Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola)
Deliberazione n. 32 del 26/10/06 ad oggetto: Modifica art. 52 del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dellari. 3 della L.R. 19/99
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
Lart 52 del Regolamento Edilizio Comunale vigente è sostituito dal seguente:
Art. 52 Recinzioni e cancelli
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui allari. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; lAutorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
- nel territorio destinato alla residenza:
a) con muro pieno di altezza massima di 1,80 m;
b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da rete metallica con paletti in ferro o cancellata di semplice fattura per unaltezza massima complessiva di 1,80 m;
c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 1,80 m;
d) con paletti in ferro infissi al suolo e rete metallica di protezione di altezza non superiore al,80 m;
e) con muro pieno di altezza superiore a 1,80 m, in presenza di particolari caratteristiche architettoniche e ambientali, sentita la Commissione Edilizia.
Nel territorio destinato alla residenza, tipi di recinzione difformi da quelli sopra elencati potranno essere ammessi, sentita la commissione edilizia, solamente se ritenuti adeguati alle caratteristiche architettoniche e ambientali del contesto.
- nel territorio agricolo situato allinterno del centro abitato e confinante con aree residenziali sulle quali già insiste ununità immobiliare potranno essere realizzate recinzioni del tipo ammesso nel territorio destinato alla residenza alle lettere a), b), c), d), e).
- nel territorio agricolo:
a) le recinzioni potranno essere effettuate solo per motivate esigenze relative alluso delle aree e saranno unicamente in paletti di ferro su punti isolati, totalmente interrati e assolutamente invisibili, e rete metallica per unaltezza massima di 1,80 m oppure con staccionate in legno; per lancoraggio dei paletti può essere concesso, in alternativa, un cordolo continuo in calcestruzzo purché, anchesso, totalmente interrato e assolutamente invisibile; nel territorio agricolo i permessi di costruire e/o le denunce di inizio di attività relativi alle recinzioni potranno essere rilasciati/presentate solamente agli/dagli imprenditori agricoli e potranno riguardare sia le pertinenze degli edifici sia i terreni da questi utilizzati.
- nel territorio coperto da boschi:
a) le recinzioni potranno essere realizzate unicamente con staccionate in legno infisse al suolo o paletti in legno infissi al suolo e fili di collegamento di altezza non superiore a 1,00 m.; nel territorio coperto da boschi i permessi di costruire e/o le denunce di inizio di attività relativi alle recinzioni potranno essere rilasciati/presentate solamente agli/dagli imprenditori agricoli e potranno riguardare sia le pertinenze degli edifici sia i terreni da questi utilizzati.
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire lallineamento con quelle contigue, al fine di mantenere lunità compositiva. Le recinzioni esistenti non conformi alle presenti norme possono essere oggetto solo di ordinaria manutenzione; nel caso di rifacimento è fatto obbligo di adeguarsi alle presenti norme. Nellambito di aree cortilizie che presentano unimmagine ambientale e architettonica unitaria non sono consentite recinzioni.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono calcestruzzo e pietra a vista; non è ammesso il rivestimento in pietra del tipo a tessere;
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono metallo e legno.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi allinterno della proprietà (verso linterno delle costruzioni od anche verso lesterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite allart. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui allart. 47, comma 5; per particolari preesistenze laltezza massima potrà essere derogata, sentita la Commissione Edilizia.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano lampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
(omissis)
Il Sindaco
Molinari
Il Segretario Comunale
Valente