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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

Codice 29
D.D. 22 novembre 2006, n. 282

Elenco Regionale provvisorio per il riconoscimento dell’idoneita’ a prestare servizio nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private dei Medici sprovvisti di specializzazione (ex D.G.R. n. 58-14492 del 29.12.2004, cosi’ come modificata con D.G.R. n. 41-3836 del 18.09.2006). Approvazione

Premesso che con D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004, così come modificata con D.G.R. n. 41-3836 del 18/9/2006, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la Vigilanza sulle Case di Cura private, recependo, tra l’altro, all’Allegato 3, l’Accordo con le Associazioni di categoria AIOP e ARIS relativo all’istituzione dell’Elenco Regionale di cui all’oggetto;

Tenuto conto che, ai sensi dell’Allegato 3 della D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004, possono ottenere l’idoneità a prestare servizio nella specialità dell’Unità Funzionale di appartenenza, nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private, soltanto i Medici che rientrano in una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro :

1. dipendenti a tempo indeterminato;

2. dipendenti a tempo determinato con contratto di durata minima annuale, in servizio da almeno sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione attuativa della presente intesa e con impegno orario medio settimanale certificato non inferiore a quello del tempo definito (28,5 ore);

3. rapporti libero professionali con contratto di durata minima annuale, in vigore da almeno 6 mesi e con impegno orario medio settimanale certificato non inferiore a quello del tempo definito (28,5 ore).

Nel caso sia presente un servizio di guardia medica separato i medici rientranti in una delle fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3) possono beneficiare della medesima idoneità, utilizzando i seguenti criteri:

* acuzie: come specialisti in medicina interna;

* postacuzie: nella specialità prevalente, fatti salvi i casi particolari segnalati dalle Case di Cura private.

Con l’Accordo sopra richiamato, a partire dal 1° gennaio 2005, possono prestare servizio presso le Case di Cura private soltanto Medici in possesso di adeguata specializzazione, anche in caso di servizio prestato come guardia medica.

Considerato che, come ulteriormente specificato con D.G.R. n. 41-3836 del 18/9/2006, il personale medico che è risultato in possesso dei requisiti previsti sarà iscritto nell’Elenco Regionale approvato, in via provvisoria, con il presente provvedimento e sarà legittimato a ricoprire il ruolo di Assistente nell’Unità Funzionale di appartenenza, pur in assenza di specializzazione, in quanto in servizio prima della riforma introdotta dalla Regione con l’Accordo sopra richiamato;

Precisato che l’iscrizione dei medici Assistenti nell’Elenco Regionale non comporta il riconoscimento della specializzazione, bensì unicamente l’idoneità a prestare servizio presso le Case di Cura private, nel ruolo di Assistente;

Precisato altresì che, ovviamente, il personale medico “Assistente”, beneficiario dell’idoneità al servizio, non potrà fregiarsi del titolo di “specialista”, bensì sarà soltanto legittimato a continuare a svolgere la propria attività nell’Unità Funzionale di appartenenza ed all’interno delle analoghe Unità Funzionali presenti in altre Case di Cura private e non potrà comunque ricoprire ruoli apicali all’interno della Casa di Cura, per i quali la normativa richiede espressamente il titolo di specializzazione;

Vista la documentazione relativa alle istanze dei Legali Rappresentanti delle Case di Cura private interessate;

Viste le risultanze delle verifiche dalle Commissioni di Vigilanza rispettivamente competenti per territorio, chiamate ad esprimere parere sull’idoneità dei singoli Medici Assistenti aspiranti all’inserimento dell’Elenco di cui all’oggetto;

Sentito il parere del Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale n. 45 del 9/2/2004, interpellato sui casi di dubbia valutazione od interpretazione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione, in via provvisoria, dell’Elenco Regionale, per consentire ai Medici interessati di presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del presente provvedimento, eventuali istanze di revisione dell’Elenco;

Tutto quanto sopra premesso, il Direttore

Vista la L.R. 14/01/1987, n.5;

vista la L.R. 08/08/1997, n. 51;

vista la D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004;

vista la D.G.R. n. 41-3836 del 18/9/2006;

determina

di approvare, l’"Elenco Regionale Provvisorio dei Medici sprovvisti di specializzazione riconosciuti idonei a prestare servizio nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private", allegato A alla presente determinazione, che viene a formarne parte integrante e sostanziale;

di dichiarare non idonei all’inserimento dell’Elenco Regionale Provvisorio di cui sopra i Medici di cui all’elenco allegato B alla presente determinazione, che viene a formarne parte integrante e sostanziale;

di disporre che eventuali istanze di revisione dell’Elenco Provvisorio, approvato con la presente Determinazione dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a.r. sia al Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale sia alla Commissione di Vigilanza, competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento;

di disporre che il Gruppo Regionale unitamente alle Commissioni di Vigilanza competenti valuteranno le istanze di revisione e comunicheranno gli esiti ai ricorrenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di gg. 60 dall’avventuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato