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Bollettino Ufficiale n. 51 del 21 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Unione di Comuni del Basso Novarese - Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello - Casalino (Novara)

Statuto

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione di Comuni del Basso Novarese è costituita per libera adesione dei Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello, espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell’art. 32 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente Statuto.

2. L’Unione e’ Ente Locale ed è dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.

3. Elementi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. L’Unione si propone di svolgere i seguenti servizi , nella loro più larga accezione e nelle forme gestionali giudicate più economiche che garantiscono il migliore rapporto costo/qualità del servizio stesso, con l’ottimale utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali:

a) servizio tecnico e di manutenzione del patrimonio, illuminazione pubblica, illuminazione votiva presso i cimiteri, sistemi di pesa pubblica, protezione civile, organizzazione e gestione dell’ufficio espropriazioni;

b) servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi, nettezza urbana;

c) servizio finanziario;

d) servizio tributario;

e) servizio di polizia locale, commerciale ed amministrativa, fiere e mercati;

f) gestione urbanistica del territorio e sportello unico per l’edilizia, comprendendosi nella gestione urbanistica del territorio ogni competenza afferente alla formazione, adozione, approvazione e gestione del Piano Regolatore Generale Intercomunale, sostituendosi, l’Unione, a tutti gli effetti, ai singoli Comuni associati; nelle varie fasi di formazione e di variante, la partecipazione dei Comuni associati è garantita attraverso l’espressione di parere obbligatorio e vincolante sugli atti sia preliminari che di adozione definitiva; il predetto parere, da formalizzare con atto deliberativo di ciascun Consiglio Comunale - da menzionare nei successivi atti dell’Unione - deve essere reso entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta fatta dall’Unione, corredata dai relativi atti; l’indicato termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo di ogni Comune; decorso il termine senza alcun pronunciamento, l’Unione prosegue nella fase procedimentale, considerando il parere come favorevolmente acquisito; in ordine alle pubblicazioni di rito, è stabilito che esse sono effettuate presso gli albi pretori dei singoli Comuni associati, con deposito degli atti presso la sede unionale, alle quale sono indirizzate - per la relativa acquisizione - le eventuali osservazioni od opposizioni;

f/bis) in deroga a quanto previsto al comma precedente, viene data facoltà ad un singolo Comune, a fronte di particolari e motivate esigenze, di procedere alla redazione di un proprio Piano Regolatore Generale, con facoltà di scelta del professionista incaricato alla redazione, orientato in linea di massima allo sviluppo edilizio-urbanistico del proprio territorio; il coinvolgimento dei Comuni Associati, ai fini di una valutazione di impatto sulla condivisa gestione del territorio unionale, è garantito attraverso l’espressione di parere obbligatorio e vincolante sugli atti preliminari (richiesta motivata del Comune di dar corso alla redazione del P.R.G. con allegata relazione che individui sinteticamente il contenuto in termini di sviluppo edilizio-urbanistico del Piano); il predetto parere, da formalizzare con atto deliberativo di ciascun Consiglio degli altri Comuni associati deve essere reso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta fatta dal Comune proponente, corredata dai relativi atti; decorso il termine senza alcun pronunciamento si darà comunque corso considerando il parere come favorevolmente acquisito.

A fronte di pronunciamento favorevole dei Comuni associati con le modalità e i termini sopra indicati, il Comune prosegue nella fase procedimentale di approvazione del P.R.G.; l’Unione procede poi all’applicazione e gestione del suddetto Piano.

g) sportello unico per le attività produttive;

h) servizi scolastici e socio-assistenziali;

i) assistenza scolastica, trasporto e refezione scolastica;

l) informatizzazione degli uffici e delle attività degli enti associati;

m) servizi culturali, sportivi e del tempo libero, politiche giovanili, servizi turistici e di valorizzazione del territorio;

n) servizi cimiteriali, intendendosi per tali la gestione amministrativa di tutte le attività ed operazioni cimiteriali e necroscopiche, anche attraverso l’avvalimento di risorse umane e strumentali di ciascuno degli enti associati;

o) servizi di segreteria (a supporto sia del Segretario/Direttore che dei Segretari Comunali operanti in ciascuno degli enti partecipanti), affari generali e contratti, anche attraverso l’avvalimento di risorse umane e strumentali di ciascuno degli enti associati;

p) gestione dei procedimenti anagrafici, elettorali, di stato civile, leva militare, statistici, censuari, toponomastici, di autocertificazione e di giudici popolari, anche attraverso l’avvalimento di risorse umane e strumentali di ciascuno degli enti associati, a cui, in ogni caso, rimane ascritta la titolarità delle predette funzioni;

q) servizi di tutela ambientale: servizi idrici, fognatura e depurazione, nettezza urbana, sanità ed igiene, animali da affezione e randagismo.

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

3. E’ obiettivo dell’Unione l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’Ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni.

Art. 3
Risorse finanziarie

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. In merito ai proventi derivanti dal servizio di depurazione, è stabilito che il relativo gettito complessivo sia trasferito a ciascun Comune aderente in base all’introito ad ognuno riferibile, secondo modalità operative da definirsi in base ad apposita regolamentazione attuativa di competenza del Consiglio Unionale.

4. L’Unione, in quanto titolare della gestione urbanistica del territorio, una volta approvato in via definitiva il piano intercomunale di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. f), e’ competente ad incassare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo sul costo di costruzione per gli interventi che saranno attuati sul proprio territorio.

5. Sino alla data di approvazione del piano intercomunale sopra citato, è stabilito che i Comuni aderenti devono trasferire, in favore del bilancio unionale, la totalità degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione che ai medesimi Comuni aderenti deriveranno in dipendenza degli insediamenti produttivi sul territorio direttamente compiutisi per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo modalità operative da definirsi in base ad apposita regolamentazione attuativa di competenza del Consiglio Unionale.

6. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltrechè con i proventi propri, di cui ai precedenti commi, attraverso contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.

7. I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente attraverso opportuni trasferimenti parametrati a quote così definite:

a) Comune di Casalino 55%;

b) Comune di Granozzo con Monticello 45%.

8. I trasferimenti di cui al comma precedente sono disposti entro le seguenti scadenze:

- entro il mese di febbraio: primo acconto nella misura del 50% dei trasferimenti dovuti per l’anno precedente;

- entro il mese di settembre: secondo acconto nella misura del 30% della previsione di bilancio dei trasferimenti relativi all’esercizio di competenza;

- entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione: quota a saldo.

9. La liquidazione delle quote di trasferimento verrà disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

10. Oltre agli appena indicati trasferimenti, è stabilito che i Comuni aderenti devono riconoscere, in favore del bilancio unionale, una contribuzione aggiuntiva annua ancorata alla totalità dei proventi per I.C.I. che deriveranno ai medesimi Comuni aderenti in dipendenza degli insediamenti produttivi sul territorio direttamente compiutisi per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo modalità operative da definirsi in base ad apposita regolamentazione attuativa di competenza del Consiglio Unionale.

11. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

12. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 4
Sede dell’unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Casalino, Via S. Pietro n. 3.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purchè ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.

4. Presso la sede dell’Unione e’ individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all’albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione del Basso Novarese, e con lo stemma che verra’ approvato dal Consiglio dell’Unione.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonchè in ogni altra pubblica ricorrenza può essere esibito il gonfalone dell’Unione, nella forma da definire ed approvare dal Consiglio dell’Unione, accompagnato dal Presidente o suo delegato.

Art. 6
Adesione all’unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, corredata della deliberazione Consigliare assunta con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell’Unione, all’esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’Ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, nello stesso termine, i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo Statuto dell’Unione.

4. Al Comune istante può essere richiesta una quota di partecipazione, da definire dal Consiglio dell’Unione in sede di esame della richiesta di adesione, rapportata agli investimenti fatti. Detta quota andrà a sgravio dei trasferimenti a carico dei Comuni che hanno costituito, ab origine, l’Unione.

Art. 7
Recesso dall’unione

1. Il recesso degli aderenti e’ ammesso previa notificazione al Consiglio dell’Unione della deliberazione assunta in tal senso dal Consiglio Comunale, con la maggioranza di due terzi, almeno quattro mesi prima della scadenza dell’esercizio finanziario.

2. La recessione va discussa ed approvata dal Consiglio dell’Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 8
Scioglimento dell’unione

1. Nella fattispecie specifica di Unione di due Comuni, la recessione di un Comune coincide con lo scioglimento dell’Unione stessa.

2. Dell’evento di cui al precedente comma ne prende atto il Presidente, con proprio provvedimento, assumendo pro tempore le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.

3. L’Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’art. 141 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.

4. Nel caso di scioglimento, il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, nella misura stabilita dal commissario liquidatore. Per quanto possibile, la predetta attribuzione di personale dovrà essere stabilita proporzionalmente alle quote di partecipazione determinate ai sensi dell’art. 3, comma 7, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente allo scioglimento.

Art. 9
Attività regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e del presente Statuto.

2. Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio approva il Regolamento di Contabilità, il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

3. Nelle more dell’approvazione di tutti i regolamenti di competenza dell’Unione, si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Art. 9/bis
Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale dell’Unione e’ assegnata al Presidente.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza e’ attribuita dal Presidente a uno o più Responsabili di Servizio.

3. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Presidente, può, da quest’ultimo, essere attribuita:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario, per ogni altra materia.

4. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato ai precedenti commi 2 e 3, la rappresentanza dell’Unione e’ riservata esclusivamente al Presidente o ad un suo delegato.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10
Organi dell’unione

1. Sono organi dell’Unione:

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

c) la Giunta.

Art. 11
Status degli amministratori dell’unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonchè al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Tit. III - Capo IV del D.lgs 18.8.2000 n. 267.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 12
Composizione e costituzione dell’organo

1. Il Consiglio dell’Unione e’ l’espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti per il Consiglio Comunali ed individuati, per quanto compatibili, nell’art. 42 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.

2. Il Consiglio dell’Unione è composto da sette componenti e precisamente:

- dai due Sindaci dei Comuni partecipanti, quali membri di diritto;

- da tre Consiglieri di maggioranza dei Comuni aderenti, da eleggersi, dai rispettivi Consigli di appartenenza, nel numero di due per il Comune di Casalino e nel numero di uno per il Comune di Granozzo con Monticello;

- da due Consiglieri di minoranza dei Comuni aderenti, ove presenti, da eleggersi, dai rispettivi Consigli di appartenenza, nel numero di uno per ciascun Comune.

3. Il Consiglio dell’Unione non ha una durata predefinita, rinnovandosi nei suoi elementi al rinnovarsi, di volta in volta, dei Consigli comunali di cui è espressione. Pertanto, i suoi componenti restano in carica sino alla scadenza del mandato ricoperto presso ciascun Comune, e, comunque, sino alla data di assunzione nella carica da parte dei nuovi rappresentanti dei Comuni.

4. L’elezione dei membri non di diritto deve essere effettuata da ciascun Ente associato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.

5. Circa le modalità d’elezione, ciascun Consigliere scriverà nella propria scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui non riuscirà eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del Consiglio dell’Unione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. Nel caso in cui l’assenza di minoranze non consentisse l’attribuzione di uno o più seggi a loro riservati in Consiglio, al fine del computo delle maggioranze qualificate e delle presenze necessarie per la validità delle sedute si fa pur sempre riferimento al numero di dei componenti assegnati, a norma del precedente comma 2.

7. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell’Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8. In tutti i casi in cui il componente del Consiglio unionale da sostituire è un Sindaco, al suo posto subentra temporaneamente, a seconda delle ipotesi previste dalla legge, il Vicesindaco o il Commissario Prefettizio nominato a reggere il Comune.

Art. 13
I Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell’Unione i diritti ed i doveri stabiliti per i Consiglieri Comunali. In particolare hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonchè dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili per l’espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonchè di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione equivale alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, motivi inderogabili di lavoro, temporanea assenza dalla residenza comportante distanza eccessiva per l’accesso alla sede dell’Unione, ogni altra motivazione che dimostri inequivocabilmente la casualità dell’assenza e la volonta’ del Consigliere di portare a termine il proprio mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede municipale del Comune nel quale rivestono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale.

Art. 14
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede ad eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

Art. 15
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio stabilisce l’indirizzo generale dell’attività dell’Unione per il conseguimento dei compiti statutari. Al consiglio compete in particolare di:

- approvare i regolamenti che dovranno regolare il funzionamento e la gestione dei servizi, tranne quello di organizzazione per il quale dovrà unicamente tracciare gli indirizzi generali;

- approvare il Bilancio di Previsione annuale e triennale dell’Ente e la relativa relazione previsionale e programmatica;

- approvare il Rendiconto di gestione dell’Ente;

- proporre ai Consigli Comunali degli Enti partecipanti la estensione della attività dell’Unione ad altri servizi di comune interesse;

- deliberare le variazioni di Bilancio;

- deliberare l’assunzione di mutui passivi per la esecuzione di lavori di interesse unionale, qualora non trovino rispondenza in alcun provvedimento consigliare di programmazione;

- approvare il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale di attuazione;

- eleggere il Presidente dell’Unione;

- adottare ed approvare gli atti di programmazione urbanistica intercomunale;

- deliberare in merito a tutto quanto previsto, ed in quanto applicabile, dall’art. 42 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, provvede all’elezione del Presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso

3. Nella seduta successiva all’elezione, da tenersi entro 45 giorni, il Presidente presenta le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica l’elenco dei componenti la Giunta dell’Unione.

4. Ai fini di cui al precedente comma 2, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell’Unione, nonchè tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.

5. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio e’, rispettivamente, disposta ed attribuita al Sindaco del Comune che, al 31 dicembre precedente, aveva il maggior numero di abitanti. La convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica del Presidente uscente.

Art. 16
Adunanze del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente e’ tenuto a riunire il Consiglio in un termine di venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purchè di competenza consigliare e corredate dalle relative proposte.

3. In caso di urgenza il Presidente e’ tenuto a riunire il Consiglio entro quarantotto ore.

4. Il Consiglio delibera validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

5. Il Consiglio Unionale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tale fine il Presidente.

6. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l’Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l’adunanza.

7. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

8. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

9. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovabile per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reiscrizione della proposta di deliberazione all’ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

11. I verbali delle sedute del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

12. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

13. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 17
Elezione - Cessazione

1. Il Presidente è eletto tra uno dei Sindaci presenti in Consiglio quali membri di diritto.

2. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha raggiunto la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il piu’ giovane di età.

2/bis. La Presidenza provvisoria dell’Ente, dopo le consultazioni amministrative comunali e dal momento della proclamazione degli eletti, viene automaticamente assegnata al Sindaco del Comune più popoloso dell’Unione, sulla base dei dati di popolazione risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, e sarà mantenuta fino all’elezione del Presidente da parte del nuovo Consiglio Unionale. In tale periodo mantengono le proprie funzioni di Direzione e Responsabilità di Servizi i soggetti a ciò nominati dal Presidente uscente."

3. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed e’ rieleggibile una sola volta.

4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento aritmetico, e deve contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed acquisizione al protocollo generale dell’Ente.

6. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e della Giunta in carica.

Art. 18
Competenze

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unita’ dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell’Amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio.

4. Nell’esercizio delle proprie competenze il Presidente:

a) coordina e stimola l’attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l’unita’ di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) attribuisce gli incarichi dirigenziali tenendo conto delle professionalità esistenti nell’ambito della dotazione organica del personale dipendente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

d) nomina il Segretario dell’Unione;

e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

f) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;

g) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;

h) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

Art. 18/bis
Deleghe ed incarichi conferiti dal Presidente

1. Il Presidente ha facoltà di assegnare ai singoli componenti della Giunta l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Egli non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

3. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

4. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

5. La potestà del delegato concorre con quella del Presidente e non la sostituisce ed il Presidente, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

6. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

7. La delega può essere revocata dal Presidente in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

8. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

9. Il Presidente può attribuire ai componenti della Giunta nonché ai Consiglieri l’incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

11. Non e’ consentita la mera delega di firma.

Art. 19
Vice-Presidente

1. Il vicepresidente e’ il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente e’ sostituito dal componente della Giunta piu’ giovane.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 20
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta e’ composta dal Presidente e da quattro componenti.

2. I componenti, nel numero di due rappresentanti per ciascun Ente associato, sono nominati dal Presidente, entro 10 giorni dall’elezione, tra i Consiglieri dell’Unione e tra i membri dei Consigli e delle Giunte Comunali.

3. Le dimissione di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell’Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, o cessati d’ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il Presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o piu’ componenti, dandone Comunicazione al Consiglio nei termini di cui al comma precedente.

5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell’atto di revoca e, in ogni caso, al venir meno della carica ricoperta in seno al Consiglio dell’Unione o negli organi collegiali dei Comuni aderenti.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all’elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 21
Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a proporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;

- a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediate atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei Responsabili dei Servizi;

- ad adottare i Regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che ai provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica;

- all’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata di cui ne autorizza la sottoscrizione;

- alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi per l’autonoma gestione da parte dei responsabili;

- all’adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti, per legge o dallo Statuto, ad altri organi;

- all’approvazione dello schema di bilancio di previsione e quello del conto consuntivo, predisposti dal responsabile del servizio finanziario;

- all’adozione, in caso di urgenza, di deliberazioni di variazione del di bilancio o storni di fondi, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio nei termini previsti dalla Legge;

- all’approvazione delle progettazioni e degli atti di natura tecnica non riservati alla competenza dei responsabili di servizio;

- alla fissazione e modificazione delle tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

- all’accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni;

- a disporre in materia di liti, transazioni, contenziosi e procedimenti giudiziari, nonché a deliberare la costituzione in giudizio.

Art. 22
Funzionamento

1. La Giunta provvede, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze e’ richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze si svolgono in forma non pubblica.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto ed i relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

5. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa rinvio, alle disposizioni regolanti le adunanze consiliari di cui all’art. 16, in quanto applicabili.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 23
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’Ente, da quella di gestione che e’ svolta dal Segretario e dai funzionari nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

Art. 24
Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito, a livello di uffici, mediante la dotazione di attrezzature informatiche e collegamenti telematici interconnessi, ed a livello di servizi esterni attraverso la dotazione di attrezzature che garantiscano un elevato grado di meccanizzazione finalizzata alla piena redditività della forza lavoro.

3. La disciplina del personale e’ riservata agli atti normativi dell’Ente, nonché ad un corretto utilizzo dello strumento della contrattazione integrativa decentrata.

4. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, da approvare dalla Giunta sulla base degli indirizzi tracciati dal Consiglio, disciplina:

- la struttura organizzativa;

- la dotazione organica;

- le modalità di assunzione;

- le forme di raccordo e coordinamento tra i Responsabili della gestione.

5. L’amministrazione dell’Unione deve essere improntata, a livello regolamentare, ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse, attraverso:

- una organizzazione del lavoro basata per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

- una attenta analisi della produttività e dei carichi di lavoro in capo a ciascuna unita’, improntando lo schema organizzativo alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture, favorendone la interconnessione e la intercambiabilità;

- una corretta individuazione delle responsabilità collegate ad un elevato grado di autonomia operativa dei soggetti preposti.

CAPO II
IL SEGRETARIO - I FUNZIONARI - I SERVIZI

Art. 25
Il Segretario

1. Il Segretario e’ nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari Comunali in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti, con contratto a tempo determinato, non eccedente il mandato del Presidente.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente. Sovrintende all’attività dei Funzionari Responsabili dei Servizi e ne coordina l’attività, con poteri di avocazione delle funzioni nel caso di accertata inerzia, previa comunicazione al Presidente per l’emissione del decreto temporaneo di nomina. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente stesso.

3. Egli assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente o previste dai regolamenti dell’Ente.

4. Il Segretario, dal momento della nomina, assume anche le funzioni di Direttore Generale dell’Ente e come tale ha diritto ad un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 26
I responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono funzioni e compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai Responsabili di Servizio e’ attribuita la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, nel quadro generale concordato con il Segretario, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia riservata espressamente dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell’Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle prima dette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell’Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

4. I Responsabili rappresentano contrattualmente l’Ente nelle materie riservate alla propria competenza, fatto salvo quanto in materia di rappresentanza riservato alla specifica competenza del Presidente, ai sensi del precedente art. 18.

Art. 27
Incarichi di responsabile di Servizio

1. Il Presidente, sulla base degli indirizzi di organizzazione dati dalla Giunta e su proposta del Segretario, prepone ai singoli servizi i dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. Per la copertura dei posti di Responsabile di Servizio, aventi anche contenuti di alta specializzazione, vacanti o per i quali non e’ riscontrabile la necessaria professionalità all’interno dell’organico dell’Ente, il Presidente può conferire incarico a soggetto esterno, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, secondo i limiti, i criteri e le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 28
La consulta dei responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio si riuniscono in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive inerenti all’attività di programmazione, alla gestione economico-finanziaria e all’organizzazione dell’Ente, secondo modalità da prevedersi in sede di regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 29
Gestione dei servizi

1. L’Unione garantisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto, alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge per gli Enti Locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

CAPO III
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 30
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all’acquisizione di entrate, all’effettuazione di spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione, per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 31
Organo di revisione dei conti

1. L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo e’ svolta dall’organo di revisione dei conti.

2. L’organo e’ eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti Locali e ciò conformemente a quanto previsto per un Comune avente pari popolazione dell’Ente. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere Comunale, e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge stessa.

3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate, con il Regolamento stesso, le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile, relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni , l’organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell’Ente, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia Ente. Possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L’organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 32
Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo interno di regolarità contabile provvede il Responsabile del Servizio Finanziario. Il predetto controllo e’ funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L’Ente e’ tenuto a rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario ed i relativi equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 33
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base dei parametri quantitativi, qualitativi ed economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione e’ assegnata ad un collegio di esperti, nominati dal Presidente, che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio e della struttura operativa dell’Area Economico/Finanziaria. Detta funzione può essere assolta anche in forma associata o su base sovraunionale.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione delle relazioni, a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 34
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività’ amministrativa, sulla base di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta. Detto nucleo può essere costituito anche in forma associata o su base sovraunionale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione, contenente i giudizi sul personale valutato, costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge, ed i contratti collettivi di lavoro, subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione e’ improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- conoscenza dell’attività del valutato;

- partecipazione al procedimento, con acquisizione, in contraddittorio, delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non fosse positivo.

6. La procedura di valutazione e’ propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 35
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa diventano esecutive con l’apposizione del visto di regolarita’ contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione proprio delle deliberazioni dell’Ente.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE

Art. 36
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. L’Unione può stipulare apposite convenzioni per estendere, ad Enti Locali non aderenti o ad altri soggetti, la propria attività e gestire per loro conto il servizio, quando ciò sia reputato opportuno per la crescita e lo sviluppo dell’Unione stessa.

3. L’Unione, per la gestione di parziali o specifici aspetti del servizio, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da sola, o con altri Enti Locali a società per azioni.

4. Le deliberazioni relative sono assunte dal Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 37
Accordi di Programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di antri Enti Pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, determinandone i tempi, i modi ed il finanziamento relativi all’opera, all’intervento o al progetto oggetto di accordo. L’accordo e’ stipulato dal Presidente.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all’accordo.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELL’UNIONE

Art. 38
Associazionismo e partecipazione

1. Gli Organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 39
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività’ dell’Unione inoltrando, in forma collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 40
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarle al Presidente. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il venti per cento, matematicamente arrotondato all’unità superiore, degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

2. Le proposte, corredate dei pareri previsti dalla Legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell’Ente.

3. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41
Accesso

1. Il Regolamento, nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione, per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente alla emissione del provvedimento finale.

Art. 42
Trattamento dati personali

1. Il Regolamento determina le modalità di trattamento dei dati personali, conseguenti all’azione amministrativa dell’Unione, e ne individua il Funzionario Responsabile.

Art. 43
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti, dell’amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare dell’informazione.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quanto altro li riguardi in relazione ad un procedimento amministrativo.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 44
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione, e ad esso devono conformarsi tutti gli atti con valenza normativa.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il trenta per cento - matematicamente arrotondato all’unità superiore - degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 45
Regolamenti

1. L’Unione emana Regolamenti:

- nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto;

- in tutte le altre materie di competenza.

2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione:

- la prima, contestualmente alla deliberazione di adozione e conformemente alle disposizioni che di quest’ultima ne regolano la pubblicazione;

- la seconda, per quindici giorni consecutivi dopo che la deliberazione di adozione e’ divenuta esecutiva.

3. I Regolamenti devono, comunque, essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 46
Adeguamento a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti a sopravvenute fonti normative devono essere apportati entro centoventi giorni dalla loro entrata in vigore. Nelle more di approvazione degli adeguamenti, le norme statutarie o regolamentari contrastanti con le nuove disposizioni sono inapplicabili fin dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Casalino.