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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373
Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n. 31 Disposizioni per la prevenzione e lotta allinquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche. Individuazione delle aree sensibili allinquinamento luminoso
A relazione dellAssessore De Ruggiero:
La legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 recante Disposizioni per la prevenzione e lotta allinquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche, modificata dalla legge regionale 23 marzo 2004, n. 8, ha come finalità preminente quella di ridurre linquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dellefficienza luminosa degli impianti.
Questa legge, dopo aver stabilito allart. 3 che tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dellUNI e del CEI che definiscono i requisiti di qualità dellilluminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dellinquinamento luminoso, allart. 8 sancisce che la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individui le aree di territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità allinquinamento luminoso, con specifico riferimento alla presenza di osservatori astronomici, di aree protette, parchi e riserve naturali, di zone di rifugio per uccelli migratori, punti di osservazione panoramica e rediga lelenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dellapplicazione della legge.
In considerazione della necessità di disporre di cognizioni tecnico-scientifiche qualificate, alla base della corretta attuazione della citata legge, la Regione Piemonte si è avvalsa del supporto specialistico del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, affidando allo stesso la predisposizione di uno studio diretto, tra laltro, allindividuazione delle aree del territorio regionale più sensibili allinquinamento luminoso e dei comuni situati nelle stesse.
Nelloperare tale individuazione il Politecnico ha osservato le disposizioni dettate dalla normativa UNI 10819 - 1999 e le raccomandazioni CIE 126 - 1997 e 150 - 2003, come riportato nellallegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Lo studio svolto dal Politecnico ha condotto allindividuazione, sul territorio regionale, di tre zone caratterizzate da una diversa sensibilità allinquinamento luminoso e con diverse fasce di rispetto, in base alla vicinanza ai siti di osservazione astronomica e alla presenza di aree naturali protette.
Specificatamente le suddette zone sono così definite:
- La Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nellOsservatorio astronomico. In Zona 1 ricadono anche le aree appartenenti ai Siti Natura 2000": in questi casi la limitazione è applicata allestensione reale dellarea.
- La Zona 2 è costituita:
a) nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1;
b) nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nellOsservatorio astronomico;
c) dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata allestensione reale dellarea.
- La Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2.
Il medesimo studio individua altresì, come previsto al citato art. 8 della l.r. 31/2000, i comuni compresi nelle zone sensibili allinquinamento luminoso come sopra definite.
Lelenco degli osservatori astronomici, unitamente a quelli relativi alla Rete Natura 2000, alle aree naturali protette e ai comuni ricadenti nelle suddette aree sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente come allegati A, B, C e D.
Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
vista la l.r. 24 marzo 2000, n. 31 e s.m.i.;
vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23;
vista la norma UNI 10819 - 1999 e le raccomandazioni CIE 126 - 1997 e 150 - 2003;
vista la Convenzione rep. n. 9651 del 17 novembre 2004 tra la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino;
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali in data 13/09/06,
delibera
di individuare sulla scorta delle argomentazioni in premessa illustrate, le seguenti aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità allinquinamento luminoso e i comuni ivi ricadenti particolarmente sensibili ai fini dellapplicazione della l.r. 31/00:
* la Zona 1, altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nellOsservatorio astronomico. In Zona 1 ricadono anche le aree appartenenti ai Siti Natura 2000": in questi casi la limitazione è applicata allestensione reale dellarea;
* la Zona 2 è costituita:
a) nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1;
b) nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nellOsservatorio astronomico;
c) dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata allestensione reale dellarea;
* la Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2;
- di approvare le linee guida di cui allallegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare altresì quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati:
* lallegato A nel quale sono elencati gli osservatori astronomici situati in Piemonte, differenziati sulla base delle loro caratteristiche e della fascia di rispetto alla quale sono soggetti;
* lallegato B nel quale sono elencati i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale facenti parte della Rete Natura 2000;
* lallegato C nel quale sono elencate le Aree naturali protette;
* lallegato D nel quale sono elencati i comuni che ricadono, parzialmente o totalmente, nelle suddette Zone 1 e 2, ai quali si demanda la determinazione dei confini delle zone protette e laggiornamento degli stessi, nel caso di eventuali modifiche che dovessero interessare le zone medesime;
- di dare atto che, in relazione alle suddette zone, devono applicarsi le disposizioni di cui alla norme tecniche UNI (con particolare riguardo alla citata norma UNI 10819 - 1999) e CEI - e loro eventuali modificazioni - che definiscono i requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione verso lalto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
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