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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 127-4470

Approvazione criteri per il trasferimento delle competenze previste dall’art. 5, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

A relazione dell’Assessore Migliasso:

La legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004 all’art. 5 comma 4 prevede che, entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le Province e gli Enti gestori istituzionali, le Province trasferiscano agli Enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

La stessa norma prevede che per le finalità di cui al comma 4 le Province esercitino le seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell’equivalente in denaro;

b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le Province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell’equivalente in denaro;

c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l’esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti, che operano nell’ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;

Tali risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell’ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.

In ossequio al succitato dettato normativo si è attuata la prevista concertazione con le Province e gli Enti gestori istituzionali istituendo per lo scopo anche uno specifico tavolo tecnico.

A tale riguardo sono stati individuati i criteri per il trasferimento a decorrere dal 1 gennaio 2007 delle competenze di cui in oggetto e relativi adempimenti conseguenti secondo quanto dettagliatamente indicato nell’allegato documento il quale forma parte integrante del presente atto.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali in data 15 novembre 2006.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Di approvare i criteri per il trasferimento agli Enti gestori istituzionali del territorio a decorrere dal 1 gennaio 2007 delle competenze previste dall’art. 5 comma 4 della legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004 secondo quando indicato nel documento allegato parte integrante del presente atto.

Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla quota parte di integrazione regionale,da erogarsi a titolo di acconto così come previsto nei citati criteri, sarà effettuata con separato provvedimento deliberativo di accantonamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALL’ ART. 5, COMMA 4 DELLA L.R. 1/2004

Oggetto del trasferimento di funzioni

* A far data dal 1 gennaio 2007 le competenze per la gestione delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, che ha convertito in legge il D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, sono esercitate dagli Enti Gestori istituzionali del socio assistenziale ai sensi dell’art 5, comma 4 della legge regionale n 1 del 8 gennaio 2004.

Disposizioni relative al personale

* Le amministrazioni provinciali attivano le procedure per la mobilità del personale in servizio alla data del presente provvedimento con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti al fine di disporne il trasferimento alla data del 1.1.2007 agli Enti Gestori istituzionali del socio assistenziale, ovvero dispongono il trasferimento dell’equivalente in denaro. In tal caso il valore economico del dipendente determinato alla data del 2000, in base al costo complessivo retributivo, oneri riflessi compresi, viene ripartito tra gli Enti gestori succitati. nell’ambito provinciale e tale valore entra a far parte della quota complessiva da trasferire da parte dell’amministrazione provinciale a decorrere dal 2007 e per gli anni successivi.

Disposizioni relative al patrimonio

* Le amministrazioni provinciali trasferiscono le proprietà o altri diritti in base ai quali le stesse dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati alla data del presente provvedimento a favore degli Enti Gestori istituzionali territorialmente competenti, ovvero l’equivalente in denaro, previa perizia asseverata secondo il valore definito all’anno 2000, che è trasferito dalla Regione Piemonte agli Enti Gestori istituzionali del socio assistenziale. La determinazione del patrimonio o il trasferimento di denaro di cui sopra sarà definito nel corso del 2007, previa concertazione con le parti interessate.

Risorse dalle Province

* A partire dall’anno 2007 e per gli anni successivi, le amministrazioni provinciali trasferiscono alla Regione Piemonte, risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l’esercizio 2000, ivi comprese eventuali spese per locazioni ,al netto degli importi erogati da altri Enti. Per quanto riguarda le spese si fa riferimento agli impegni di spesa risultanti dai rendiconto finanziario 2000 approvate dalle Amministrazioni Provinciali. Per quanto riguarda la determinazioni “degli importi erogati da altri Enti” si fa riferimento alle entrate accertate nel rendiconto dell’esercizio 2000 delle amministrazioni Provinciali Tale importo potrà essere comprensivo di eventuali riaccertamenti disposti successivamente ai sensi di disposti normativi , Qualora tali somme siano tuttora a residuo l’accertamento dovrà essere oggetto di validazione da parte degli Enti debitori. Con successivo apposito provvedimento deliberativo si prenderà atto della consistenza di tali risorse sulla base delle comunicazioni formali adottate dai competenti organi provinciali una volta perfezionate le eventuali procedure di mobilità del personale e della determinazione dei valori patrimoniali .

 Risorse finanziarie agli Enti Gestori

* Tali somme di denaro sono trasferite dalla Regione Piemonte agli Enti Gestori istituzionali del socio assistenziale con una integrazione delle stesse al fine di concorrere alla spesa, avuta presente la maggiorazione dei costi e per permettere in tal modo l’assunzione delle funzioni di cui sopra. Tale integrazione è destinata a garantire la copertura della spesa determinata come sopra, sostenuta dalle Province nell’’anno 2006 per tali funzioni. Tale integrazione è comprensiva altresì delle risorse finanziarie necessarie a garantire la spesa impegnata dalle amministrazioni provinciali nel 2000 qualora di importo superiore a quella del 2006 determinata secondo i criteri sotto elencati.

* La regione ripartisce nel 2007 le risorse così come sopra definite secondo i criteri qui di seguito cronologicamente riportati:

- in via prioritaria, tenendo conto della spesa sostenuta nel 2006, suddivisa territorialmente per singolo ente gestore, così come desumibile dai dati contabili comunicati dalle province di competenza nel corso del 2007;

- relativamente alle spese per il funzionamento delle comunità per minori complessivamente considerate, le modalità di ripartizione nell’ambito del territorio provinciale tengono conto di eventuali criteri predefiniti da rapporti convenzionali in essere all’atto del trasferimento delle funzioni in oggetto;

- fermo restando i criteri di cui ai precedenti punti, i valori di spesa - sempre in base ai dati di provenienza provinciale - riferibili all’intero territorio provinciale non riconducibili in capo ai singoli enti gestori vengono ripartiti in proporzione alla popolazione dei medesimi , così come definita alla data del 31 /12/2006 (fonte B.D.D.E.).

* Gli importi finanziari trasferiti agli enti gestori, cosi come sopra definiti, sono da considerare al netto di eventuali quote di rimborso trasferite nel 2006 da parte dei comuni. A tale riguardo ne consegue che, a decorrere dal 2007, tali somme dovranno essere trasferite da parte dei comuni stessi ai singoli enti gestori territorialmente competenti.

* La quota di riparto relativa, così come sopra definita, viene ripartita, ove del caso, anche a favore di Enti gestori istituzionali del socio assistenziale. esterni alla provincia di riferimento, nel caso in cui sia stata accertata da parte delle amministrazioni provinciali una tale fattispecie.

* II valore delle risorse complessive, così come sopra determinato, trasferite agli enti gestori, è comprensivo altresì della spesa per eventuali interventi sostenuti direttamente dai comuni e non ancora delegati.

* Con successiva atto dirigenziale, da adottarsi nel corso del 2007. saranno ripartite le somme da trasferire ai singoli Enti Gestori istituzionali del socio assistenziale secondo i criteri del presente atto e tenuto conto delle risultanze di impegno a consuntivo 2006, così come comunicate dalle amministrazioni provinciali. tenuto conto altresì dei relativi valori patrimoniali e della definizione delle procedure di mobilità del personale

Disposizioni finanziarie relative alle gestanti

* Per quanto attiene il trasferimento delle funzioni relativa alle gestanti, ai sensi e per gli effetti della l.r. 16/2006, esse sono attribuite agli enti gestori individuati con separato provvedimento deliberativo assunto ai sensi dell’art 1 della legge succitata. ..

* Con lo stesso provvedimento deliberativo verranno definiti i criteri di gestione di tale funzione, le modalità di ripartizione e la determinazione delle risorse economiche da destinare a favore degli enti gestori individuati.

* Per la gestione di tali funzioni viene accantonata una somma pari al 2 % del fondo complessivo, così come integrato con fondi regionali.

Disposizioni relative al trasferimento di risorse

* La Regione Piemonte provvede al trasferimento delle risorse in questione agli Enti Gestori istituzionali del socio assistenziale, inserendo le stesse nel Fondo di cui all’art. 35, comma 7 della L.R. 1/2004.

* I presenti criteri integrano i contenuti della D.G.R. 21-12880 del 28 giugno 2004.

Gestione delle funzioni da parte degli EE.GG.

* Nel rispetto delle finalità dettate dal Titolo II, capo I della L.R. 1/2004 ed in particolare dell’art. 6, comma 2, lettera a), gli Enti gestori istituzionali del socio assistenziale. gestiscono le funzioni trasferite in questione a partire dal 1.1. 2007, secondo le modalità ritenute più congrue e più funzionali per l’utenza, nella piena autonomia sancita dalla legge regionale citata, garantendo il livello degli interventi a favore degli utenti già raggiunto all’atto del trasferimento delle funzioni di cui si tratta.

Norma transitoria

* Nelle more della definizione di quanto sopra previsto, al fine di garantire già dal 1 gennaio 2007 la continuazione delle prestazioni, possono essere attribuiti da parte regionale a favore degli enti gestori, in relazione alle disponibilità finanziarie , specifici acconti da ripartirsi con apposito provvedimento dirigenziale secondo i criteri sopra indicati sulla base dei dati contabili acquisiti dalle province stesse con riferimento all’anno 2005. tali acconti saranno oggetto di conguaglio in sede di ripartizione definitiva così come in precedenza indicato

Monitoraggio

* I presenti criteri sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione Piemonte, da verificare nella Conferenza Regione Autonomie Locali e potranno essere variati nel 2008, previo accordo nella sede citata.