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Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione n. 32 del 26/10/06 ad oggetto: Modifica art. 52 del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’ari. 3 della L.R. 19/99

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

L’art 52 del Regolamento Edilizio Comunale vigente è sostituito dal seguente:

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all’ari. 33.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- nel territorio destinato alla residenza:

a) con muro pieno di altezza massima di 1,80 m;

b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da rete metallica con paletti in ferro o cancellata di semplice fattura per un’altezza massima complessiva di 1,80 m;

c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 1,80 m;

d) con paletti in ferro infissi al suolo e rete metallica di protezione di altezza non superiore al,80 m;

e) con muro pieno di altezza superiore a 1,80 m, in presenza di particolari caratteristiche architettoniche e ambientali, sentita la Commissione Edilizia.

Nel territorio destinato alla residenza, tipi di recinzione difformi da quelli sopra elencati potranno essere ammessi, sentita la commissione edilizia, solamente se ritenuti adeguati alle caratteristiche architettoniche e ambientali del contesto.

- nel territorio agricolo situato all’interno del centro abitato e confinante con aree residenziali sulle quali già insiste un’unità immobiliare potranno essere realizzate recinzioni del tipo ammesso nel territorio destinato alla residenza alle lettere a), b), c), d), e).

- nel territorio agricolo:

a) le recinzioni potranno essere effettuate solo per motivate esigenze relative all’uso delle aree e saranno unicamente in paletti di ferro su punti isolati, totalmente interrati e assolutamente invisibili, e rete metallica per un’altezza massima di 1,80 m oppure con staccionate in legno; per l’ancoraggio dei paletti può essere concesso, in alternativa, un cordolo continuo in calcestruzzo purché, anch’esso, totalmente interrato e assolutamente invisibile; nel territorio agricolo i permessi di costruire e/o le denunce di inizio di attività relativi alle recinzioni potranno essere rilasciati/presentate solamente agli/dagli imprenditori agricoli e potranno riguardare sia le pertinenze degli edifici sia i terreni da questi utilizzati.

- nel territorio coperto da boschi:

a) le recinzioni potranno essere realizzate unicamente con staccionate in legno infisse al suolo o paletti in legno infissi al suolo e fili di collegamento di altezza non superiore a 1,00 m.; nel territorio coperto da boschi i permessi di costruire e/o le denunce di inizio di attività relativi alle recinzioni potranno essere rilasciati/presentate solamente agli/dagli imprenditori agricoli e potranno riguardare sia le pertinenze degli edifici sia i terreni da questi utilizzati.

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l’allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l’unità compositiva. Le recinzioni esistenti non conformi alle presenti norme possono essere oggetto solo di ordinaria manutenzione; nel caso di rifacimento è fatto obbligo di adeguarsi alle presenti norme. Nell’ambito di aree cortilizie che presentano un’immagine ambientale e architettonica unitaria non sono consentite recinzioni.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono calcestruzzo e pietra a vista; non è ammesso il rivestimento in pietra del tipo a tessere;

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono metallo e legno.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all’interno della proprietà (verso l’interno delle costruzioni od anche verso l’esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all’art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all’art. 47, comma 5; per particolari preesistenze l’altezza massima potrà essere derogata, sentita la Commissione Edilizia.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

(omissis)

Il Sindaco
Molinari

Il Segretario Comunale
Valente