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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione n. 1373-413116/2006 del 07/11/2006 di rinnovo di licenza di attingimento d’acqua dal Fiume Po in Comune di Brandizzo ad uso agricolo assentita all’Azienda Agricola Rolando Adriano. 2º Rinnovo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti: Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1373-413116/2006 del 7/11/2006 - (Codice pratica: A/873)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all’Azienda Agricola Rolando Adriano con sede in Via Monte Santo, 61 - 10032 Brandizzo (TO), ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Fiume Po in Comune di Brandizzo ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. L’attingimento potrá essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5,20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,20 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2052 mc;

2. L’acqua dovrà servire esclusivamente ad uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Brandizzo distinti in Catasto dal Foglio 7 Particelle nn. 493-523-939-942 e dal Foglio 11 Particelle nn. 13 e 60/parte aventi la superficie complessiva di Ha 8.00.00;

3. Nell’esercizio dell’impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d’acqua e dovrá altresí essere garantito il Deflusso Minimo Vitale del corpo idrico. L’attingimento in questione dovrá essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d’acqua sia uguale o inferiore al deflusso minimo vitale;

4. La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrá essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)