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Bollettino Ufficiale n. 50 del 14 / 12 / 2006

Comunicato della Giunta regionale

Nomina del Presidente dell’Istituto “Podere Pignatelli”. Presentazione candidature

1. La Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Presidente dell’Istituto “Podere Pignatelli” di Villafranca Piemonte (TO).

Il R. Decreto 25 giugno 1882, n. DCXXVI (Serie III) parte supplementare, erige ad ente morale il lascito di Giuseppe Leone Pignatelli per la fondazione di un Podere modello, con annessa scuola pratico-agraria, sotto la denominazione di “Podere Pignatelli” in Comune di Villafranca Piemonte.

Gli artt. 3 e 4 dello Statuto Organico del “Podere Pignatelli”, approvato con D.M. 10.04.1899, prevedono che la nomina del Presidente spetti al Regio Governo (oggi alla Giunta regionale) e che tale carica duri quattro anni.

Si precisa che lo Statuto per tale carica non prevede alcun compenso.

2. La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale, in conformità ai criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 06.11.1995, così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art. 13 dello Statuto regionale, dalla successiva deliberazione giuntale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005. Riguardo ai candidati tali criteri consistono “nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze maturate in Enti nei quali hanno operato con responsabilità di amministrazione e di gestione”.

3. Le domande di candidatura, presentate dagli interessati e redatte in carta semplice, devono essere spedite a mezzo posta raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino, entro il 15 gennaio 2007.

Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante e pertanto non verranno esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente comunicato.

L’Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Le candidature, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico ed indirizzo e-mail) devono contenere o essere corredate dal curriculum personale del candidato da cui risultino, a pena di irricevibilità :

- i titoli di studio posseduti;

- l’attività professionale e lavorativa attuale e pregressa;

- le esperienze maturate in Enti nei quali hanno operato con responsabilità di amministrazione e di gestione;

- le cariche elettive e non ricoperte;

- le eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura dovranno altresì risultare la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l’impiego a rimuoverle) e di ineleggibilità.

Per una migliore comprensione si significa che le cause di ineleggibilità che qui rilevano sono quelle di cui all’art. 2382 c.c e di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche, mentre le cause di incompatibilità sono quelle previste dall’art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche.

L’istanza di candidatura ed il curriculum vitae dovranno recare in calce la firma del candidato, non autenticata, purché il candidato alleghi copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso di validità, ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Si precisa che le dichiarazioni rese ed in particolare quella concernente l’assenza (o la presenza) di condanne penali, costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del quale, al riguardo, si richiamano la decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 e le sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin da ora che, rispetto al nominativo, verrà effettuato idoneo controllo sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive e che, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà d’ufficio a notiziare l’Autorità penale fermo restando l’obbligo, per l’Amministrazione regionale, di adottare i provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dall’incarico conferito.

Le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente comunicato.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 il responsabile del procedimento viene identificato nel Direttore responsabile della Direzione regionale Sviluppo dell’agricoltura.

Ogni informazione potrà essere richiesta alla medesima Direzione, con sede in C.so Stati Uniti, 21, Torino (Tel. 011/4321469-011/4323924-011/4324295).