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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006
Legge regionale 27 novembre 2006, n. 36.
Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), disciplina le procedure di autorizzazione degli operatori pubblici e privati, che ne facciano richiesta, allesercizio delle attività di cui allarticolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del citato decreto legislativo nellesclusivo ambito del territorio regionale, nonché laccreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche.
Art. 2.
(Principi)
1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro assume come parametro di base la centralità della persona e la garanzia di parità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e cittadine.
2. Le norme contenute nella presente legge si ispirano ai seguenti principi direttivi:
a) assicurare il governo delle politiche del lavoro confermando il ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento generale della Regione nel rispetto delle competenze attribuite alle province e dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza;
b) favorire linterazione tra gli operatori pubblici e gli operatori privati accreditati, attraverso la creazione ed il governo della rete regionale dei servizi al lavoro per evitare il rischio di frammentazione dei servizi;
c) garantire la qualificazione del sistema regionale dei servizi al lavoro attraverso il miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei soggetti componenti la rete, in modo da favorire loccupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici con particolare riguardo a quelli appartenenti alle categorie svantaggiate;
d) contribuire alla promozione ed alla piena valorizzazione delle competenze professionali delle persone e delle occasioni di lavoro e di impresa, al superamento delle discriminazioni fra uomini e donne nellaccesso al lavoro e nello sviluppo professionale e di carriera;
e) concorrere al superamento di ogni altra forma di discriminazione nel mercato del lavoro ed al perseguimento dellobiettivo di stabilizzare la condizione lavorativa.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dellapplicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:
a) autorizzazione: provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento dellattività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale;
b) accreditamento: provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per loccupazione, riconosce ad un operatore, pubblico e privato, lidoneità a:
1) erogare i servizi al lavoro, anche mediante lutilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province, nellambito del territorio regionale;
2) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
Art. 4.
(Autorizzazione regionale e iscrizione delle Agenzie per il lavoro nelle sezioni regionali dellalbo nazionale)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003, disciplina la procedura per liscrizione alle sezioni regionali dellalbo degli operatori pubblici e privati che richiedono lautorizzazione a svolgere le attività definite allarticolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003.
2. Lautorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti di cui allarticolo 5 del d.lgs. 276/2003, fatta eccezione per quello di cui al comma 4, lettera b), è rilasciata, secondo le modalità descritte dallarticolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003, dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che provvede contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per liscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dellalbo nazionale delle Agenzie per il lavoro.
3. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, lautorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dellattività di intermediazione a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dellarticolo 17 del d.lgs. 276/2003.
4. Per i soggetti previsti dallarticolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 lautorizzazione si riferisce allo svolgimento dellattività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui allarticolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs 276/2003.
Art. 5.
(Istituzione dellelenco per laccreditamento degli operatori pubblici e privati)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare e sentiti gli Enti bilaterali regionali o, in caso di assenza di questi ultimi, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, istituisce con proprio provvedimento lelenco per laccreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nellambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante lutilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare lincontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dellarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati allarticolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:
a) necessità, per i centri provinciali per limpiego, di adeguare la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici e innovativi;
b) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
c) garanzia di gratuità dellaccesso ai servizi da parte dei lavoratori.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per lattuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per limpiego istituiti dalle province ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dellistruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dellarticolo 7 del d.lgs. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e lattuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.
3. Lerogazione delle risorse pubbliche assegnate alle province avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire leconomicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, dintesa con le province, disciplina altresì:
a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
b) le procedure per laccreditamento per gli operatori pubblici e privati autorizzati;
c) le modalità di misurazione dellefficienza e dellefficacia dei servizi erogati;
d) le modalità di tenuta dellelenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
e) le idonee forme di controllo;
f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché lobbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.
5. La definizione dei requisiti minimi di cui al comma 4, lettera a), si attiene ai seguenti criteri generali:
a) presenza di capacità gestionali e logistiche adeguate e comprovate;
b) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nellerogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;
c) rilevazione di esperienze almeno biennali ed analoghe o assimilabili alle attività svolte dalle Agenzie per il lavoro previste allarticolo 4 del d.lgs. 276/2003;
d) prevalenza, nellambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito allerogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Laccreditamento è rilasciato dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, previa verifica dei requisiti richiesti.
Art. 6.
(Funzioni delle province )
1. Ferma restando lattribuzione delle funzioni di cui alla l.r. 41/1998, le province esercitano in via esclusiva le seguenti funzioni amministrative:
a) certificazione, conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione;
b) avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dellarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sullorganizzazione del mercato del lavoro) e dellarticolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2004).
2. Le province esercitano il ruolo di governo della rete locale dei servizi per il lavoro da esplicarsi, nel rispetto di quanto stabilito dallarticolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 41/1998 e con riferimento al proprio territorio di competenza, attraverso:
a) la definizione degli interventi delle politiche attive del lavoro;
b) il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati;
c) il conferimento delle risorse di cui allarticolo 5, comma 1, ai soggetti accreditati facenti parte della rete dei servizi provinciali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle province medesime e ferme restando le norme in materia di affidamenti per le pubbliche amministrazioni.
3. Le province esercitano le funzioni assegnate con le proprie strutture o tramite soggetti, pubblici o privati accreditati, che intervengono in via non sostitutiva per completare la gamma dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti in unottica di integrazione.
Art. 7.
(Funzioni dellAgenzia Piemonte Lavoro)
1. LAgenzia Piemonte Lavoro svolge le funzioni di cui allarticolo 9 della l.r. 41/1998 con particolare riferimento al monitoraggio dei soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 8.
(Compiti degli organismi di concertazione previsti dalla l.r. 41/1998)
1. La Commissione regionale di concertazione ed il Comitato al lavoro e formazione professionale, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della l.r. 41/1998, formulano, sulla base delle relazioni di monitoraggio effettuato dallAgenzia Piemonte Lavoro ai sensi dellarticolo 7, proposte e pareri per il miglioramento del funzionamento del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Commissione ed il Comitato si riuniscono in seduta comune.
Art. 9.
(Norma transitoria)
1. I soggetti di cui allarticolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003, nonché quelli autorizzati ai sensi della previgente disciplina possono continuare ad operare in via provvisoria nel territorio regionale a condizione che facciano richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative, mettendo in evidenza:
a) gli esiti del monitoraggio di cui allarticolo 7;
b) la funzionalità dei servizi prestati dai soggetti autorizzati ed accreditati nellambito del sistema;
c) la concertazione e la leale collaborazione, previste agli articoli 4 e 5, raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali;
d) lattivazione delle risorse impiegate e le relative modalità di gestione;
e) le criticità emerse nellattuazione della legge.
Art. 11.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 novembre 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 224
- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2005.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 5 ottobre 2006 con relazione di Gianni Wilmer Ronzani.
- Approvato in Aula il 21 novembre 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 13 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è il seguente:
Art 2. (Definizioni.)
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) somministrazione di lavoro: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dellarticolo 20;
b) intermediazione: lattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione allinserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra laltro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dellincontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dellorientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate allinserimento lavorativo;
c) ricerca e selezione del personale: lattività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dellorganizzazione committente, attraverso lindividuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno allorganizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dellorganizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate allinserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dellinserimento e del potenziale dei candidati;
d) supporto alla ricollocazione professionale: lattività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dellorganizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata allinserimento lavorativo, laccompagnamento della persona e laffiancamento della stessa nellinserimento nella nuova attività;
e) autorizzazione: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);
f) accreditamento: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, lidoneità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti regionali di riferimento, anche mediante lutilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) borsa continua del lavoro: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, allinterno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dallutente;
h) enti bilaterali: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; lintermediazione nellincontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e lintegrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dellaccordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante larco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
j) lavoratore: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) lavoratore svantaggiato: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dellarticolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dellarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) divisioni operative: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) associazioni di datori e prestatori di lavoro: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative..
- Il testo dellarticolo 6 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:
Art 6. (Regimi particolari di autorizzazione.)
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto lalta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando lobbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché linvio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dellarticolo 5, nonché linvio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dallarticolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e lassistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui allarticolo 5, comma 1.
4. Lordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere liscrizione allalbo di cui allarticolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nellàmbito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. Liscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui allarticolo 5, comma 1.
5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, lattività di intermediazione.
6. Lautorizzazione allo svolgimento delle attività di cui allarticolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui allarticolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta lautorizzazione provvisoria allesercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per liscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nellalbo di cui allarticolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia lautorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei princìpi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere lautorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dellàmbito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che lattività si sia svolta nel rispetto della normativa allepoca vigente, nella sezione regionale dellalbo di cui allarticolo 4, comma 1.
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere lattività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni..
- Il testo dellarticolo 7 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:
Art. 7. (Accreditamenti.)
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per laccreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti princìpi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nellàmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nellaffidamento di funzioni relative allaccertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dellottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui allarticolo 15, nonché linvio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dellelenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dellinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per liscrizione nellelenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per laccreditamento;
d) le modalità di misurazione dellefficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dellelenco e di verifica del mantenimento dei requisiti..
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 2 del d. lgs. 276/2003 è riportato in nota allarticolo 1.
- Il testo dellarticolo 5 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:
Art 5. (Requisiti giuridici e finanziari.)
1. I requisiti richiesti per liscrizione allalbo di cui allarticolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro leconomia pubblica, per il delitto previsto dallarticolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) linterconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché linvio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nellàmbito da essi stessi indicato.
2. Per lesercizio delle attività di cui allarticolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:
a) lacquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui lagenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia che lattività interessi un àmbito distribuito sullintero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delleconomia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dellimposta sul valore aggiunto, realizzato nellanno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e lintegrazione del reddito di cui allarticolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) lindicazione della somministrazione di lavoro di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
3. Per lesercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dellarticolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) lacquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui lagenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delleconomia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dellimposta sul valore aggiunto, realizzato nellanno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e lintegrazione del reddito di cui allarticolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per lesercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) lacquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che lattività interessi un àmbito distribuito sullintero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) lindicazione della attività di intermediazione di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per lesercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) lacquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) lindicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per lesercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) lacquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) lindicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo..
- Il testo dellarticolo 6 del d. lgs. 276/2003 è riportato in nota allarticolo 1.
- Il testo dellarticolo 17 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:
Art. 17 (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro.)
1. Le basi informative costituite nellàmbito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nellàmbito del SISTAN e da parte dellISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nellàmbito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dellISTAT e dellISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dellISTAT, dellISFOL e del Ministero delleconomia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dellentrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui allarticolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dellautorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dallimplementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dellISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dellevoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare lefficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui àmbito si individua il Presidente, dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dallI.N.P.S. e dallISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte allanno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori..
Note allarticolo 5
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 è il seguente:
Art. 3. (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.)
1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui allarticolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dallinizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca lintegrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dallinizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dallinizio dello stato di disoccupazione..
- Il testo dellarticolo 7 del d. lgs. 276/2003 è riportato in nota allarticolo 1.
- Il testo dellarticolo 4 del d. lgs. 276/2003 è il seguente:
Art. 4 (Agenzie per il lavoro.)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui allarticolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui allarticolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui allarticolo 5, lautorizzazione provvisoria allesercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia lautorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, lapertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre lobbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dellalbo delle agenzie per il lavoro.
6. Liscrizione alla sezione dellalbo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente liscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. Liscrizione alla sezione dellalbo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente liscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. Lautorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale. (Accreditamenti.)..
Note allarticolo 6
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 è il seguente:
Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.)
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dellobbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per laccesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo lordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dellarticolo 1, comma 4. Linserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nellintero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono allassunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princìpio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati..
- Il testo dellarticolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 è il seguente:
Art. 3. (Attuazione dellaccordo sancito nella Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003).
1. In applicazione dellaccordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nellarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sullorganizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), laccesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dellobbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nellavviso pubblico.
2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dellarticolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalità attuative, ivi compresa leventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali..
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 2 della l.r. 41/1998 è il seguente:
Art. 2. (Distribuzione delle funzioni.)
1. Nellambito delle competenze di cui allarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 469 del 1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.
2. La Regione provvede alle funzioni di cui allarticolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997, con lobiettivo di incentivare lincontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento allingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.
3. Sono attribuite alle Province:
a) la costituzione e lorganizzazione dei Centri per limpiego di cui allarticolo 15;
b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui allarticolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 469 del 1997;
c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento, quali linformazione, lorientamento, la preselezione e lincontro fra domanda e offerta di lavoro;
d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997, fatta eccezione per quelli che richiedono lunitario esercizio a livello regionale.
4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui allarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 469 del 1997.
5. Le Province, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri Enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nellambito del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui allarticolo 8, nonché per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e allorganizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province medesime..
Nota allarticolo 7
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 9 della l.r. 41/1998 è il seguente:
Art. 9. (Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti.)
1. È istituita lAgenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nellambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.
2. Lo statuto dellAgenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui allarticolo 7 e del Comitato di cui allarticolo 8.
3. LAgenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui allarticolo 2 del D.Lgs. n. 469 del 1997. In particolare esercita i compiti di:
a) collaborazione al raggiungimento dellintegrazione tra i servizi per limpiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui allarticolo 7;
b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;
d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.
4. LAgenzia garantisce linterconnessione e lintegrazione tra il Sistema informativo lavoro (S.I.L.) di cui allarticolo 11 del D.Lgs. n. 469 del 1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui allarticolo 14.
5. LAgenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
6. LAgenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dallarticolo 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 469 del 1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale..
Note allarticolo 8
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 7 della l.r. 41/1998 è il seguente:
Art. 7. (Commissione regionale di concertazione.)
1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.
2. La Commissione:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;
b) propone listituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;
c) assume iniziative per favorire lattuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui allarticolo 5, comma 1, lettera h) della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sullorganizzazione del mercato del lavoro);
d) propone interventi volti a favorire linserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dellarticolo 22 della L. 21 giugno 1997, n. 196);
g) assume iniziative per lattuazione di programmi di preselezione che favoriscano lincontro tra domanda ed offerta di lavoro;
h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dellarticolo 6 del D.Lgs. n. 469 del 1997;
l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per limpiego compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o dallassessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la paritetici con i componenti di cui alla lettera d);
d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dellAgenzia Piemonte Lavoro.
8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.
9. La Giunta regionale, entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo - gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui allarticolo 8, le attribuisce alle Province.
10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 469 del 1997.
10-bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per limpiego è ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province..
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 8 della l.r. 41/1998 è il seguente:
Art. 8. (Comitato al lavoro e formazione professionale.)
1. Al fine di rendere effettiva sul territorio lintegrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dellarticolo 4 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 469 del 1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.
2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani di cui allarticolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui allarticolo 9, comma 3, lettera c). Il Comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo dellintegrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dellAgenzia Piemonte Lavoro.
4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale..
Nota allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto approvato con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:
Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3.Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..