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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2006

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 13/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-4756 del 4 dicembre 2006

emana

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: “Modifiche all’articolo 10 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/r (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).

Relazione

In attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61, con il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sono state disciplinate le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate o altre tipologie di condotte separate (Capo I), nonché i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (Capo II).

Dopo una primissima fase di applicazione della normativa regionale, con il successivo regolamento 2 agosto 2006 n. 7/R sono state apportate alla medesima le modifiche richieste dalle Autorità chiamate a darvi applicazione e da alcune Associazioni di categoria, con particolare riferimento alla più precisa definizione delle superfici scolanti e alla più puntuale delimitazione dell’ambito di applicazione del Capo II, finalizzata a circoscrivere l’applicazione delle conseguenti disposizioni alle fattispecie di un maggior rilievo.

L’Unione petrolifera e le Associazioni APS Piemonte (Organizzazione Produttori Suini Piemonte) e ASPROAVIC (Associazione produttori di avicoli, conigli e uova) con note rispettivamente del 29 settembre 2006 e 17 ottobre 2006 hanno peraltro richiesto di prorogare i termini previsti per la presentazione dei Piani di gestione e di prevenzione, in ragione dell’elevato numero di impianti soggetti ai relativi obblighi e degli approfondimenti tecnici che le imprese devono affrontare per darvi compiuto adempimento.

Ritenendo accoglibili le istanze di proroga pervenute, l’allegato regolamento apporta le conseguenti modifiche all’articolo 10 del regolamento in questione, prorogando di mesi sei i termini ivi previsti.

Attese le ricadute sulle competenze degli enti locali, il testo del regolamento è stato sottoposto alla Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, che in merito si è espressa favorevolmente nella seduta dell’8 novembre 2006.

In considerazione del fatto che il termine di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) è già scaduto, l’allegato regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento Regionale recante: “Modifiche all’articolo 10 del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/r (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale
20 febbraio 2006, n. 1/R)

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: “31 ottobre 2006", sono sostituite dalle seguenti: ”30 aprile 2007".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1° novembre 2006.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: “31 dicembre 2006", sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2007".

Art. 2.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 dicembre 2006.

Mercedes Bresso