Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 50 del 14 / 12 / 2006

Codice 25.3
D.D. 12 ottobre 2006, n. 1721

Autorizzazione idraulica n. 4074, per un attraversamento in subalveo del Rio Molinatto con collettore fognatura nera in gres DN 400 mm, e realizzazione di due scogliere, nei tratti di sponda (destra e sinistra idrografica) interessati dall’attraversamento della nuova rete fognaria, nel Comune di San Giorgio Canavese (rif. P80-P79 elab. n. 15). Richiedente: Societa’ Metropolitana Acque Torino S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Corso XI Febbraio n. 14 - Torino-, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi sulle sponde dell’alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni locali, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dalla proprietà demaniale: è fatto divieto assoluto di asportazione/uso di materiale demaniale;

4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità della condotta (caso di danneggiamento o crollo);

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 - vicolo ambientale, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.).

Si precisa che il sopra descritto scarico potrà essere realizzato solo dopo la presentazione a questo Settore della domanda di concessione all’occupazione dei sedimi del Demanio idrico e quindi, successivamente, al conseguimento del formale atto di concessione, ai sensi delle LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e Regolamento d’attuazione n. 14/R del 06/12/2004.

Il presente provvedimento costituisce titolo per il rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 11 del Regolamento Regionale 14/R del 2004. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi