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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 20 settembre 2006 avente per oggetto “Modifiche da apportarsi al Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - Di apportare le seguenti aggiunte al regolamento edilizio comunale approvato come da premessa:

Art. 20

Vengono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

5. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o interrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici, purché soddisfino i requisiti di cui all’Art. 37 comma 5, fatto salvo quanto previsto dalle per le zone di interesse storico - monumentale (Nucleo di antica formazione).

6. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati all’edificio (muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, captatori in copertura ecc.) sono considerati volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici.

Vengono introdotti i seguenti articoli sub titolo IV:

Art. 36
Disciplina del verde su aree private

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.

2. Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo-traspirazione e consentire l’ombreggiamento; nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

3. L’uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest deve essere perseguito quando possibile perché consente buone riduzioni dell’assorbimento della radiazione solare in estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L’uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per convezione e protegge dai venti freddi in inverno.

E’ consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.

4. Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non sia molto elevata.

5. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere. In tutto il territorio comunale è vietato procedere all’abbattimento di alberi d’alto fusto e di pregio ambientale senza la preventiva autorizzazione comunale da conseguirsi con provvedimento formale espresso.

Art. 37
Disciplina dell’uso dei materiali di finitura

1. Per le zone territoriali omogenee, così definite dal D.M. n. 1444/196813 e loro eventuali sottozone, per le aree e per i beni storici, monumentali soggetti ai vincoli del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, nonché per le aree di interesse ambientale individuate ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 51/7514, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti.

Art. 38
Disciplina del colore

1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.

2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.

3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente.

4. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.

5. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.

6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.

7. Nell’aree di NAF schedate sono utilizzabili la gamma dei colori (cinque), proposti dalla C.E.

Articolo 39
Valorizzazioni delle fonti energetiche rinnovabili

1. Per limitare le emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell’ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi, per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di permesso di costruire

2. Per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d’uso vale il comma 1 del presente articolo.

3. La presente norma è valida:

a) per tutti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento.

b) per gli edifici esistenti, il provvedimento si applica in caso di rifacimento dell’impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo su edifici con destinazione d’uso non residenziale.

c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

4. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e d’illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.

Le aperture massime saranno collocate a Sud, Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori e a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.

È d’obbligo nelle nuove costruzioni l’utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, 20 Art. 26 Legge 10 del 9/1/1991

Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale.

5. Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente è consentito prevedere la realizzazione di serre e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva secondo quanto indicato all’art.20 comma 5 e 6

Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

a) siano progettate in modo da integrarsi, valorizzandolo, nell’organismo edilizio nuovo o esistente;

b) dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;

c) siano realizzate con serramenti di buona resistenza all’invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore = 5 mm;

d) siano separate dall’ambiente retrostante da una parete priva di serramenti apribili che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente;

e) abbiano una profondità non superiore a 1,00 metri e siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall’esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale).

f) i locali retrostanti abbiano comunque un’apertura verso l’esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione.

g) il fattore medio di luce diurna ?m, nell’ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale, e specificamente di spazi di fruizione per attività principale;

h) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo.

k) il progetto architettonico, redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, sia stato approvato dalla Commissione Edilizia. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra.

La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.

1. È suggerito l’utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare.

2. Per i nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo (cinema, teatri, sale riunione, edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, edifici ed impianti adibiti ad attività sportive, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) è resa obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda a usi sanitari.

8. L’installazione dell’impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l’intero fabbisogno energetico dell’organismo edilizio per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al 50%.

Il dimensionamento della superficie captante dovrà essere eseguito utilizzandolo schema di calcolo di un calcolatore specialista

9. I pannelli solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.

In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l’installazione:

- gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici;

- nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

10. Si consiglia di prevedere l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, allacciati alla rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica

2 - Di approvare l’ allegato testo unificato e rinumerato del regolamento edilizio che consta di n. 73 articoli mentre vengono riconfermati tutti gli allegati all’ originale testo di regolamento edilizio approvato e rettificato come da premessa;

3 - Di dichiarare che la presente modifica al regolamento edilizio é conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4 - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19;

5 - Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’ Urbanistica;

Il Responsabile del Servizio
Piergiorgio Pozzato