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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 29-4271

D.G.R. 87-14802 del 14.2.2005. Bando “Residenze per anziani in Piemonte”. Stato di attuazione degli interventi. Nuovi termini per addivenire all’inizio dei lavori. Presa d’atto delle rinunce e accertamento delle economie. Ulteriori criteri per l’attuazione degli interventi e l’assegnazione degli alloggi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di dare atto che nell’allegato “A” alla presente deliberazione viene riportata la situazione procedurale degli interventi, elencati nella D.D. 26.05.2005, n. 86, risultante dalla documentazione trasmessa dai Comuni;

- di confermare il finanziamento attribuito agli interventi di edilizia residenziale pubblica elencati nell’allegato “B” alla presente deliberazione in quanto i Comuni hanno richiesto la proroga dei termini per addivenire all’inizio dei lavori e le procedure per addivenire all’inizio dei lavori sono in corso. Di stabilire che gli interventi elencati nell’allegato “B” alla presente deliberazione devono pervenire all’inizio dei lavori entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di dare atto della rinuncia al contributo da parte dei Comuni indicati nell’allegato “C” alla presente deliberazione e di conseguenza di accertare le economie pari a 616.000,00 euro;

- di stabilire i seguenti ulteriori criteri per l’attuazione degli interventi e l’assegnazione degli alloggi:

- il contributo concesso per la realizzazione degli interventi destinati alle “Residenze per anziani in Piemonte”, sia di sovvenzionata che agevolata, può essere integrato mediante l’utilizzo dei proventi delle vendite di alloggi di edilizia sovvenzionata effettuate in applicazione della legge 24.12.1993, n. 560 e della legge 23.5.1997, n. 135;

- il termine previsto dall’art. 1, 1° comma, del bando regionale, ai fini del mantenimento della destinazione d’uso degli alloggi, decorre dalla data di fine lavori;

- l’erogazione, a saldo, della seconda parte del contributo potrà avvenire dopo la fine dei lavori e l’assegnazione degli alloggi;

- il limite di reddito degli assegnatari degli alloggi è pari a quello di accesso all’edilizia agevolata in locazione in vigore al momento dell’assegnazione;

- l’assegnazione degli alloggi dovrà avvenire tramite bando comunale, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, 10° comma, del bando regionale;

- gli assegnatari degli alloggi individuati tramite bando comunale saranno inseriti nell’anagrafe dei beneficiari di contributi di edilizia agevolata;

- il Comune dovrà comunicare agli uffici regionali, prima dell’erogazione a saldo del contributo, le modalità di calcolo e l’ammontare dei canoni di locazione degli alloggi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, 2° e 10° comma del bando.

Gli allegati “A”, “B” e “C” fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato