Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 48
Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 75-4317
Approvazione dellAccordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di recepire, per le argomentazioni illustrate in premessa, lAccordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, con i relativi Allegati 1)-2)-3) e 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione.
- di dare atto che agli oneri conseguenti allapplicazione del presente Accordo Integrativo Regionale, le Aziende Sanitarie Locali faranno fronte con i finanziamenti assegnati.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
ACCORDO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA IN ATTUAZIONE DELLACN RESO ESECUTIVO IN DATA 15 DICEMBRE 2005
INDICE
Dichiarazione preliminare
Obiettivi strategici e compiti specifici
Art.1 - Campo di applicazione
Art.2 - Graduatoria Regionale
Art.3 - Incompatibilità
Art.4 - Partecipazione a Comitati e Gruppi di lavoro
Art.5 - Esercizio del diritto di sciopero
Art.6 - Comitato Regionale e Collegio Arbitrale
Art.7 - Comitato Aziendale
Art.8 - Rapporto ottimale e zone carenti
Art.9 - Massimale scelte e deroghe consentite
Art.10 - Requisiti ed apertura degli studi medici
Art.11 - Sostituzioni
Art.12 - Forme associative pediatriche
Art.13 - Personale di studio
Art.14 - Prestazioni informatiche
Art.15 - Assistenza in zone disagiate
Art.16 - Progetto Salute Infanzia
Art.17 - Prestazioni Aggiuntive
Art.18 - Governo clinico
Art.19 - Equipe di assistenza territoriale
Art.20 - Attività dellequipe di assistenza territoriale
Art.21 - Fondo per le Attività Distrettuali
Art.22 - Contattabilità telefonica
Art.23 - Tavolo di Confronto, Monitoraggio e Valutazione
Art.24 - Area di formazione in Pediatria di Libera Scelta
Dichiarazioni a Verbale
Norme Finali
Allegati
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
1. Il presente Accordo Regionale si ispira ai principi stabiliti dalla Legge n. 833/78 e dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e intende valorizzare le funzioni del medico pediatra di libera scelta in correlazione alle esigenze delle singole Aziende Sanitarie, al fine di migliorare la qualità dellassistenza.
2. Esso é strumento idoneo a favorire, con gli istituti dellorganizzazione del lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso creato dalla modifica del Titolo V della Costituzione e dalle nuove regole sul federalismo sanitario e intende realizzare il processo devolutivo in atto nonché la completa utilizzazione degli istituti contrattuali che richiedono una rapida e complessiva attivazione, da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie, e di quegli strumenti gestionali e organizzativi previsti dal SSR.
3. In particolare, va tenuto conto che il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. il 23 maggio 2003, nel testo risultante dallatto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie Locali il 15 Aprile 2003, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per lorganizzazione della risposta sanitaria, della integrazione socio sanitaria e del governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e dellappropriatezza delle prestazioni.
4. Per lattuazione del presente Accordo le parti concordano sulla rilevanza strategica che rivestono gli interventi relativi allorganizzazione distrettuale, nellottica dellaziendalizzazione del SSN e della centralità dei compiti del pediatra di libera scelta.
OBIETTIVI STRATEGICI E COMPITI SPECIFICI
1. Le cure primarie in età pediatrica sono caratterizzate dallesigenza di coniugare gli aspetti sociali ed assistenziali così come la diagnosi e la cura con la prevenzione, mettendo al centro dellattenzione il minore e la sua famiglia dalla nascita fino alladolescenza, mediante programmi in grado di conseguire i seguenti obiettivi generali:
a) prevenire le condizioni a rischio, causa di lesioni, disabilità e dipendenza;
b) prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusi ed i maltrattamenti;
c) stimolare la responsabilizzazione del minore e dei genitori verso scelte e comportamenti orientati alla salute e al miglioramento della qualità di vita;
d) attuare efficaci modelli di continuità dellassistenza e di coordinamento delle cure fra strutture di diverso livello;
e) adeguare il livello dassistenza per i minori affetti da patologia cronica, in condizioni di terminalità e in stato di disabilità;
f) strutturare modalità di lavoro orientate alla cooperazione tra servizi e operatori secondo un approccio multidimensionale ai problemi del minore.
2. Nellambito della programmazione regionale si definiscono, inoltre, i seguenti obiettivi strategici:
- promozione di un sistema vaccinale ad alto livello di copertura;
- realizzazione di una rete organizzata di continuità dellassistenza che consenta al cittadino la possibilità di ricevere risposte coerenti ed appropriate durante lintero arco della giornata, in modo progressivo e coordinato tra Pediatria di Libera Scelta, Continuità Assistenziale e Strutture Ospedaliere;
- integrazione funzionale tra il Territorio e lOspedale mediante lindividuazione di percorsi diagnostici e terapeutici condivisi;
- incentivazione della pediatria di gruppo e della rete, volte al miglioramento della qualità delle cure;
- agevolazione degli inserimenti dei medici pediatri negli ambiti territoriali carenti ed incentivazione per le zone più disagiate, al fine del miglioramento dellassistenza a favore dei soggetti in età esclusiva;
- sviluppo del sistema informativo finalizzato a supportare le complessità organizzative e a facilitare la comunicazione tra tutti gli operatori del SSR.
3. Ciò premesso, il presente Accordo definisce compiti e attività del pediatra di libera scelta nellambito di 4 aree:
I° area - Prevenzione delle condizioni a rischio
* individuare precocemente le condizioni patologiche durante lo sviluppo del minore;
* favorire la consapevolezza del rischio di incidenti negli abituali ambienti di vita (casa, scuola, ambiti di gioco e mezzi di trasporto) e di esposizione ad inquinanti ambientali (fumo passivo);
* promuovere ladesione ai programmi vaccinali. Essendo fondamentale la collaborazione tra i Servizi Aziendali di Prevenzione ed i pediatri di libera scelta nella realizzazione e nel monitoraggio delle corrette coperture vaccinali, nonché nella segnalazione dei soggetti cronici per completarne il calendario, rientrano tra i compiti convenzionali:
- La promozione attiva delle vaccinazioni prioritarie;
- La sorveglianza e la segnalazione di eventuali effetti collaterali;
- La rilevazione anamnestica delle avvenute vaccinazioni nel corso dei Bilanci di Salute;
- Linformazione sulle vaccinazioni non prioritarie a tutti i pazienti.
II° area - Prevenzione del disagio psichico e sociale
* individuare i minori sottoposti a maltrattamento fisico, psichico e abuso sessuale e le situazioni di disagio psico-sociale.
III° area - Stimolazione della responsabilizzazione
* favorire ladozione di corretti comportamenti alimentari;
* contribuire al raggiungimento di una buona capacità genitoriale;
* favorire la consapevolezza della validità dellallattamento al seno;
* incentivare la partecipazione alle attività ginnico-motorie;
* prevenire luso delle sostanze che causano dipendenza ed aiutare lacquisizione di corretti stili di vita nelladolescenza;
* fornire mezzi educativi alle famiglie per la corretta gestione dei più frequenti eventi che interferiscono con lo stato di salute del minore.
IV° area - Promozione del coordinamento e della cooperazione
- migliorare il percorso di nascita;
- garantire la continuità delle cure e i percorsi diagnostici per le patologie acute;
- definire percorsi specifici per i minori affetti dalle patologie croniche a maggior prevalenza;
- sostenere, con la collaborazione di servizi specificatamente dedicati, lassistenza a minori in stato di terminalità neoplastica e per altra patologia grave;
- definire le azioni volte allintegrazione sociale e relazionale del minore con disabilità grave.
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Accordo regola, ai sensi dellACN del 15/12/05, il rapporto di lavoro esistente fra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte ed i Pediatri di libera scelta in esse operanti.
2. Detto rapporto professionale costituisce vincolo funzionale tra ASL e singolo pediatra e si concretizza con lorganico inserimento delle attività del pediatra di libera scelta nellapparato organizzativo del Distretto per lo svolgimento dei compiti rientranti nellarea pediatrica, dalle attività assistenziali primarie alla continuità di cura, fino alla promozione della salute.
3. Il presente Accordo avrà efficacia a partire dalla data di assunzione del relativo provvedimento deliberativo da parte della Giunta Regionale e resta in vigore, in regime di prorogatio legis, fino alla stipula degli Accordi Regionali previsti dal successivo A.C.N.
ART. 2 - GRADUATORIA REGIONALE
1. La pubblicazione della graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta verrà effettuata secondo quanto stabilito dallart 15 dellACN vigente.
2. In proroga a tutto lanno 2006, per effetto della Norma Transitoria n. 2 del vigente ACN, é da considerarsi valida la graduatoria regionale approvata nellanno 2005 la cui validità esauriva i propri effetti al 30 Giugno 2006.
3. I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del vigente ACN non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria regionale ma potranno concorrere allassegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento. Tale disposizione decorrerà dalla graduatoria regionale valevole per lanno 2007. Le domande presentate in precedenza non saranno accolte.
ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ
1. Considerato che lattività di medico specialista ambulatoriale convenzionato anche nella branca di Pediatria è divenuta incompatibile con liscrizione negli elenchi della Pediatria di libera scelta, in relazione al punto c), comma 1, art.17 dellACN del 15/12/05, si prevede che i rapporti in atto alla data di entrata in vigore dellACN medesimo rimangano in essere senza riduzione del massimale.
ART. 4 - PARTECIPAZIONE A COMITATI E GRUPPI DI LAVORO
1. Al fine di consentire la piena e produttiva partecipazione dei pediatri di libera scelta ai momenti di programmazione e gestione regionale, aziendale e distrettuale, cosi come previsto dal comma 1, art.21 dellACN, ivi compresa la partecipazione agli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) e agli Uffici di Monitoraggio e Valutazione, nonché ai Comitati Regionali e Aziendali, a titolo di rimborso forfetario delle spese di viaggio e di sostituzione é riconosciuta:
a) unindennità di partecipazione di euro . 55,00 per un impegno pari a 1/2 giornata;
b) unindennità di partecipazione di euro 110,00 per un impegno superiore a 1/2 giornata;
c) unindennità di spostamento di euro 27,00 in aggiunta alle precedenti di cui ai punti a) e b), per i medici pediatri il cui studio dista più di 30 KM dalla sede in cui si svolge la riunione.
2. Tali compensi dovranno essere corrisposti dallASL territorialmente competente direttamente al medico pediatra titolare.
3. Ai pediatri eletti a far parte dellUCAD, degli Uffici di Monitoraggio e Valutazione nonché della Commissione per lappropriatezza delle cure e delluso delle risorse di cui allart.25, comma 4 e allart.27, comma 5 del vigente ACN sono riconosciute per le attività da esse derivanti:
- euro 55,00 per i lavori direttamente connessi a ciascuna riunione dellUCAD, dellUfficio di Monitoraggio e Valutazione nonché della Commissione per lappropriatezza delle cure e delluso delle risorse;
- Indennità mensile lorda di euro 330,00 per i lavori connessi al funzionamento complessivo degli istituti di cui al presente comma;
4. Le attività previste nel presente articolo non comportano limitazioni al massimale individuale né incompatibilità tra di esse e/o con altri incarichi.
ART. 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
1. In caso di agitazioni sindacali, si concorda che ladesione alle stesse da parte della singola Organizzazione Sindacale abbia valore per tutti gli iscritti alla medesima sigla. Qualora il singolo pediatra, iscritto a tale Organizzazione Sindacale, non intenda partecipare allagitazione, é tenuto a fornire la comunicazione prevista dal comma 5 dellart.31 dellACN vigente nella forma scritta in qualsiasi espressione legale.
2. Le prestazioni indispensabili definite ai sensi della legge n.146/90, cosi come modificata ed integrata dalla legge n.83/00, quali le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari e lassistenza programmata ai malati terminali, devono essere assicurate da tutti i medici pediatri convenzionati.
3. Durante le giornate di sciopero, al pediatra che garantisce le suddette prestazioni, che dovranno essere appositamente documentate, sarà corrisposto il 10% del compenso di cui allart. 58, lettera A, punto 1 ACN .
ART. 6 - COMITATO REGIONALE E COLLEGIO ARBITRALE (ART. 24 e ART. 30 ACN)
1. Il comma 2 dellart.24 ACN prevede che il Comitato Regionale sia composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ogni Organizzazione firmataria dellACN (FIMP-CIPE) nonché da una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS, oltre al requisito della domiciliarità nella Regione.
2. La consistenza associativa utile al raggiungimento del 10%, ai fini della quota aggiuntiva, é stata raggiunta, a livello regionale, unicamente dal Sindacato FIMP; pertanto, si concorda che, per la parte sindacale, il Comitato Regionale sia composto nella seguente misura:
- N. 1 membro rappresentante di diritto dellOrganizzazione Sindacale FIMP e N. 3 membri rappresentati sindacali regionali della medesima O.S., come quota aggiuntiva;
- N. 1 membro rappresentante di diritto dellOrganizzazione Sindacale CIPE senza ulteriori rappresentanti sindacali regionali della medesima O.S., per la quota aggiuntiva.
Qualora una delle Organizzazioni Sindacali non provveda a designare il proprio rappresentante, o questi non partecipi ai lavori del Comitato Regionale, subentrerà un componente dellaltra sigla sindacale. Resta facoltà della stessa sigla di nominarlo successivamente. La quota aggiuntiva verrà rivista di anno in anno e rapportata proporzionalmente alla consistenza associativa riferita allanno precedente .
3. La parte pubblica sarà composta da N. 5 rappresentanti della Regione di cui 1, individuato nel Responsabile del Settore Regionale competente in materia e 4 nei Dirigenti delle Aziende Sanitarie piemontesi esperti nel Settore.
4. Si concorda che i due componenti di parte sindacale previsti nel Collegio Arbitrale ex art.30 ACN vengano designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel numero di 1 per ogni sigla sindacale.
ART. 7 - COMITATO AZIENDALE
1. I componenti di parte sindacale previsti dal comma 1 dellart.23 ACN a far parte del Comitato Aziendale verranno designati dalle OO.SS maggiormente rappresentative nel numero minimo di due appartenenti allAzienda Sanitaria Locale. Qualora unOrganizzazione Sindacale non provveda a designare il proprio rappresentante, o questi non partecipi ai lavori del Comitato Aziendale, subentrerà un componente dellaltra sigla sindacale. Resta facoltà della stessa sigla di nominarlo successivamente.
2. Oltre ai compiti esplicitati nel comma 3 dellart.23 dellACN si aggiungono:
a) individuazione di eventuali zone carenti straordinarie;
b) valutazione ed eventuale risoluzione di contenziosi tra Pediatri ed Utenza, non risolvibili dallURP, che non prefigurino lattivazione delle procedure di cui allart.30 dellACN.
3. Ai sensi del comma 2 dellart.23 ACN, le parti concordano che i pareri obbligatori previsti per le materie elencate nel comma 3 dellart.23 ACN, comprensive dei compiti aggiunti nel comma precedente del presente articolo, debbano essere espressi entro il termine di 30 gg. dalla richiesta.
Per le istanze relative alle scelte in deroga ad ambiti territoriali per le quali il parere richiesto investa la competenza di Aziende Sanitarie differenti, il termine entro il quale é necessaria lespressione del parere medesimo è quello di 60 gg. dalla richiesta.
ART.8 - RAPPORTO OTTIMALE E ZONE CARENTI
1. Ai sensi di quanto previsto dallart. 32, comma 8, del vigente ACN per ciascun Comune o altro ambito, definito secondo specifiche esigenze organizzative aziendali, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni non compiuti (0-5 anni e 364 gg.) risultante alla data del 31 Dicembre dellanno precedente, tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore dei pediatri iscritti al di fuori dellambito.
2. Nella determinazione di un nuovo ambito territoriale, anche in seguito ad accorpamenti di più Comuni, il rapporto ottimale a cui riferirsi rimane 1/600 (o frazione superiore a 300) bambini residenti in età 0-6 anni non compiuti.
3. Quando in un ambito territoriale si verifica una situazione di carenza assistenziale a causa del raggiungimento del proprio massimale da parte dei pediatri inseriti, o vi sia cessazione del rapporto convenzionale da parte di uno o più pediatri, con conseguente impossibilità di effettuare ulteriori scelte pediatriche, senza che il calcolo del rapporto ottimale, come definito allart. 32 dellA.C.N., consenta la pubblicazione di una zona carente ordinaria, lASL, sentito il Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, attiva le procedure di deroga previste dallart. 38 comma 3.
4. Nel caso in cui i pediatri interpellati non accettino la deroga al massimale in numero sufficiente da garantire la copertura assistenziale, lASL potrà richiedere, sentito il Comitato Aziendale ex art.23 ACN, la pubblicazione di una zona carente operativa per linserimento, con incarico definitivo, di un pediatra individuato nel rispetto della relativa graduatoria regionale vigente e contemporaneamente assegnare i nuovi nati e i trasferiti con età inferiore a sei anni ai medici pediatri. Tale pubblicazione potrà avvenire anche in deroga alle scadenze di Aprile e Ottobre previste dallart. 33 del vigente A.C.N. Potranno concorre a tali carenze operative anche i pediatri già inseriti con le procedure previste in materia di trasferimenti.
5. Qualora, per motivi di particolare gravità ed eccezionalità, che comportino un improvvisa ed imprevista cessazione del rapporto convenzionale, quali dimissioni (non legate a trasferimento e/o pensionamento ordinario del medico) o decesso del pediatra, si determini in un ambito territoriale la mancata assistenza pediatrica ad almeno 300 bambini in età esclusiva, che non sia possibile risolvere con le procedure ordinarie e tecniche sopra descritte, lASL, previo parere favorevole del Comitato Aziendale, può richiedere al Comitato Regionale ex art.24 ACN lapprovazione di una zona carente straordinaria in deroga alle scadenze temporali prestabilite nei mesi Aprile e Ottobre, per linserimento, con incarico definitivo, di un pediatra individuato nel rispetto della relativa graduatoria regionale vigente o per trasferimento. Tale procedura non si applica quando dal calcolo del rapporto ottimale non risulti determinabile la carenza ordinaria.
6. E demandata al Comitato Aziendale ex art.23 ACN la definizione dellambito geografico in cui deve essere assicurata lassistenza pediatrica in caso di assegnazione delle sopra citate zone carenti.
ART. 9 - MASSIMALE SCELTE E DEROGHE CONSENTITE
1. Considerato il persistere della situazione delineatasi nella Regione Piemonte, che ha comportato nel passato forti disagi operativi e gestionali anche ai fini dellindividuazione delle zone carenti e ritenuto di dover garantire, nellottica di un generale miglioramento, una adeguata assistenza pediatrica a tutela dei bambini in età esclusiva, le parti concordano di ridefinire il limite delle deroghe applicabili al massimale individuale di cui al comma 1 dellart. 38 del vigente ACN, fino al raggiungimento di 1000 unità, superando di fatto il limite del 10% consentito nel successivo comma 8 del medesimo articolo (880 unità).
2. Il nuovo limite derogabile si applica a tutti i pediatri, fatta salva la facoltà di esplicita rinuncia da comunicarsi, in tal caso, da parte del medico allA.S.L. competente per territorio; per questi ultimi continuerà ad applicarsi il limite, derogabile con i commi 8 e 9 dellart.38 ACN, di 800 unità.
3. Le deroghe consentite fino al nuovo limite di 1000 unità potranno essere superate unicamente per le scelte previste dal comma 9 del medesimo art.38 (soggetti appartenenti a nuclei familiari). Le scelte da iscrivere oltre le 880 e fino a 1000 unità potranno essere effettuate esclusivamente per bambini in età 0-3 anni non compiuti. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni previste nei commi 3, 10 e 13 dellart.38 ACN nonché del comma 3 dellart.8 del presente Accordo Regionale.
4. Qualora il pediatra abbia raggiunto la quota 1000 e continui a persistere il bisogno di assistenza pediatrica nei confronti di bambini in età 0-3 anni non compiuti, lA.S.L., valutato quanto previsto dal comma 3, art.8 del presente Accordo, potrà procedere alliscrizione di tali assistiti contestualmente alla cancellazione automatica, in ordine anagrafico decrescente, di bambini in età 12-14 anni non compiuti, fatta salva la facoltà di reintegro dei bambini con patologia cronica.
5. Eventuali ed ulteriori cancellazioni di bambini in età inferiore ai 12 anni dovranno essere concordate, di volta in volta, con il medico pediatra.
6. Per ogni scelta attribuita al pediatra oltre le 880 unità e fino al compimento del 36° mese di vita, verrà corrisposto un compenso economico aggiuntivo annuo di euro 28,00.
ART.10 - REQUISITI ED APERTURA DEGLI STUDI MEDICI
1. Con riferimento allart. 35, comma 7, dellACN si concorda di inserire dopo il nominativo del medico lindicazione della specializzazione in Pediatria.
2. In accordo con quanto previsto dallart.35, comma 8, dellACN vigente le visite nello studio medico vengono, di norma, erogate attraverso un sistema di prenotazione, fatta salva la possibilità di accesso per casi non differibili. Tale modalità organizzativa si propone di ridurre i disagi dellUtenza connessa ai tempi di attesa.
ART. 11 - SOSTITUZIONI
1. Le aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito che provvederà a regolare i rapporti economici con il sostituto, nel rispetto della normativa fiscale, secondo quanto disciplinato dalle norme in Allegato sub lettera F) dellACN del 15/12/05 per la Pediatria di Libera Scelta. I compensi corrisposti dal titolare al sostituto non in possesso di specializzazione dovranno essere conformi a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo. E ammessa la sostituzione tra pediatri di libera scelta operanti in forme associate sia presso lo studio del pediatra titolare sia presso lo studio del pediatra/i associato/i. In tal caso i rapporti economici sono convenuti tra le parti.
2. Nei casi di sostituzione superiore ai 30 gg., il compenso spettante al sostituto non in possesso del titolo di Specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti, secondo quanto previsto dallAllegato sub lettera F) dellACN del 15/12/05, verrà corrisposto come segue:
a) 70% del compenso forfetario annuo di euro 38,62, quale previsto per i medici di medicina generale per ciascun assistito in carico (euro 27,03);
b) detto compenso sarà maggiorato del 20% in caso di sostituzioni effettuate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, ridotto del 20% in caso di sostituzioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e invariato nei mesi di aprile, maggio, ottobre, novembre.
Le prestazioni aggiuntive, nonché le prestazioni effettuate in Assistenza Domiciliare e Ambulatoriale a favore di soggetti con patologia cronica, eventualmente eseguite nel corso della sostituzione, verranno corrisposte con i compensi previsti negli Allegati B), E), E bis) e L) del relativo ACN per la Pediatria di Libera Scelta.
3. Al pediatra titolare spetterà, invece, il 45% del compenso di cui alla lettera A) commi 1 e 9 dellart.58 ACN per la Pediatria di libera scelta.
ART. 12 - FORME ASSOCIATIVE PEDIATRICHE
1. Lassociazionismo, come previsto dal vigente ACN per la Pediatria di libera scelta, nasce dallesigenza di:
- soddisfare tempestivamente anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico allattività ambulatoriale i bisogni assistenziali non differibili, che sono tra le cause degli accessi impropri al Pronto Soccorso e dei conseguenti ricoveri ospedalieri;
- aumentare il numero delle ore daccesso agli studi medici;
- elevare la possibilità di partecipare ad attività formative;
- fornire prestazioni sanitarie omogenee sul territorio.
2. Le parti concordano le seguenti percentuali massime degli assistiti in ambito regionale:
Pediatria in associazione 63 % degli assistiti in
ambito regionale
Pediatria
di gruppo 10 % degli assistiti in
ambito regionale
Considerata limportanza della condivisione delle informazioni relative agli assistiti in carico ai pediatri in associazione, si concorda che lindennità prevista nellAll. 3) del presente Accordo alla voce A) della relativa Tabella (Euro 3,00 annue x assistito) sia incrementata, nella misura indicata alla voce B) (Euro 3,50 annue per assistito), qualora detti pediatri provvedano alla realizzazione e allimplementazione di sistemi informatici, Pediatria in Rete, tali da consentire laccesso diretto - es. cartella clinica informatizzata - alle informazioni utili degli assistiti dei componenti lassociazione nel rispetto della percentuale sopra indicata.
3. Possono essere previste forme associative miste tra medici di Medicina Generale e medici Pediatri di Libera Scelta, la cui organizzazione ed operatività funzionale é demandata allASL territorialmente competente; sono inoltre previste forme associative miste tra Pediatria di Gruppo e di Associazione. Per tali forme associative miste si concorda che le relative indennità non debbano essere considerate cumulative e che vengano, pertanto, erogate secondo quanto previsto dalla forma associativa di appartenenza del pediatra.
4. Si prevede, inoltre, previo parere favorevole del competente Comitato Aziendale ex art.23 ACN, il riconoscimento di forme associative tra medici pediatri che operino in ambiti di scelta limitrofi, purché della medesima Azienda. Per quanto concerne la Città di Torino, il cui ambito di scelta coincide con il territorio comunale, le forme associative potranno essere costituite, previo parere favorevole del Comitato Locale ex art.23 ACN delle Aziende Sanitarie interessate, da pediatri operanti in distretti limitrofi, anche se non appartenenti alla medesima Azienda. Le attuali forme associative non conformi al dettato del presente comma dovranno pertanto adeguarsi entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Accordo. Trascorso tale termine, dette forme associative si intenderanno decadute.
5. Il Comitato Regionale di cui allart. 24 dellACN istituisce e cura un elenco di dette forme associative, distinto nelle diverse tipologie, da aggiornarsi con cadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno) e verifica, altresì, il numero degli assistiti iscritti ai pediatri coinvolti nelle forme associative.
6. I pediatri che intendono costituire una nuova forma associativa devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, a mezzo telegramma, comunica al rappresentante della forma associativa e allASL di competenza, il nulla-osta alla sua costituzione o limpossibilità alla medesima. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dellordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dellASL procedere, in qualsiasi momento successivo allinizio delloperatività, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallart.52 ACN. La forma associativa dovrà diventare operativa entro 90 giorni dal ricevimento del nulla-osta ed i relativi benefici economici decorreranno dalla data di effettiva attivazione.
7. Le procedure autorizzative previste nel comma 6 verranno attivate, in caso di forme associative richieste da pediatri appartenenti ad ambiti di scelta limitrofi ex comma 4, unicamente a seguito di parere favorevole espresso dal competente Comitato Aziendale delle Aziende Sanitarie interessate. Tale parere dovrà essere allegato allistanza prevista per lottenimento del beneficio economico da inviarsi al competente Comitato Regionale.
8. Dovrà essere garantito il coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli pediatri operanti nelle forme associative secondo un orario complessivo di almeno 5 ore al giorno. Ciascun pediatra riunito in forma associativa é tenuto allapertura dello studio per un numero di ore settimanali correlato al numero dei propri assistiti, ai sensi dellart. 35, comma 5, del vigente ACN. Larticolazione oraria nelle fasce mattutine e pomeridiane deve garantire lapertura pomeridiana di un numero di studi non inferiore a un terzo dei pediatri associati.
9. Si ribadisce lassoluta obbligatorietà che la popolazione assistita sia informata in modo chiaro ed esaustivo sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento delle forme associative, previa affissione, in ogni studio medico di apposita comunicazione con modalità da concordarsi con gli uffici competenti dellASL al fine di garantire ai cittadini una appropriata informazione nel merito dellaccessibilità a ciascun medico pediatra dellassociazione. E, inoltre, dovere del pediatra associato garantire la disponibilità di informazioni, mezzi e strumenti che consentano allassistito una adeguata e tempestiva informazione. Il patto costitutivo delle forme associative deve avere congrua evidenza per gli assistiti, a cura del medico pediatra.
10. LASL è tenuta a verificare lapplicazione di quanto sopra e ad informare i nuovi iscritti in merito alla forma associativa cui appartiene il pediatra prescelto (orari di apertura degli altri studi, nominativi degli altri medici pediatri facenti parte dellassociazione, finalità, ecc.....). In particolare, gli orari degli studi di tutti i pediatri riuniti nelle previste forme associative devono essere comunicati allASL ed esposti in tutti gli studi coinvolti oltrechè esplicitati nel rispettivo patto costitutivo. Ogni variazione relativa allorario dovrà essere tempestivamente comunicata agli assistiti e allASL competente.
11. Eventuali inadempienze avverso il dettato sopra descritto, comporteranno lapplicazione del disposto normativo di cui allart. 30 in materia di responsabilità convenzionali.
12. Ciascuna nuova forma associativa, entro 60 gg. dalla data di costituzione, è tenuta a redigere una Carta dei Servizi delle prestazioni rese da consegnare agli assistiti secondo un modello concordato a livello aziendale e da sottoporre, per le valutazioni deontologiche, al competente Ordine dei Medici.
13. Ogni modifica della forma associativa, che a parere del Direttore di Distretto venga ritenuta sostanziale, comporta la rivalutazione della stessa da parte del Comitato Regionale.
14. Ai sensi e per gli effetti dellart. 52, comma 11, del vigente A.C.N., le Aziende Sanitarie Locali possono individuare, nellambito delle forme associative, modelli organizzativi sperimentali aggiuntivi e attività concordate.
15. Per quanto concerne le indennità da corrispondere ai medici pediatri appartenenti alle forme associative del presente articolo si rimanda alla Tabella di cui allAllegato 3) del presente Accordo Regionale.
ART. 13 - PERSONALE DI STUDIO
1. Ai sensi dellart.58, lettera B), commi 5 e 6, ACN, le parti concordano di identificare in una unica figura, sia il collaboratore di studio che linfermiere professionale ai fini della corresponsione dellindennità di cui alla relativa Voce in Tabella dellAllegato 3) al presente Accordo Regionale.
2. In considerazione degli aumenti percentuali previsti nel presente Accordo per le forme associative rispetto allACN vigente, le parti concordano, ai sensi dellart.58, lettera B), comma 13, ACN, che anche gli assistiti in carico ai pediatri operanti in forme associative debbano essere computati nei tetti per lincentivazione del personale di studio nelle seguenti percentuali massime degli assistiti in ambio regionale:
Collaboratore di studio 20 % degli assistiti in
o infermiere professionale ambito
regionale
Viene istituito, tuttavia, un Fondo di Garanzia al fine di assicurare la corresponsione dellindennità relativa al personale di studio operante allinterno della forma associativa denominata - Pediatria di Gruppo - qualora venga superato il tetto del 20% degli assistiti in ambito regionale.
3. Il Comitato Regionale ex art. 24 ACN istituisce e cura un elenco dei pediatri che utilizzano il personale di studio da aggiornarsi con cadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno) e verifica, altresì, il numero degli assistiti iscritti ai pediatri coinvolti nelle forme di dette collaborazioni di studio.
4. I medici pediatri che intendono acquisire tali collaborazioni di studio devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione comunica, a mezzo telegramma, al pediatra interessato e allASL di competenza, il nulla-osta alla sua utilizzazione o limpossibilità alla medesima. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dellordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dellASL procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Leffettiva utilizzazione del personale di studio deve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del nulla-osta regionale. Il riconoscimento delle relative indennità ai pediatri decorre dal momento della comunicazione del medico allASL o dal momento delleffettivo inizio di attività del personale, qualora assunto successivamente alla comunicazione medesima.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, lASL competente procederà alla verifica dellimpegno orario minimo settimanale di cui ai commi 5 e 6, lettera B) dellart.58 ACN vigente nonché delle spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti del lavoro, il costo della formazione del personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse allimpiego del personale in modo che la somma totale delle indennità percepite nel corso dellanno solare precedente non superi le spese dichiarate.
ART. 14 - PRESTAZIONI INFORMATICHE
1. Al fine di incentivare linformatizzazione degli studi medici e favorire la comunicazione e la trasmissione di documentazione varia tra AA.SS.RR. (nelle diverse articolazioni ospedaliere, distrettuali e territoriali) e singoli pediatri di libera scelta, sono riconosciuti specifici compensi a coloro che garantiscono:
a) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture del SSR;
b) lincorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatizzate e/o la loro stampa;
c) le procedure burocratiche di teleprenotazione.
2. Per quanto riguarda la prestazione di cui al punto a) i singoli pediatri dovranno comunicare allASL di appartenenza un recapito personale individuale di posta elettronica. Il diritto al compenso decorre dalla data di notifica allASL dellindirizzo di posta elettronica da parte del medico. Il pediatra si impegna altresì a comunicare prontamente allASL di appartenenza ogni variazione di indirizzo.
3. Le prestazioni di cui al punto b) potranno facoltativamente essere fornite dal pediatra. Il diritto al compenso decorre dallinizio dellattività.
4. Per quanto riguarda il punto c) si rimanda a successivo Accordo, anche in applicazione del Progetto Regionale per la graduale realizzazione del Centro Unificato Prenotazioni (C.U.P. Regionale), di cui alla D.G.R. n. 15-608 del 1.8.2005.
5. Per le prestazioni informatiche di cui al presente articolo viene riconosciuto un compenso forfetario, come indicato nella seguente tabella:
Prestazione Compenso
punto a) procedure di posta Compenso mensile per
elettronica medico
pediatra euro 74,00
punto b) incorporazione
in cartelle informatizzate Compenso
annuo per
e/o stampa referti assistito euro .0,50
Punto c) teleprenotazioni
Compenso annuo per
esami assistito euro...................
ART. 15 - ASSISTENZA IN ZONE DISAGIATE (ex art. 58, lettera D - ACN)
1. Premesso che la finalità di questo istituto ha lo scopo di incentivare la presenza operativa del pediatra di libera scelta, anche negli ambiti e/o comuni più periferici e di garantire, pertanto, una adeguata assistenza pediatrica in ambiti territoriali più sfavorevoli, le parti concordano di definire zona disagiata le zone alle quali siano applicabili, contemporaneamente, i seguenti criteri:
a) particolari difficoltà oro-geografiche;
b) Zona o meglio ambito territoriale di scelta con popolazione sparsa e rarefatta ovvero, ambito territoriale di scelta con almeno cinque Comuni con densità abitativa, in età di esclusiva pediatrica, pari o inferiore a due abitanti per Km2 e con un numero di bambini in età esclusiva inferiore a 150;
Le parti concordano inoltre di definire zona disagiatissima le zone ricadenti in ambiti territoriali di scelta i cui Comuni siano almeno dieci e con densità abitativa - in età di esclusiva pediatrica - pari o inferiore ad un abitante per Km2.
2. Le zone disagiate e le zone disagiatissime dovranno essere individuate dal Comitato Aziendale dellASL territorialmente interessata sulla base dei criteri sopra definiti e trasmesse, ai fini della necessaria approvazione, al Comitato Regionale ex art. 24 ACN.
3. Particolari situazioni locali non rientranti nei criteri sopraccitati, potranno essere individuati dalle ASL e proposti al Comitato Regionale per lapprovazione di cui al punto precedente.
4. In ogni caso, da parte dei pediatri inseriti nelle zone disagiate o nelle zone disagiatissime dovrà essere garantita la disponibilità ad acquisire scelte nonché leffettuazione delle visite ambulatoriali e domiciliari previste, quali doveri convenzionali, nellA.C.N. anche attivando una congrua distribuzione degli ambulatori, così come definita dallASL di competenza dintesa con il pediatra interessato, fermo restando il limite massimo di sette aperture ambulatoriali settimanali.
5. Al fine di favorire leffettuazione di un congruo numero di ore di studio anche nei Comuni più piccoli e nelle frazioni minori, le spese di locazione e manutenzione degli ambulatori forniti dal Comune o dallASL sono da considerarsi a carico delle Aziende Sanitarie medesime, fermo restando lobbligo del pediatra di sostenere le spese di almeno uno studio.
6. Negli ambulatori forniti dallASL dovranno essere espletati tutti gli accorgimenti tecnici ove possibile necessari a fornire la possibilità di collegamento informatico tra pediatri associati operanti in detti ambiti di scelta.
7. Il compenso per lassistenza pediatrica in zone disagiate spetta sia ai Pediatri iscritti negli ambiti territoriali già riconosciuti disagiati alla data del presente Accordo Regionale che ai Pediatri di nuovo inserimento.
8. Ai suddetti pediatri che presteranno la dovuta assistenza, domiciliare e ambulatoriale, nella zona o meglio nellambito di scelta territoriale disagiato spetterà un compenso mensile di euro 516,46 che sarà aumentato del 50 % in caso di zona disagiatissima.
ART. 16 - PROGETTO SALUTE INFANZIA
1. Il Progetto Salute Infanzia prevede un Piano Base che ripropone lesecuzione di 9 bilanci di salute, come individuati nellAllegato 1) del presente Accordo, finalizzati al raggiungimento dei sottoindicati obiettivi di salute:
* Individuazione precoce delle condizioni patologiche durante lo sviluppo del minore;
* Prevenzione delle SIDS;
* Prevenzione degli incidenti domestici e stradali;
* Promozione e sostegno dellalimentazione al seno;
* Promozione dei programmi vaccinali;
* Promozione dello sviluppo relazionale;
* Promozione delle attività ginnico-motorie;
* Promozione di corretti comportamenti alimentari;
* Promozione del corretto utilizzo dei servizi.
2. Di norma ad ogni bilancio di salute corrisponde un obiettivo educativo principale ed una corrispondente azione, ispirati da un motivato programma di intervento.
3. Ladesione al Progetto Salute Infanzia prevede la raccolta e la registrazione dei dati clinici e amministrativi previsti nel libretto di salute nonché il trasferimento obbligatorio degli stessi alle Aziende Sanitarie competenti, ove possibile per via informatica.
4. Per i compiti e le attività previste per la partecipazione al Progetto Salute Infanzia viene riconosciuto al pediatra un compenso omnicomprensivo lordo di euro 12,91 per ciascuno dei 9 bilanci di salute; detto compenso verrà corrisposto con cadenza mensile e sarà assoggettato agli obblighi previdenziali di cui allart 59, comma 1, dellACN vigente.
5. Il pediatra di libera scelta è tenuto alla consegna o allinvio delle schede entro il mese successivo a quello dellesecuzione del bilancio; tale termine vale anche per la corresponsione dei compensi relativi allesecuzione dei bilanci di salute previsti. Il pediatra è, inoltre, tenuto alla compilazione del riepilogo mensile. Le schede dei bilanci inserite nellagenda salute dovranno essere periodicamente aggiornate nella forma e nei contenuti, tenendo conto delle eventuali necessità di raccolta dati epidemiologici e della condivisa volontà di giungere in tempi brevi allesclusiva trasmissione informatizzata dei dati. Qualsiasi aggiornamento in merito dovrà essere concordato tra la parti firmatarie del presente Accordo e approvato dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera scelta ex art.24 ACN.
6. Le Aziende Sanitarie, in ragione alle proprie situazioni epidemiologiche o socio-assistenziali, potranno collocare nel Progetto, tramite specifici Accordi con le OO.SS., ulteriori integrazioni conformi agli obiettivi generali quali ad esempio:
- educazione alla salute rivolta ad altri obiettivi oltre a quelli previsti nellAccordo Regionale;
- coinvolgimento più diretto nellambito delle vaccinazioni;
- intervento in fase adolescenziale.
ART. 17 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (Allegato B dellACN - lettere A, B e C)
1. Al fine di fornire al primo livello assistenziale maggiori strumenti per realizzare un corretto governo clinico ed in ottemperanza a quanto previsto dallAllegato B) dellA.C.N. vigente si concorda quanto segue:
* per quanto concerne la lettera A) dellAllegato, si confermano le prestazioni professionali aggiuntive previste dallA.C.N. vigente con il relativo Nomenclatore Tariffario, eseguibili senza autorizzazione per le voci comprese dall1 al 18 e, previa autorizzazione, allinterno di Progetti Obiettivo Aziendali, per le voci 19 e 20 (Boel Test e Screening dellAmbliopia);
* per quanto concerne le vaccinazioni, previste alla lettera B) dellAllegato, si concorda che la pratica delle vaccinazioni prioritarie è affidata, di norma, allorganizzazione sanitaria pubblica. E prevista lesecuzione delle vaccinazioni prioritarie da parte dei pediatri di libera scelta, ove ve ne sia necessità, nellambito di Accordi Aziendali. Essendo la mission istituzionale della Pediatria di Libera Scelta rivolta comunque alla salute del singolo oltre che della popolazione, si concorda sulla opportunità di fruire, in accordo con lASL, della disponibilità dei pediatri a somministrare ai bambini, le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta, le vaccinazioni facoltative o presso i propri studi opportunamente attrezzati o presso le sedi di Igiene in modalità concordate. Si potrebbe in tal modo allargare lofferta vaccinale senza ingenerare alcun aumento di costi per la Regione. I vaccini sarebbero, infatti, forniti a prezzo di costo ricaricato della prestazione del pediatra che la percepirebbe poi riepilogata tra le P.P.I.P. Questa cooperazione tra Pediatria di Libera Scelta e Servizi Vaccinali, nel realizzare appieno quanto previsto dal Piano Regionale Promozione Vaccini, diviene strumento importante di interazione tra le figure istituzionalmente preposte a promuovere e realizzare la prevenzione delle malattie infettive anche nellottica di rinforzare il sistema in vista di una futura abolizione di ogni forma di obbligatorietà.
* Per quanto concerne le prestazioni diagnostiche di cui alla lettera C) dellAllegato, le Aziende Sanitarie possono chiedere al pediatra di libera scelta o ai suoi associati, in riferimento allAllegato 2) del presente Accordo, al fine di chiarire quesiti diagnostici e monitorare patologie acute o croniche, evitando il ricorso alle strutture di II° livello, lesecuzione delle prestazioni diagnostiche di seguito elencate:
PRESTAZIONI CONCORDATE NELLAMBITO DI PROGETTI OBIETTIVO
1) Esecuzione e
valutazione di Spirometria semplice in bambini con asma persistente o ricorrente
o altre patologie respiratorie euro 25,82
2) Esecuzione e valutazione di
Impedenziometria euro 20,66
3) Esecuzione e valutazione di Podoscopia euro
15,00
4) Esecuzione e valutazione di Scoliometria euro 10,33
5) Riflesso rosso euro
10,33
6) Screening per autismo (CHAT) euro 10,33
7) Esecuzione e valutazione
nei bambini con sospetta patologia allergica di Prick Test per la determinazione
degli allergeni alimentari e/o Inalanti euro 36,15
8) Esecuzione e valutazione
di Elettrocardiogramma euro 25,82
9) Altre prestazioni diagnostiche o di
prevenzione-profilassi euro..........
2. Ciascuna ASL, nellambito della programmazione e nellottica dellottimizzazione delle risorse, può, con specifico Accordo Aziendale, consentire lesecuzione di alcune prestazioni al fine di superare criticità organizzative dellAzienda stessa in riferimento allAllegato 2) del presente Accordo.
ART. 18 - GOVERNO CLINICO
1. Come previsto allart. 4, comma 1, lettera e) e lettera j), con riferimento esplicito alle lettere b),c) ed e) del comma 2 dellart. 8 ACN, si concorda sullattuazione di politiche del Governo Clinico quale obiettivo strategico finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi con lintento di essere supporto attivo per la Regione e per le AA.SS.LL nella definizione delle priorità indispensabili alla miglior allocazione delle risorse.
2. I pediatri partecipano e contribuiscono alla pratica del Governo Clinico anche attraverso ladesione alle equipes territoriali che diventano momento cruciale per il perseguimento di obiettivi aziendali.
3. Le aree allinterno delle quali devono essere promosse attività e progettualità sono:
* lappropriatezza nelle prescrizioni specialistiche;
* lappropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche;
* la prevenzione;
* leducazione sanitaria.
4. Si definiscono in riferimento alle aree sopra indicate due obiettivi principali:
* la corretta prescrizione di antibiotico terapia nella faringo tonsillite acuta tramite luso di SBEA test;
* la diagnosi di I.V.U. tramite luso di strisce multistick per urine;
e quattro obiettivi secondari:
- la corretta gestione delle infezioni tramite dosaggio della Proteina C Reattiva;
- il corretto inquadramento di patologie dermatologiche tramite Luce di Wood;
- il corretto inquadramento degli stati iperglicemici tramite Glicemia;
- la corretta gestione di problematiche respiratorie tramite Pulsiossimetria.
5. I test diagnostici indispensabili al perseguimento detti obiettivi saranno forniti ai Pediatri in base alle loro necessità dalle rispettive ASL di appartenenza.
6. Per la partecipazione attiva alle succitate attività, ogni pediatra riceverà, in forma di quota capitaria annuale, corrisposta in un dodicesimo ogni mese, euro 3,08 di cui agli artt. 45 e 58, lettera B) comma 15 del vigente ACN.
ART. 19 - EQUIPE DI ASSISTENZA TERRITORIALE
1. LÉquipe di assistenza territoriale pediatrica costituisce la forma organizzativa di aggregazione dei pediatri di libera scelta che assistono un bacino di popolazione omogeneo per collocazione geografica, accessibilità ai servizi sanitari ed esposizione a fattori di rischio ambientale ed operano in via preferenziale a livello distrettuale. Per particolari condizioni territoriali é possibile la costituzione di equipes appartenenti a più Distretti della stessa Azienda. Esse sono fondamentale strumento per la realizzazione del Progetto Cure Primarie Pediatriche e, pertanto, la loro costituzione è finalizzata a:
a) valutare specifici bisogni di assistenza della popolazione pediatrica;
b) realizzare progetti di razionalizzazione, aderendo a proposte di Progetti-Obiettivo individuati dallU.C.A.D;
c) verificare gli effetti degli stessi;
d) facilitare, attraverso la figura del suo rappresentante, la comunicazione fra singoli medici pediatri e Ufficio di Coordinamento Distrettuale per:
* il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nelle varie fasi del budget e la loro responsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi individuati dallUCAD;
* la rilevazione di problemi emergenti nellerogazione delle prestazioni di secondo livello.
e) svolgere analisi e valutazione dei percorsi diagnostico terapeutici condivisi finalizzati alla cura di patologie di particolare frequenza o rilevanza per la sanità pubblica nella fascia di età pediatrica individuati dallUCAD;
f) cooperare ad analisi epidemiologiche ed analisi della domanda su richiesta della Direzione di Distretto o della stessa dallEquipe finalizzate alla promozione del miglioramento dellassistenza pediatrica e della sua integrazione con altre figure sanitarie operanti nel Distretto;
g) favorire momenti di integrazione tra pari e con le altre figure sanitarie finalizzati allottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici nellottica della realizzazione del Governo Clinico nelle sue varie articolazioni.
2. Per problemi di interesse collettivo della popolazione, relativamente alle diverse fasce di età, definiti allinterno dellUCAD, di comune accordo tra il Direttore di Distretto ed i Referenti delle Equipes pediatriche e di medicina generale, possono essere previste riunioni congiunte per un massimo di due riunioni annuali.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, a ciascun pediatra dellEquipe viene riconosciuta una quota capitaria annua di euro . 6,00.
4. In particolare per la realizzazione dei punti b), c), d) a ciascun pediatra dellEquipe viene riconosciuta una quota pari a euro . 4,00 e per quanto previsto ai restanti punti, verrà riconosciuta una quota pari a euro 2,00. Le AA.SS.LL. procederanno ad erogare mensilmente come acconto 1/12 di euro 3,00 per ogni assistito ( pari al 75% della quota di euro 4,00), salvo conguaglio a saldo, a seguito di verifica delleffettiva realizzazione degli obiettivi, così come previsto ai succitati punti b), c), d). Parimenti le AA.SS.LL. erogheranno mensilmente 1/12 di euro 2,00 spettanti per i restanti punti, previa verifica delleffettiva presenza.
5. LÉquipe di assistenza territoriale pediatrica dovrà essere composta, di norma, da almeno 10 pediatri di libera scelta fatte salve specifiche realtà aziendali. E demandata alla competente ASL ogni potere di verifica e di controllo circa la regolarità funzionale delle Equipes.
6. Allinterno dellEquipe di assistenza territoriale i pediatri nominano un Referente con funzioni di raccordo e di collegamento organizzativo con lUfficio di Coordinamento Distrettuale. Il Referente ha altresì il compito di individuare metodologie di lavoro e momenti formativi comuni finalizzati alla realizzazione dei Progetti-Obiettivo.
7. Al referente dellEquipe di assistenza territoriale, per le funzioni previste dal presente Accordo, è corrisposto un compenso mensile forfetario omnicomprensivo di euro 220,00.
ART. 20 - ATTIVITÀ DELL EQUIPE DI ASSISTENZA TERRITORIALE
1. Ciascuna Equipe di assistenza territoriale si riunisce almeno una volta al mese.
2. È facoltà dei medici pediatri componenti dellEquipe richiedere, attraverso il rappresentante dellEquipe stessa la disponibilità di un locale aziendale, individuato nellambito distrettuale per lo svolgimento della riunione.
3. Almeno una delle riunioni di ogni semestre potrà essere allargata agli operatori socio - sanitari di riferimento dell Equipe di Assistenza Territoriale (Inf. Prof., O.T.A, ADEST, Fisioterapisti, Assistenti Sociali, Medici di Distretto e medici dellEmergenza Sanitaria 118)
4. LUfficio di Coordinamento Distrettuale concorda con il Referente dellEquipe gli obiettivi prioritari di Distretto.
5. Le eventuali assenze determineranno la decurtazione di 1/12 della quota di euro 2,00 prevista nel precedente articolo, tranne quelle in cui il pediatra, per motivi di malattia, ferie o impegno sindacale, non abbia svolto la normale attività lavorativa durante la giornata. La sostituzione é ammessa unicamente per assenze superiori ai 30 gg.
6. In caso di mancata partecipazione alle attività di Equipe e di ingiustificata assenza in tre consecutive riunioni mensili, e prevista per il medico pediatra inadempiente lapplicazione delle procedure disciplinari di cui allart. 30 del vigente A.C.N.
ART. 21 - FONDO PER LE ATTIVITA DISTRETTUALI
1. In ogni Distretto, per consentire il finanziamento dei Progetti di cui allart. 25 dellA.C.N., è costituito un apposito Fondo per le Attività Distrettuali finanziato per il periodo di vigenza del presente Accordo con una quota capitaria annua pari a euro 1,00 per ciascun residente.
2. Ogni A.S.L. potrà implementare tale Fondo con risorse proprie compatibilmente con le risorse assegnate.
3. Nel caso in cui le razionalizzazioni producano un risparmio certificato, il 50 % dello stesso dovrà essere reinvestito nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, per finanziare ulteriori processi di miglioramento dellassistenza distrettuale.
4. Il Fondo potrà essere impiegato per retribuire attività di pediatri di libera scelta concordate a livello distrettuale e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione ulteriori a quelli previsti al comma 1, lettera b) dellart.19 del presente Accordo.
5. Ove non sia possibile certificare direttamente la quantità e/o la qualità dellattività svolta dai singoli medici pediatri nel perseguimento degli obiettivi programmati, il compenso dovrà essere strutturato e ripartito sulla base di pre-definiti indicatori di processo e i risultato. Nessun incentivo potrà essere riconosciuto al singolo pediatra a titolo di premio per gli eventuali risparmi ottenuti dalle razionalizzazioni realizzate.
ART. 22 - CONTATTABILITA TELEFONICA
1. Nella fascia oraria dalle 10,00 alle 19,00, ad integrazione della disponibilità prevista dallart. 46 ACN e al fine di realizzare un adeguato servizio di continuità dellassistenza pediatrica ai propri assistiti nei giorni feriali e in orario diurno, i pediatri convenzionati garantiscono una contattabilità telefonica, anche tramite sistemi o servizi di segreteria. Nel caso di impossibilità di risposta immediata, il pediatra provvederà a richiamare entro 60 minuti dalla chiamata lutente, che abbia lasciato traccia vocale identificabile, tranne che nellorario di apertura del proprio studio.
2. Tale contattabilità è finalizzata a fornire alla famiglia dellassistito unadeguata risposta in riferimento ai quesiti clinici motivo del contatto. Il pediatra può anche garantire lassistenza, facendo ricorso ad un collega della propria forma associativa. Il servizio di Emergenza continuerà, comunque, a far capo al 118.
3. La contattabilità telefonica non comporta lobbligo per il Sanitario contattato dellespletamento di una eventuale visita ambulatoriale o domiciliare entro la giornata ma, qualora ritenuta necessaria, dovrà essere effettuata secondo il disposto di cui allart. 46 dellACN vigente.
4. Per lespletamento di tale servizio, in ragione del maggior carico di lavoro relativo allassistenza delle fasce deboli (anni 0-6 e 75) rispetto alle altre classi detà (anni 6-75) è riconosciuta un indennità pari a euro 5,00 annue per singolo assistito di età inferiore a 6 anni e pari a euro 2,50 per singolo assistito con età superiore a 6 anni.
5. Sarà compito dellASL territorialmente competente effettuare ogni opportuna verifica sul corretto e regolare svolgimento di tale servizio da parte del medico pediatra. In caso di inadempienza, saranno attivate dallASL competente le sanzioni disciplinari secondo le procedure previste allart.30 dellACN vigente.
ART 23 - TAVOLO DI CONFRONTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
1. Le parti convengono sullopportunità di integrare il tavolo di confronto permanente, già previsto per la medicina generale, attraverso la partecipazione delle figure professionali operanti nellarea della pediatria di libera scelta ai fini di una maggior agilità e omogeneità decisionale anche in ragione di un ottimale approfondimento tecnico in merito ai temi e agli obiettivi che il vigente A.C.N. affida alla contrattazione regionale e quindi allorganizzazione dellassistenza sul territorio, al tema dellappropriatezza prescrittiva in rapporto ai carichi burocratici inutili e a quello della domiciliarità.
2. Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio e valutazione, presieduto dallAssessore Regionale alla Sanità o da suo delegato, è formato pariteticamente da rappresentanti delle Aziende Sanitarie e dal Responsabile del Settore Regionale Assistenza Ospedaliera e Territoriale competente per materia e da rappresentanti delle OO.SS. di categoria, firmatarie del presente Accordo Regionale, analogamente a quanto previsto per la formazione del tavolo di trattative.
3. Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio e valutazione si articola su cinque settori:
* obiettivi della negoziazione regionale: realizzazione degli obiettivi fissati dagli articoli 4 e 5 del vigente ACN, in particolare su organizzazione sperimentale della continuità dellassistenza sul territorio.
* appropriatezza prescrittiva e burocratica: coinvolgimento e responsabilizzazione in campo di appropriatezza , di tutti i soggetti prescrittori del S.S.N.; rimozione degli ostacoli burocratici diagnostico-terapeutici; rimozione dei doppi percorsi terapeutici e assistenziali del paziente; integrazione ospedale e territorio; realizzazione di iniziative sperimentali e monitorate mirate allestensione dellaffidamento del ricettario S.S.N. anche a soggetti prescrittori, diversi operanti nellambito del SSN. Forme di responsabilizzazione del settore specialistico privato, in merito alla prescrizione.
* cure domiciliari: definizione e risoluzione delle problematiche inerenti lADP, lADI e definizine di linee-guida regionali su UTAP e Ospedale di comunità.
* liste dattesa: introduzione di modelli operativi sperimentali basati su nuove tecnologie e schemi organizzativi per mantenere risposte appropriate sul territorio e attenuare le liste dattesa; stabilire reti ospedale-territorio.
* bilanci di salute: definizione del corretto svolgimento del percorso Salute Infanzia e della relativa sostenibilità economica.
Il tavolo permanente di confronto, monitoraggio e valutazione sarà formato entro giorni 30 dalla pubblicazione del presente Accordo Regionale per limmediata operatività e potrà essere convocato dalla parte pubblica o anche su richiesta solo da una delle OO.SS. di categoria avente titolo.
ART. 24 - AREA DI FORMAZIONE IN PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
1. In considerazione del fatto che (art. 20 comma 4 del ACN 2005) le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei medici pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo e considerato inoltre che è di primario interesse per il SSR promuovere la formazione dei propri operatori nonché garantirne la qualità, la coerenza e lefficacia formativa rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, con il presente Accordo si istituisce lArea di Formazione Regionale per la Pediatria di Libera Scelta.
2. LArea in argomento viene costituita nella prospettiva di collaborare alla realizzazione e al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale prevista per le attività di formazione ed aggiornamento nel redigendo piano socio-sanitario regionale.
Gli obiettivi dellArea di Formazione Regionale per la Pediatria di Libera Scelta sono:
* definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale, nonché di monitoraggio di un efficace sistema istituzionale di formazione professionale medica permanente, mirato alla formazione nel campo della medicina generale e compiti ad essa collegati;
* stabilire annualmente il numero dei docenti e degli animatori di formazione necessario per il regolare svolgimento delle attività formative, i criteri di selezione dei Pediatri di Libera Scelta ed operare la selezione sulla base di criteri stabiliti;
* definire le necessità formative dei pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione e docenti);
* promuovere attività di ricerca e sperimentazione in Pediatria di Libera Scelta;
* proporre attività di formazione ECM;
* collaborare a definire i criteri e i requisiti dei soggetti delegati alla formazione nel campo della Pediatria di Libera Scelta (Provider, Società Scientifiche, Enti organizzatori di eventi, etc.).
3. La Regione Piemonte, in quanto interessata alla corretta ed adeguata formazione dei Pediatri di Libera Scelta, assume un ruolo di primo piano in questo importante processo, per garantirne coerenza ed efficacia. A tal fine, viene definito un budget annuale pari ad euro 287.202 ( equivalente allo 0,7 % del compenso a quota fissa) a garanzia del debito formativo annuale così come previsto dallart.20,comma 8, dellACN vigente. Tale Fondo, gestito dalla Regione Piemonte direttamente e/o tramite Aziende Sanitarie, può essere finalizzato con quota parte alla stipula di apposite convenzioni con Enti di Diritto Pubblico di Ricerca accreditati per tale scopo (ad esempio il CNR).
Aggiornamento delle disposizioni dellAccordo Regionale
Considerato che le disposizioni del presente Accordo si inseriscono nellattività regionale di programmazione socio-sanitaria in continua evoluzione e che pertanto è necessario prevedere modalità e percorsi per adeguare lAccordo Regionale medesimo ad eventuali cambiamenti del SSR, si concorda di assegnare tale compito al Comitato Regionale ex art.24 dellACN vigente, attraverso ladozione dei relativi pareri sulle materie di propria competenza.
NORMA FINALE N.1
Istanze giacenti per forme associative
e personale di studio
1. Le istanze giacenti presso il competente Comitato Regionale dellAssessorato alla Salute relative alle forme associative e al personale di studio saranno esaminate con priorità, in ordine cronologico di presentazione, senza ulteriori incombenze burocratiche da parte del medico pediatra interessato, fatte salve, ovviamente, eventuali variazioni nei requisiti dellistanza già presentata.
2. Per tali istanze, la decorrenza economica avrà effetto a partire dalla data di adozione del provvedimento regionale di recepimento del presente Accordo.
NORMA FINALE N.2
Assistenza Ambulatoriale a soggetti
con patologia cronica
1. Si concorda di approvare il percorso assistenziale di cui allAllegato E) bis dellACN vigente cosi come previsto allarticolo 3 lasciando facoltà alle Aziende Sanitarie Locali di attivare tale percorso in funzione delle proprie specifiche esigenze territoriali.
NORMA FINALE N.3
Criteri di appropriatezza e visite domiciliari
Le parti concordano sulla necessità di demandare al Tavolo di cui allart. 22 del presente Accordo la definizione dei criteri di appropriatezza della richiesta e delleffettuazione di visite domiciliari nonché limpegno a dare massima diffusione delle determinazioni assunte alle parti interessate.
NORMA FINALE N.4
Diffusione standards assistenziali
Le parti concordano che, al fine di uniformare sul territorio regionale gli standards assistenziali pediatrici, le Aziende Sanitarie, in accordo con i pediatri, debbano dare massima diffusione circa gli orari degli studi medici, le modalità di accesso, le forme associative con i relativi compiti nonchè il concreto utilizzo della contattabilità telefonica.
NORMA FINALE N.5
Distribuzione territoriale degli ambulatori
Eventuali situazioni riguardanti distribuzioni di ambulatori individuali che possano essere in contrasto con il presente Accordo verranno esaminate dal Comitato Regionale ex art.24 ACN.
Letto, approvato e sottoscritto in originale firmato.
ASSESSORE REGIONALE
ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA
Mario Valpreda
FIMP
CIPE
Torino, lì ................................................
Allegato 2)
PROGETTI-OBIETTIVO IN PEDIATRIA
1. Nellinteresse primario dellutenza, per potenziare lassistenza pediatrica di primo livello, al fine di perseguire la riduzione delle liste di attesa e fornire al cittadino una risposta più veloce e più facilmente fruibile, si dispone che le AA.SS.LL. possano utilizzare, tra i pediatri con esse convenzionati, coloro i quali risultino in possesso di una seconda specialità universitaria o titoli equipollenti per effettuare prestazioni previste nellambito di Protocolli aziendali finalizzati alla realizzazione di Progetti-Obiettivo per i propri assistiti e per quelli che i propri colleghi destinano loro.
2. Essendo noto, sulla base delle evidenze scientifiche, come uno screening sia efficace solo se raggiunge almeno l85% dei soggetti a cui è diretto, si dispone che, nellambito delle associazioni, i professionisti pediatri che dichiarino maggiore disponibilità, possano vicariare altri professionisti pediatri convenzionati dichiaratisi indisponibili. Dovrà essere concordata tra questi professionisti la lista pazienti cui deve essere effettuato lo screening in orari definiti e su appuntamento presso lo studio del pediatra vicario; tale meccanismo è finalizzato al raggiungimento dei tetti previsti per la realizzazione del Progetto-Obiettivo.
3. Tali prestazioni sono remunerate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario di cui allAllegato B) del vigente ACN.
4. Le attività dovranno essere concordate con il Direttore di Distretto e regolamentate entro un ambito orario che non interferisca con la normale attività convenzionata; la sua diffusione sarà poi discussa ed effettuata allinterno delle Equipes territoriali.