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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 50

Codice 10.7
D.D. 30 ottobre 2006, n. 1021

Comune di Bognanco (VCO). Mut. temp. di dest.ne d’uso con conc.ne amm.va e cost.ne di servitu’ di condotta (mq. 13.234) nonche’ di diritto di superficie (mq. 3.234) max anni 99 a favore della Soc. “S. Andrea Deseno S.r.l.”, di porzioni di compl.vi mq. 16.468 di t.ni com.li di u. c., per costr.ne centralina idroelettrrica e opere di presa con posa di condotta. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Bognaco (VCO) a mutare la destinazione d’uso delle porzioni di complessivi mq. 16.468 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 8 - mapp. 104 (ex 41/a) - 105 (ex 41/b) - 56 e Fg. 22 mapp. 97-137 - (ex 123/a) 138 (ex 123/b), per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta (mq. 13.234) nonché di diritto di superficie (mq. 3.234), alla Soc. “S .Andrea-Deseno S.r.l.”, con sede in Villadossola (VCO), per un periodo di massimo anni 99 (novantanove), per consentire la costruzione di una centralina idroelettrica e di opere di presa, con posa di condotta, oltre l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonché di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata. Nel caso il Comune ritenesse opportuno rilasciare una Concessione di durata inferiore ad anni 99, può farlo. In tal caso, al decadere naturale o anticipato della concessione ed in carenza di rinnovo (fino ad un massimo di anni 99), decade automaticamente anche la presente autorizzazione e la Società concessionaria non potrà richiedere al Comune indennizzo alcuno;

Che il Comune di Bognanco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù di condotta nonché di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Le porzioni di complessivi mq. 16.468 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa fino ad un massimo di anni 99, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, oltre all’ovvia rimozione delle opere ivi realizzate, salvo diversa richiesta da parte del Comune, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero delle aree al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

Le opere richieste, oggetto della presente autorizzazione, si possono considerare di pubblica utilità e si configurano come investimento a lungo termine;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dal presente atto, così come specificato in premessa (canone annuo omnicomprensivo pari ad Euro 5.900,00, da rivalutarsi annualmente con l’applicazione del 100 % delle variazioni dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati). Eventuali variazioni del canone potranno essere effettuate solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

I costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione, sono a totale carico del Concessionario;

Il Comune di Bognanco (VCO) dovrà destinare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle dei frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri