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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

Codice 25.3
D.D. 29 settembre 2006, n. 1642

Autorizzazione idraulica n. 4080 in sanatoria per la realizzazione di una difesa spondale di ml. 10 circa, consistente in una scogliera in massi intasati in cls, in sinistra idrografica del rio Morto, in Comune di Bollengo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bollengo (TO), al mantenimento delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e descritte nella documentazione inviataci, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano verificati accuratamente i calcoli di stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell’alveo del rio Secco, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano d’appoggio relativamente alle scogliere (escludendo perciò la briglia in quanto quest’ultima dovrà essere accuratamente ancorata con fittoni in ferro così come descritto in narrativa), dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore a mt 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;

3. le scogliere dovranno essere sempre mantenute ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

4. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza d’eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento di ciascuno degli alvei interessati dai lavorio) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta delle opere mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli alvei e delle sponde dei rispettivi corsi d’acqua, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere realizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi