Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2006

Codice 15.10
D.D. 27 ottobre 2006, n. 607

Legge regionale 12/2004, art. 8. Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalita’ e procedure per la concessione delle garanzie. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare l’ atto aggiuntivo alla convenzione, stipulata in data 28.12.2004, allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante.

Di approvare le modalità e le procedure per la concessione di garanzie allegate alla presente determinazione, di cui fa parte integrante.

Di stabilire che le imprese che intendono accedere ai benefici della legge regionale in oggetto indicata devono presentare domanda alla Finpiemonte S.p.A. a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione.

Di stabilire che le domande devono essere presentate secondo le modalità di attuazione definite nell’ apposito allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante, utilizzando gli appositi moduli predisposti da Finpiemonte S.P.A. in conformità alla legge, alle delibere dei criteri indicate in premessa e alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto dell’ art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale

Allegato

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
DEL FONDO DI GARANZIA FEMMINILE

1. FINALITA’ E OBIETTIVI

L’iniziativa prevede la costituzione di un Fondo di garanzia a sostegno dell’imprenditoria femminile, finalizzato a consentire l’accesso al credito di piccole imprese che promuovono progetti di investimento, di importo non inferiore a Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 20.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando le piccole imprese femminili operanti in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dall’art. 1 del regolamento n. 69/2001 (“De minimis”), iscritte al Registro Imprese ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte, così formate:

- imprese individuali: il titolare deve essere donna;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, all’ impresa richiedente subentri un’ altra, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire dell’intervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena l’estinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dell’equivalente del beneficio:

1) mantenimento dei requisiti di “prevalente partecipazione femminile” e “dimensione di piccola impresa”, previa accertamento di solvibilità;

2) subentro della nuova impresa nel pagamento del prestito;

3) continuazione dell’attività e conservazione dell’investimento ammesso a beneficio.

3. LIMITI DIMENSIONALI

E’ definita piccola l’impresa che risponde ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, ossia l’impresa che:

* ha meno di 50 dipendenti;

* ha un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

* deve rispettare quanto previsto dall’ art. 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005, allegato alla modulistica, in merito alla definizione di imprese autonome, associate o collegate.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda che si sostanziano in:

a) acquisto di Hardware e Software;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;

c) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose inerenti l’attività aziendale ;

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

d) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto;

e) spese in conto gestione relative a:

- materie prime,

- semilavorati,

- prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),

- spese per locazione (locali e azienda),

- spese per formazione e qualificazione del personale,

- spese per prestazione di servizi (servizi tecnici e professionali, tenuta contabilità ecc.).

f) spese generali supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da:

operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente.

Non sono ritenuti ammissibili:

a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing;

b) le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata a Finpiemonte S.p.a., esclusivamente tramite Raccomandata A.R., su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante della impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico costituito da rappresentati della Regione Piemonte e della Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

In caso di parere favorevole, Finpiemonte trasmetterà alla Banca la richiesta di finanziamento, accompagnata dalla lettera di garanzia.

Le imprese beneficiarie possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all’ approvazione da parte del Comitato tecnico del rendiconto finale relativo alla precedente domanda e trascorsi i 24 mesi dall’ erogazione del finanziamento. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente alla restituzione del debito residuo.

6. MODALITA’ DI AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si sostanzia nella concessione di un finanziamento bancario a condizioni di particolare favore, Euribor 3 mesi + 1,25 punti spread, erogato da un Istituto di credito convenzionato con Finpiemonte, che sarà garantito al 100% dal Fondo di garanzia a costo zero.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 20.000,00, il limite minimo a Euro 5.000,00.

Il prestito deve essere rimborsato all’Istituto di credito nel termine massimo di 36 mesi, a rate trimestrali a decorrere dall’ erogazione del finanziamento.

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà concludersi nell’arco temporale di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento e dovrà essere rendicontato con le modalità indicate dall’Ente gestore al momento della emissione della garanzia.

Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

Le spese agevolate di cui alle lettere a),b),c) e d) del precedente paragrafo 4 dovranno rimanere a disposizione della società beneficiaria fino al pagamento dell’ultima rata del finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.

8. CONTROLLI

Finpiemonte, inoltre, effettua controlli a campione sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e relative alle rendicontazioni di spesa.

9. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia di cui all’ articolo 8 della l.r. 12/2004 verranno revocate per le seguenti cause:

a. l’impresa non mantenga il requisito di “impresa femminile” almeno fino a 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione;

b. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;

c. l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo;

d. Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;

e. l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

f. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

g. l’ impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;

h. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall’ impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

Nei predetti casi l’ impresa perderà l’agevolazione, con l’obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

Nel caso di cessazione dell’attività aziendale, l’ impresa beneficiaria dovrà necessariamente estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario e corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di utilizzo della garanzia, dal momento della cessazione dell’attività alla data di estinzione del finanziamento bancario.

10. DE MINIMIS E CUMULABILITA’

Le agevolazioni disposte dalla presente norma verranno concesse nel rispetto della disciplina comunitaria sul “De minimis” (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13.01.2001).

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche fatta eccezione per tutte le normative che ammettono la cumulabilità con la normativa “de minimis”.