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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 25 giugno 2001 della società “Pia Unione Figlie di Carità della S.S. Annunziata”, per concessione preferenziale di derivazione d’acqua da falda sotterranea freatica mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore, da adibire ad uso agricolo, riclassificato come uso civile ai sensi dell’allegato D del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R. Assenso. P.P. Occhieppo Superiore 2 - C.U.R. BI10397

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 11 luglio 2004 dalla Sig.ra Mosso Caterina, in qualità di legale rappresentante della società richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

Di ridefinire la tipologia d’uso dell’acqua prelevata dal pozzo in parola, come di tipo civile, ai sensi dell’allegato D del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla società “Pia Unione Figlie di Carità della S.S. Annunziata”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di 1 (uno) metro cubo d’acqua annuo, prelevato a mezzo di un pozzo ubicato in località Via C. B. Mosca n. 12 del Comune di Occhieppo Superiore, foglio n. 7, particella n. 390, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo previsto, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte

della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 8 novembre 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato