Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza datata 31 luglio 2000 della Ditta “Euromec di Giardino Pier Bruno & C. s.a.s.”, variata dalla data del 1° gennaio 2005 in “Euromec di Pizzo Carla & C. s.a.s.”, per concessione preferenziale di derivazione d’acqua da falda sotterranea freatica, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 3 pozzi ubicati in Comune di Trivero. Assenso. P.P. Trivero 4 - C.U.R. BI10079

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 giugno 2004 dal Sig. Giardino Pier Bruno, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta “Euromec di Giardino Pier Bruno & C. s.a.s.” in seguito modificata in “Euromec di Pizzo Carla & C. s.a.s.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di modificare la portata massima derivabile indicata all’articolo 1 del disciplinare di concessione sottoscritto dal Sig. Giardino Pier Bruno, in l/sec 0,3 anziché l/sec 0,60;

Di modificare l’utilizzo della risorsa prelevata indicata nell’articolo 2 del disciplinare in questione, in uso prettamente di tipo civile (antincendio ed igienico);

Di modificare, conseguentemente alla variazione dell’uso, la durata della concessione stessa, e quindi l’articolo 9 del disciplinare di concessione, indicandola in anni 30 (trenta) previsti per l’uso civile, anziché 15 previsti per l’uso produzione di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Euromec di Pizzo Carla & C. s.a.s.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,3 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 9.460, prelevati, per uso civile, dalla falda sotterranea freatica a mezzo di n. 3 pozzi ubicati in Comune di Trivero, foglio di mappa n. 28, particella n. 296;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo in ragione del minimo previsto per l’uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

(omissis)

Biella, 8 novembre 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato