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Bollettino Ufficiale n. 51 del 21 / 12 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 19-4911

LR 41/98, art.2, comma 2, lett. d). Modifica ed integrazione della DGR 92-10150 del 28/07/2003. Intervento regionale di politica del lavoro attuativo dei protocolli d’intesa del 25/10/2002 e del 20 febbraio 2003 sottoscritti con Enti locali, rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria dell’Industria, Commercio, Artigianato del Piemonte

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2, comma 3, lett. d), della predetta legge, prevede che la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.lgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, è attribuita alle Province che la esercitano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui all’art. 6, comma 1, del D.lgs 469/97;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 92-10150 del 28/07/2003 di approvazione dell’intervento regionale di politica del lavoro attuativo dei protocolli d’intesa del 25/10/2002 e del 20 febbraio 2003 sottoscritti con Enti locali, rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria dell’Industria, Commercio, Artigianato del Piemonte per fare fronte alla crisi occupazionale presso aziende del settore dell’industria automobilistica, tessile ed orafa, nonché presso aziende di altri settori in condizione di prossimità allo stato di crisi industriale;

considerato che il predetto provvedimento prevede l’eventuale erogazione, a favore di imprese, di risorse finanziarie a titolo di incentivo all’assunzione di soggetti svantaggiati a causa della situazione di crisi presso i settori economici sopra citati;

ritenuto di unificare le modalità di gestione degli incentivi all’occupazione concessi dalla Regione Piemonte per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro e pertanto di modificare il dispositivo della sopra citata DGR 92-10150 del 28/07/2003;

Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale” relativamente alle competenze dell’Organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 92-10150 del 28/07/2003 sostituendo il testo del paragrafo: “Incentivi all’assunzione” del punto 1) dell’allegato al provvedimento, con il seguente testo: “A favore delle imprese che procedono all’assunzione dei destinatari del presente programma con contratto di lavoro dipendente, è previsto il riconoscimento di un incentivo all’occupazione che verrà erogato in regime ”de minimis", ai sensi del Reg. Ce 69/2001 e s.m.i..

L’ammontare massimo del contributo è di euro 6.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato. Nel caso di assunzione a tempo determinato per almeno 12 mesi l’ammontare del contributo è di euro 1.800,00.

La restante quota di euro 4.200,00 potrà essere attribuita in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato entro i primi 12 mesi dall’avvenuta assunzione.

In caso di assunzione a tempo parziale il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Il suddetto contributo non è cumulabile con altri aiuti erogati in regime “de minimis” per la stessa assunzione".

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte i sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)