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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006
Codice 25
D.D. 27 luglio 2006, n. 1273
Autorizzazione idraulica per occupazione temporanea area demaniale del rio Sogna in territorio del Comune di Armeno mediante ancoraggio di un tubo per approvvigionamento idrico in regime di grave crisi idrica Richiedente: Comune di Orta San Giulio
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Orta San Giulio con sede in Orta San Giulio via Bossi 11 (omissis) ad eseguire i lavori finalizzati allancoraggio di un tubo per approvvigionamento idrico sulla sponda del rio Sogna nonché al ripristino della sezione idraulica di deflusso mediante taglio della vegetazione esistente e rimozione di materiale alluvionale giacente in alveo, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. lopera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. lautorizzazione si intende accordata a titolo temporaneo con validità di anni uno e con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del lago interessato;
8. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il Comune di Orta San Giulio alla scadenza di anni uno dalla data della presente determinazione dovrà rimuovere le opere in questione e darne comunicazione allufficio scrivente; di contro qualora intenda mantenere le opere concesse ( tubo staffonato in area demaniale ) dovrà essere richiesto, con apposita domanda, regolare concessione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Direttore regionale
Aldo Migliore