G.R. n. 57 - 3082 del 05.06.2006 ha stabilito i criteri per l’utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione e ha demandato alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro di affidare a Finpiemonte la gestione del citato strumento;

- la Finpiemonte, essendo iscritta con il n. 15599 nell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell’apposita sezione prevista dall’art. 113 del D.Leg. n. 385/93, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione, e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del fondo;

per quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

La Regione, per l’attuazione degli interventi indicati in premessa, costituisce presso Finpiemonte il Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, di seguito indicato per brevità Fondo.

La dotazione iniziale del Fondo è costituita dagli stanziamenti di bilancio appositamente autorizzati dalla l.r. 23/2004.

ART. 3

Il Fondo viene alimentato dallo stanziamento iniziale e dagli interessi bancari maturati sulle giacenze; per contro, lo stesso viene diminuito dalle risorse utilizzate a copertura delle eventuali insolvenze relative ai finanziamenti concessi e dal compenso a Finpiemonte per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, di cui al successivo art. 6. In particolare i fondi trasferiti a Finpiemonte si intendono accresciuti da un ammontare di interessi corrispondente, di volta in volta, agli interessi maturati a favore di Finpiemonte al netto, oltre che degli oneri e spese tutte afferenti la gestione, anche degli importi pagati a titolo di ritenuta fiscale su detti interessi.

Pertanto Finpiemonte non dovrà alimentare il fondo con gli importi corrispondenti alla ritenuta fiscale sugli interessi di volta in volta vigente.

Resta ferma la facoltà di Finpiemonte di avvalersi delle ritenute sugli interessi a scomputo delle imposte di sua competenza, ove ciò sia consentito dalla legge.

ART. 4

Il Fondo sarà utilizzato da Finpiemonte per la prestazione di garanzie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati ai suddetti beneficiari, in conformità a quanto disposto dalle Modalità di Attuazione allegate alla presente convenzione e approvate con medesima Determinazione Dirigenziale. Il fondo sarà pertanto utilizzato a copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti concessi.

A tal fine Finpiemonte stipulerà appositi accordi con le banche convenzionate.

ART. 5

Finpiemonte si impegna a fornire annualmente alla Regione Piemonte, entro il 31 maggio un prospetto dal quale risultino le garanzie in essere, le eventuali insolvenze accertate e pagate, e la consistenza finale del fondo di garanzia.

ART. 6

Per le attività di cui alla presente convenzione, Finpiemonte è autorizzata a trattenere annualmente un importo dal Fondo pari all’1% - oltre IVA di legge - delle garanzie progressivamente prestate.

ART. 7

Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione saranno a carico di Finpiemonte.

ART. 8

La presente convenzione ha una validità di tre anni a decorrere dalla firma della stessa e può essere rinnovata per eguale periodo con semplice scambio di lettera raccomandata previa determinazione autorizzativi, per quanto attiene alla Regione.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti.

Alla parte inadempiente l’altra parte può intimare di adempiere in un congruo termine non superiore a tre mesi, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto.

ART. 9

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto, Torino, ___.___.2006

Il Presidente di
Finpiemonte S.P.A.

Il Direttore Regionale
Formazione Professionale - Lavoro