Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della società semplice Immobiliare Civile Cascine Ronco, per concessione preferenziale di derivazione dacqua da falda sotterranea freatica, per uso piscicolo, prelevata a mezzo di una sorgente ubicata in Comune di Cossato. Assenso. P.P. Cossato 41 - C.U.R. BI10366
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 maggio 2004 dal Sig. Mastantuono Guido, in qualità di Socio rappresentante della società semplice Immobiliare Civile Cascine Ronco, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella;
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua, alla società semplice Immobiliare Civile Cascine Ronco, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 3,5 e l/sec medi 2 cui corrisponde un totale di metri cubi annui 63.072, da adibire ad uso piscicolo, prelevati a mezzo di una sorgente ubicata in Comune di Cossato, foglio di mappa n. 3, particella n. 419;
Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dallarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo previsto, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dellarticolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dellutenza dacqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;
Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con lutilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. LAmministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze;
Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.
(omissis)
Biella, 8 novembre 2006
Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato