Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza datata 31 luglio 2000 della Ditta Euromec di Giardino Pier Bruno & C. s.a.s., variata dalla data del 1° gennaio 2005 in Euromec di Pizzo Carla & C. s.a.s., per concessione preferenziale di derivazione dacqua da falda sotterranea freatica, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 3 pozzi ubicati in Comune di Trivero. Assenso. P.P. Trivero 4 - C.U.R. BI10079
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 giugno 2004 dal Sig. Giardino Pier Bruno, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta Euromec di Giardino Pier Bruno & C. s.a.s. in seguito modificata in Euromec di Pizzo Carla & C. s.a.s., relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella;
Di modificare la portata massima derivabile indicata allarticolo 1 del disciplinare di concessione sottoscritto dal Sig. Giardino Pier Bruno, in l/sec 0,3 anziché l/sec 0,60;
Di modificare lutilizzo della risorsa prelevata indicata nellarticolo 2 del disciplinare in questione, in uso prettamente di tipo civile (antincendio ed igienico);
Di modificare, conseguentemente alla variazione delluso, la durata della concessione stessa, e quindi larticolo 9 del disciplinare di concessione, indicandola in anni 30 (trenta) previsti per luso civile, anziché 15 previsti per luso produzione di beni e servizi, ai sensi dellarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R;
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua, alla Ditta Euromec di Pizzo Carla & C. s.a.s., omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,3 dacqua, per un totale di metri cubi annui 9.460, prelevati, per uso civile, dalla falda sotterranea freatica a mezzo di n. 3 pozzi ubicati in Comune di Trivero, foglio di mappa n. 28, particella n. 296;
Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dallarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo in ragione del minimo previsto per luso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dellarticolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dellutenza dacqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;
Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con lutilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. LAmministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;
(omissis)
Biella, 8 novembre 2006
Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato