Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2006, n. 224-4712

Legge regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Programma degli Interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

il Capo III del Titolo II della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, (supplemento al BUR n° 37 del 15/09/1999) prevede, agli artt. 16 e 18, che la Regione promuova la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane in aree idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

gli interventi regionali si attuano con la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane singole o associate fino ad un massimo del 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali;

la Giunta Regionale predispone il Programma in cui sono individuati e determinati gli ambiti di intervento, le misure delle agevolazioni, le tipologie delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo, sentite le Confederazioni artigiane maggiormente rappresentative;

si rende pertanto necessario approvare il Programma 2006 per la concessione dei contributi in questione;

per l’attuazione della citata normativa risulta accantonata sul bilancio regionale 2006 una quota delle risorse del Fondo unico regionale di cui all’art. 20 della LR 44/2000;

l’art. 14 della L.R. 44/2000 prevede che le Province e l’area metropolitana sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrano alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali;

le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.;

la Giunta Regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge;

vista la L.R. 51/97;

sentito il Coordinamento Regionale delle Confederazioni artigiane Confartigianato, Cna e Casa (con nota del 16/11/2006);

delibera

con le motivazioni di cui in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano

di approvare il Programma degli interventi 2006 di cui all’art. 18 della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, in materia di “Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani”, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

all’attuazione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse disponibili sul cap. 26145/2006 - UPB 1603, accantonate con DGR n. 16-4507 del 27/11/06;

si dà atto che le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12.1.2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La determinazione dirigenziale del settore 17.1 del 28 novembre 2006, n. 544, relativa alla D.G.R. 224-4712 del 27 novembre 2006 è pubblicata in questo Bollettino Ufficiale (Ndr)

Allegato A

Programma degli Interventi ai sensi della Legge Regionale n° 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18.

ANNO 2006

Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

I Ambiti di intervento.

1. Tutto il territorio piemontese con l’esclusione delle zone obiettivo 2 di cui al DOCUP ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99.

2. Le domande di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di sostegno transitorio (Phasing Out) individuate dalla D.G.R. n°2-28061 del 06/08/1999 ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99 sono finanziate solo nel caso in cui le risorse stanziate eccedano il fabbisogno determinato dalle domande relative ad altre aree, indipendentemente dal punteggio acquisito.

II. Beneficiari

1. Imprese artigiane singole o associate, con l’esclusione di quelle operanti nei settori di cui all’appendice 1.

III. Interventi finanziabili

1. Progetti di localizzazione e rilocalizzazione immediatamente cantierabili in aree produttive individuate dal PRGC regolarmente approvate relativi a :

a) insediamenti in aree già sede di imprese beneficiarie dei contributi a valere sui programmi di intervento dal 1999 al 2005 (completamenti);

b) insediamenti in aree individuate nel “Programma Pluriennale di Attuazione” ai sensi della Legge Regionale n° 9/1980 e s.m.i.;

c) insediamenti in aree di nuovo impianto (senza insediamenti preesistenti) di almeno tre imprese artigiane che risultino tutte formalmente ammissibili al contributo. Il progetto esecutivo delle aree di nuovo impianto deve prevedere:

- urbanizzazione primaria in base agli standard previsti dalla normativa regionale;

- accessibilità viaria interna ed esterna alle reti di urbanizzazione;

- collegamenti ad impianti di depurazione all’ interno dell’ area o comunali.

IV. Misura delle agevolazioni

1. I contributi sono concessi fino al 40% della spesa ammissibile calcolata secondo le modalità previste al successivo paragrafo VII.

2. Per i progetti di insediamento in aree di “nuovo impianto” e per i progetti di insediamento in aree a sostegno transitorio di cui ai precedenti paragrafi III.1.c) e I.2. il contributo non può comunque superare i 60.000,00 Euro.

3. I contributi sono soggetti al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13.01.2001) e non possono essere concessi per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

V. Valutazione, punteggi e formazione della graduatoria

1. Le domande sono istruite e valutate dal Settore regionale competente secondo l’ordine cronologico di presentazione ed in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Programma degli interventi.

2. Il Comitato Tecnico, istituito con DGR n. 59-10042 del 21/7/2003 esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, sugli esiti dell’istruttoria e della valutazione del Settore.

3. La valutazione delle domande è effettuata dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

4. In caso di insediamento in aree individuate come prioritarie dalle Province, con deliberazione della Giunta Provinciale, alle imprese richiedenti viene attribuito un punteggio calcolato come segue:

a) 5 punti nei casi in cui la Provincia abbia individuato fino a 5 aree;

b) 3 punti nei casi in cui la Provincia abbia individuato fino a 10 aree.

L’individuazione delle aree da parte delle Province e la relativa notifica del provvedimento alla Direzione Regionale competente in materia di artigianato , dovrà avvenire in tempo utile per l’attivazione dell’ istruttoria e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo di cui al successivo paragrafo VIII.

5. Alle imprese ammissibili viene attribuito un punto per ognuno dei seguenti requisiti:

a) imprese artigiane ubicate nelle fasce fluviali A, B e C soggette a vincolo, come individuate dalle delibere dell’Autorità di Bacino del fiume PO (regolarmente certificate);

b) imprese soggette ad ordinanze di sgombero totale a causa di eventi alluvionali (regolarmente certificate);

c) insediamenti di imprese artigiane collocati in area interessata da dissesto idraulico e idrogeologico ai sensi del PAI (regolarmente certificate);

d) dichiarazione del richiedente di assumere dipendenti a intervento ultimato (l’impresa dovrà documentare l’avvenuta assunzione entro 6 mesi dalla fine lavori);

e) nuove imprese costituite a partire dal 01/01 dell’anno di presentazione della domanda;

f) procedure immobiliare di sfratto in corso (regolarmente certificata);

g) impresa ubicata all’interno del PRG in area impropria con produzione rumorosa e problemi ambientali (regolarmente certificata dal Comune).

6. I progetti di insediamento in possesso dei requisiti previsti dal presente Programma degli interventi, esclusi quelli nelle aree a sostegno transitorio di cui al paragrafo I.2., sono inseriti nella graduatoria secondo il seguente ordine:

a) progetti di cui al paragrafo III.1.a) ordinati in base al punteggio ottenuto;

b) progetti di cui al paragrafo III.1.b) ordinati in base al punteggio ottenuto;

c) progetti di cui al paragrafo III.1.c) ordinati in base al punteggio ottenuto.

7. II progetti di insediamento nelle aree a sostegno transitorio di cui al paragrafo I.2. sono inseriti in graduatoria dopo i progetti di cui al precedente punto 6 nel seguente ordine:

a) progetti di cui al paragrafo III.1.a) ordinati in base al punteggio ottenuto;

b) progetti di cui al paragrafo III.1.b) ordinati in base al punteggio ottenuto;

c) progetti di cui al paragrafo III.1.c) ordinati in base al punteggio ottenuto.

8. A parità di punteggio si considera l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

VI. Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi seguendo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

2. Ove la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a concedere a tutte le imprese in graduatoria il contributo nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, la Giunta Regionale autorizza la Direzione Regionale competente a ridurre il contributo in misura percentuale uguale per tutti i soggetti, e/o di prevedere la concessione del contributo alle imprese ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2007, ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

3. Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse vengono utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

4. Nel corso della realizzazione degli investimenti l’impresa ammessa a contributo ha facoltà di sostituire a se medesima un’altra impresa in possesso dei requisiti previsti dal presente Programma, purché non vi siano imprese in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti del Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

5. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

a) 30% a concessione dell’ unità produttiva;

b) 30% al raggiungimento del 30% dell’investimento nel suo complesso;

c) 30% a ultimazione dell’investimento;

d) 10% a presentazione del consuntivo finale di spesa.

6. I beneficiari devono iniziare i lavori entro quattro mesi dalla data di concessione del contributo e devono ottenere da parte del Comune il permesso di costruire entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Programma degli interventi, pena la revoca del beneficio, salvo richiesta di proroga motivata da ritardi nel rilascio di concessioni ed autorizzazioni da parte di soggetti terzi, adeguatamente documentati.

7. I lavori devono concludersi entro 42 mesi dal rilascio del permesso di costruire.

8. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nullaosta ed autorizzazioni, alla corretta manutenzione e regolare esercizio dell’opera finanziata secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni.

9. I beneficiari sono obbligati a non alienare, cedere o comunque distrarre le opere realizzate col contributo per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate, in presenza delle quali la Regione si riserva di concedere una deroga.

10. Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente programma la Regione provvede alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione.

11. Per interventi non ultimati entro i termini stabiliti, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, certificati dal Direttore dei Lavori, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale agli investimenti realizzati.

VII. Spese ammissibili e inammissibili

1. Sono ritenute ammissibili le spese, sostenute a partire dal 1/1/2006 relative a:

a) terreno;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) fabbricato (struttura, tamponamenti, opere di finizione, impianti tecnici e tecnologici);

2. Con riferimento alla realizzazione dell’immobile :

a) le spese avviate nel 2006 sono ammissibili anche nel caso in cui l’acquisto del terreno e le opere di urbanizzazione siano effettuati in periodo antecedente;

b) la data di riferimento è quella dell’ effettivo inizio lavori che non deve essere anteriore alla data del 01/01/2006; il rilascio del permesso di costruire può essere antecedente a tale data ;

c) nel caso in cui l’area di localizzazione abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche a valere su leggi regionali, nazionali o comunitarie sono ammissibili le sole spese non interessate da tali agevolazioni.

3. Le spese per la realizzazione o ristrutturazione degli immobili sono riconosciute ammissibili:

a) al 100% se relative a locali adibiti all’attività artigiana di produzione e/o di prestazione di servizi;

b) al 50% se relative a locali adibiti a magazzini o depositi;

c) al 30% se relative a locali accessori (servizi, mense, spogliatoi);

d) al 25% se relative a locali adibiti ad uso espositivo o commerciale.

4. Per il calcolo delle spese ammissibili sono utilizzati i costi medi ricavati dall’insieme dei progetti presentati.

5. Ai fini del calcolo delle spese ammissibili sono escluse:

a) spese per leasing immobiliare;

b) spese per opere relative a varianti edilizie di lavori avviati in data antecedente il 01/01/2006, anche se fatturate successivamente a tale data;

c) spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori;

d) prestazioni professionali varie ( onorari, parcelle, spese notarili);

e) spese di allacciamento alle opere di urbanizzazione;

f) spese relative a lavori in economia;

g) spese relative a locali ad uso abitativo;

h) interventi immobiliari esclusivamente legati alla rilocalizzazione di locali per attività accessorie (uffici, depositi, aree espositive);

i) spese relative alla realizzazione di impianti tecnologici per gli uffici;

j) ampliamenti produttivi ;

VIII. Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. Le domande vanno inviate a mezzo posta sul modulo approvato dalla Direzione competente, dall’11/12/2006 al 31/1/2007, esclusivamente con raccomandata AR a: Direzione Commercio e Artigianato, Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato, Piazza Nizza 44 - 10126 TORINO; ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di partenza .

2. Gli Uffici Regionali ordinano cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo; a tal fine fa fede il protocollo regionale.

3. Le domande presentate oltre i termini prescritti non sono prese in considerazione.

4. Le domande devono essere prodotte in originale, in regola con la normativa sul bollo e corredate, pena la decadenza, dalla documentazione obbligatoria specificata in calce al modulo di richiesta di contributo.

5. Nel caso di presentazione da parte di forma associativa di imprese sono richiesti anche l’atto costitutivo e lo statuto.

6. Sul modulo di domanda è indicata dettagliatamente la documentazione di spesa da produrre alla Regione a stato di avanzamento lavori e a conclusione dell’intervento.

7. La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori e di verifica.

8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

IX. Termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo VIII.

X. Monitoraggio e valutazione

1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dall’art. 3bis della L.R. 21/97 e s.m.i., i beneficiari sono tenuti a fornire al Settore regionale competente i dati necessari, secondo le scadenze che verranno indicate e sulla base di apposita modulistica, che verrà distribuita unitamente ai moduli di domanda o inviata successivamente alle imprese.

Appendice 1

ELENCO ATTIVITA’ ESCLUSE

Sono escluse dai benefici di cui al presente Programma degli interventi le imprese che operano nei seguenti settori di attività:

A) Agricoltura (Sezione A della Classificazione ISTAT ‘91)

B) Pesca (Sezione B della Classificazione ISTAT ‘91)

C) Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sezione DA della Classificazione ISTAT ‘91) ad eccezione dei seguenti codici:

15.52 - Fabbricazione di gelati

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie"

15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 - Lavorazione del tè e del caffé

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.96 - Fabbricazione di birra

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche

D) Trasporti (Sezione I della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60, 61, 62)


A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

Questa classe comprende:

- coltivazioni agricole in combinazione con l’allevamento di animali con un tasso di specializzazione, per ciascuna attività, compreso tra 1/3 e 2/3

01.4

Attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari

01.5

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

Questa classe comprende:

- la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento

- la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attività di caccia o cattura

- il ripopolamento e allevamento della selvaggina

- le attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi

- la cattura di mammiferi marini, quali trichechi e foche (escluse balene).

Questa classe non comprende:

- la produzione di pellicce, di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25

- la cattura di balene cfr. 05.01

- la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.

02

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

02.0

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi


B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

05.03

Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura


I

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

60.1

Trasporti ferroviari

60.2

Altri trasporti terrestri

60.3

Trasporti mediante condotte

61

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA

61.1

Trasporti marittimi e costieri

61.2

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

Questa classe comprende:

- il trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi porti e moli interni

62

TRASPORTI AEREI

62.1

Trasporti aerei di linea

Questa classe comprende:

- il trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari.

Questa classe non comprende:

- i voli charter regolari cfr. 62.2

62.2

Trasporti aerei non di linea

Questa classe comprende:

- i trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci

- i voli charter regolari

- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore

62.3

Trasporti spaziali

Questa classe comprende:

- il lancio di satelliti e veicoli spaziali

- i trasporti spaziali.