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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 1115-300959/2006 in data 19/09/2006 di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua rilasciata con D. Ing. Genio Civile n. 4 del 20/12/1934 dalla condotta ENEL - Impianto Basso Piova a mezzo della Roggia di Onghiano in Comune di Castellamonte ad uso agricolo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1115-300959/2006 del 19/09/2006 - Codice univoco: TO-A-10197

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Roggia di Onghiano, (omissis) con sede legale in Castellamonte (TO), il rinnovo del riconoscimento della derivazione d’acqua dalla condotta ENEL - impianto Basso Piova a mezzo della Roggia di Onghiano nel territorio del Comune di Castellamonte, giá assentita con D. Ing. Genio Civile n. 4 del 20.12.1934, in misura di mod. max e medi 0,6 ad uso agricolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 19/09/2006 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione e cioé fino al 31.01.2002, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo e dei sovracanoni, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4) di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autoritá di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/09/2006: “(...omissis...)

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario e’ tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (...omissis...)"