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Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncrivello (Vercelli)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27 ottobre 2006)

Preambolo

Il Comune di Moncrivello, già Mons Caprellus, memore e fiero della propria storia, rispettoso del proprio patrimonio culturale, certo e radicato negli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia, espressi nel massimo del loro valore durante la “Resistenza”, osservante dei principi costituzionali, impegnato al miglioramento delle condizioni di vita di ogni essere umano ed alla pacifica cooperazione tra i popoli e le nazioni, si dota del seguente statuto.

TITOLO I
Principi fondamentali ed elementi costitutivi

Art. 1
Finalità

1. Il Comune assicura l’autogoverno della comunità locale, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e dell’efficienza.

2. Il Comune persegue lo sviluppo ed il progresso civile, politico e sociale della comunità locale e la tutela degli interessi collettivi e diffusi, assicurando la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e sindacali alla funzione amministrativa con le forme e con le modalità previste dal presente statuto.

3. Il Comune progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e della attuazione delle pari opportunità uomo-donna attraverso la promozione di azioni positive ed inoltre del rispetto delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Tutela la memoria storica, l’ambiente e le specie viventi; promuove lo sviluppo sostenibile.

4. Finalità particolari del Comune:

- Difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, dei valori della democrazia, dell’antifascismo e della Resistenza.

- Sostegno alla famiglia nelle sue responsabilità e riconoscimento del suo ruolo fondamentale nella società e l’importanza nel processo educativo dei figli.

- Rilevanza all’infanzia, riconoscendo alle bambine ed ai bambini, quali portatori di identità individuali, il diritto ad essere protagonisti attivi del proprio sviluppo.

- Valorizzazione della persona anziana, risorsa del presente, e miglioramento della qualità della vita attraverso servizi ad personam per eliminare il distacco dalla famiglia.

- Promozione dell’uguaglianza delle opportunità per le persone disabili ed aiuto e sollievo alle loro famiglie; interventi di supporto all’integrazione scolastica, lavorativa e alla vita di relazione, con particolare cura verso la rimozione delle barriere architettoniche.

- Riconoscimento dei diritti in favore di stranieri, immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato.

- Attuazione di un efficiente sistema di sicurezza ed assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico, al fine del loro superamento, e sostegno alle associazioni di volontariato.

- Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l’insieme del suo patrimonio storico ed artistico; difesa delle tradizioni della sua gente e di quelle religiose, riconoscendone l’importanza del contributo dato allo sviluppo sociale.

- Salvaguardia e recupero della collina e del suo patrimonio boschivo e viticolo, del bacino fluviale della Dora Baltea, del lago Lanucio, quali elementi caratterizzanti il territorio.

- Promozione dei prodotti agricoli locali, con particolare attenzione alle colture naturali; dell’iniziativa economica, pubblica e privata, della cooperazione e dell’associazionismo. Sostegno allo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell’artigianato e del terziario avanzato.

- Valorizzazione del Castello quale testimonianza storica, ora meta turistica e culturale.

- Affermazione del principio che l’acqua è un bene comune dell’umanità, che appartiene a tutti gli esseri viventi e come tale non può essere considerato e trattato come merce.

- Ripudio dell’insediamento di centrali nucleari, del transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.

- Partecipazione alle iniziative, nell’ambito della Comunità Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità di altri paesi, improntati all’affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

- Impegno a rendere trasparenti e comprensibili gli obiettivi perseguiti, le logiche di gestione ed i risultati raggiunti ed a instaurare un reale processo partecipativo mediante l’introduzione del bilancio sociale e di quello ambientale.

Art. 2
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo.

2. A questo fine il Comune promuove il concorso delle formazioni sociali, economiche e sindacali operanti sul suo territorio secondo le forme e le modalità previste dal presente statuto.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 3
Cooperazione internazionale

1. Il Comune ribadisce, conformemente alle proprie tradizioni culturali, politiche ed economiche, la sua vocazione europea e pone in essere, nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato, tutte le iniziative più opportune in questo senso.

2. Il Comune riconosce e fa propri le regole ed i principi della carta europea delle autonomie locali.

Art. 4
Territorio e sede del Comune

1. Il territorio del Comune si estende per 2019 ettari e confina con i Comuni di Borgomasino, Maglione, Borgo d’Ale, Bianzè, Livorno Ferraris, Cigliano, Villareggia, Vische.

2. Il Comune adegua i propri metodi amministrativi per valorizzarne la peculiarità e la tradizione.

3. Il palazzo civico, sede dell’amministrazione comunale, è ubicato in Piazza Castello.

4. Le adunanze degli organi elettivi si tengono nella sede comunale.

5. In presenza di circostanze del tutto eccezionali il Consiglio e la Giunta possono tenere le proprie riunioni in luogo diverso dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua, nell’ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. L’affissione degli atti soggetti a pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, pur se con ridotta od impedita capacità motoria.

2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a cura del Segretario Comunale il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale. Su attestazione di questi ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune si identifica con lo stemma raffigurante “nella metà di sinistra una capra che mangia le foglie di gelso, posti su area erbosa e sfondo azzurro, nella metà di destra tre bande rosse con due, tre e due gigli color argento e sfondo color giallo oro”.

2. Nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza può essere esibito il gonfalone del Comune.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli al di fuori dei fini istituzionali sono vietati.

Art. 7
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità locale, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
Ordinamento istituzionale

CAPO I
Organi istituzionali

Art. 8
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Amministrazione Comunale.

4. Il Sindaco è organo monocratico, legale rappresentante dell’ente, capo dell’Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Gli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni improntano il loro comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione nel pieno rispetto del dettato legislativo di separazione dei poteri tra gli organi del Comune e tra le attività di indirizzo e gestionale.

CAPO II
Consiglio Comunale, Consiglieri, Gruppi Consiliari, Commissioni

Art. 9
Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, massimo organo istituzionale e diretta espressione della sovranità popolare, è sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici del Comune; mediazione e sintesi espresse in attività politico-amministrativa, di indirizzo e di controllo nei confronti degli altri organi del Comune.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 10
Consiglieri

1. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a tre sedute consecutive o ad un terzo delle sedute nel corso dell’anno solare decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

5. Le altre ipotesi di decadenza sono regolare dalla legge.

6. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

7. I Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli. E’ prevista la facoltà da parte dei singoli Consiglieri di rinunciarvi a favore di progetti socialmente rilevanti.

Art. 11
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell’ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

Art. 12
Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all’espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 13
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal presidente del Consiglio per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 14
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, commissioni speciali conoscitive.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali d’indagine sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. Ai gruppi di minoranza spetta la designazione dei presidenti delle commissioni speciali d’indagine. Svolgono attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire.

7. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 15
Organismi collegiali - pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna e a formulare proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Art. 16
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, è presieduto dal Vicesindaco, se Consigliere, oppure dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 17
Competenza del presidente

1. Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori del consiglio.

Art. 18
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull’amministrazione e la gestione del Comune e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si svolge collegialmente, tramite le commissioni, mediante la presidenza e mediante l’esercizio dei propri diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità alla legge e al presente Statuto, anche attraverso presentazioni di interrogazioni. Le modalità di presentazione e di risposta, in consiglio, in commissione o in forma scritta, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

4. Il Consiglio, entro venti giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del Sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all’ente.

5. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 19
Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco presiede la prima seduta del Consiglio, convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

Art. 20
Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro centoventi giorni dal suo giuramento e comunque prima dell’approvazione del primo bilancio preventivo, è tenuto a presentare al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio verifica l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche a seguito di esigenze successivamente emerse.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 21
Adunanze

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2. Il presidente del Consiglio presiede l’assemblea e presenta l’ordine del giorno.

3. Il Consiglio può essere convocato entro ventiquattro ore per la trattazione di questioni urgenti presentate dal Sindaco.

4. Gli Assessori con o senza diritto di voto sono tenuti a partecipare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito e per rispondere alle interrogazioni sulle materie di competenza.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo nei casi indicati dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina tutte le materie ad esso riservate dalla legge e le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 22
Consiglio aperto

1. Il Consiglio, a seguito di decisione della conferenza dei capigruppo, informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, è consentito al presidente secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del Consiglio aperto.

CAPO III
Giunta Comunale

Art. 23
Composizione, nomina e cessazione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta che è costituita dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il numero degli Assessori può variare da un minimo di due ad un massimo di quattro.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. Nella Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, in misura superiore ai due terzi.

4. La Giunta non può essere composta da Assessori con rapporti di parentela di primo grado, a meno che non siano stati eletti Consiglieri Comunali.

5. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

6. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l’attività di controllo.

7. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

8. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 24
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

- a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

- a dare attuazione alle linee programmatiche presentate al Consiglio mediante atti di carattere strategico o generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del responsabile del procedimento, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;

- a riferire al Consiglio sulla propria attività;

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 25
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalle leggi e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO IV
Sindaco

Art. 26
Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, nonché il suo status.

2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento.

Art. 27
Competenza

1. Il Sindaco, quale responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, assicurando l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli sovrintendendo all’attività svolta dai responsabili dei servizi ed adottando direttamente ordinanze nelle materie indicate dalla legge.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio sulla base del programma di mandato. Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, in particolare:

- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; conferisce, nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;

- coordina l’attività degli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente;

- firma gli atti nell’interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al segretario;

- presiede le assemblee e le riunioni ove partecipi quale rappresentante del Comune.

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. Il Sindaco:

- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

- promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;

- non può annullare, riservare o avocare a sé, revocare o riformare provvedimenti o atti non di sua competenza;

- promuove tramite il segretario indagini e verifiche sull’attività degli uffici e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate.

Art. 28
Vicesindaco e Assessori

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Qualora il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore individuato in base all’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta e comunicato al Consiglio Comunale.

Art. 29
Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte di governo del Comune.

2. Agli Assessori, il Sindaco può delegare lo svolgimento delle attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo statuto.

TITOLO III
Ordinamento amministrativo
e organizzazione del Comune

CAPO I
Gestione del Comune

Art. 30
Principi e criteri generali

1. Il Comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitati dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai responsabili dei servizi con le forme e secondo le modalità prescritte dallo statuto e dai regolamenti.

3. Gli organi di gestione, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e dell’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

4. Gli uffici comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento secondo criteri di omogeneità.

5. Per ogni settore di attività il regolamento disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

Art. 31
Personale

1. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane con l’ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione e integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. I regolamenti disciplinano l’amministrazione del comune che si attua mediante attività informata a principi operativi e funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

- individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

CAPO II
Tecnostruttura

Art. 32
Segretario Comunale

1. Al Segretario Comunale sono attribuite le funzioni e le responsabilità prevista dalla legge e dal presente Statuto, nonché quelle conferitegli con regolamento o provvedimento del Sindaco.

2. Il Segretario Comunale è a capo del personale e ne ha la responsabilità.

3. E’ facoltà del Sindaco attribuire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale.

Art. 33
Responsabili dei servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili dei servizi, salvo i compiti di indirizzo politico amministrativo e di vigilanza riservati agli organi di governo, secondo quanto previsto dall’art. 107 del Testo Unico.

2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa dell’Ente, ivi compresa l’emanazione di tutti gli atti di rilevanza esterna, sulla base degli indirizzi emanati dagli organi di governo secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’organizzazione comunale che provvederà a disciplinare la normativa di dettaglio delle funzioni previste dalla legge.

3. Ai dipendenti gli incarichi di responsabile di ufficio e servizio sono attribuiti con decreto di nomina del Sindaco nei limiti stabiliti dalla legge. La durata non può essere superiore ai ventiquattro mesi. L’incarico è rinnovabile e cessa di diritto tre mesi dopo l’elezione del nuovo Sindaco ovvero immediatamente per mancanza o venire meno delle condizioni di nomina.

Art. 34
Incarichi a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile di servizio, in caso di assenza di personale dipendente con i requisiti richiesti, il Sindaco con decreto delibera la stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto privato non superiore a cinque anni e comunque sottoposti a risoluzione di diritto allo scadere del terzo mese dall’elezione del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per mancanza o venire meno delle condizioni di nomina. Il contratto può essere riproposto con l’insediamento del nuovo Sindaco.

2. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità.

TITOLO IV
Servizi

Art. 35
Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dallo statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, per il conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare delle cooperative sociali e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legge lo consenta, con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali.

4. L’erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi: uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria “carta dei servizi”.

Art. 36
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell’azienda, di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 37
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda.

3. Lo statuto dell’azienda disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda.

Art. 38
Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonché l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 39
Organi dell’istituzione - nomina e competenze

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a 2, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale.

2. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio d’amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 40
Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il presidente o membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali e approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 41
Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del comune

1. I rappresentanti del Comune relazionano al Consiglio Comunale in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono essere sentiti su specifici argomenti dal Consiglio, dalle commissioni e dalla Giunta.

2. I rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li nomina, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 42
Partecipazione a enti ed a società

1. Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

3. Il Consiglio Comunale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse comunale.

TITOLO V
Gestione economico-finanziaria e controllo interno

Art. 43
Autonomia impositiva e finanziaria

1. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l’efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti e interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

Art. 44
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i responsabili dei servizi nonché dei rappresentanti del Comune in qualsiasi ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.

4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle commissioni, della Giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Art. 45
Controlli interni

1. Per definire in maniera compiuta il sistema complessivo dei controlli interni dell’ente, il regolamento di contabilità individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve individuare le procedure di determinazione degli obiettivi e dei soggetti responsabili e costruire misuratori idonei ad accertare:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

- il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

- l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

3. Il regolamento individua altresì gli strumenti per l’effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile e per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 46
Pareri, controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Il Sindaco adotta atti di sua competenza sottoforma di “decreti” che hanno efficacia immediatamente dopo la loro adozione, salvo che stabiliscano diversa decorrenza. Sono soggetti a pubblicazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di “determinazioni”, fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni normative. Quando abbiano rilevanza contabile diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dei servizi finanziari.

3. Gli atti al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della Giunta.

TITOLO VI
Forme associative ed accordi di programma

Art. 47
Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A tale scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando gli strumenti di cooperazione e collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 48
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 49
Consorzi

1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l’aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata l’attività dell’ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina altresì l’ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

Art. 50
Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’unione con uno o più Comuni di norma contermini, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.

2. Il Consiglio Comunale approva con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione.

Art. 51
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è promosso e stipulato dal Sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

Art. 52
Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco, raccogliendo il preventivo parere del Consiglio Comunale.

3. Il Comune è altresì autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del Consiglio Comunale per materie di competenza del medesimo.

TITOLO VII
Partecipazione popolare

CAPO I
Partecipazione all’attività del Comune

Art. 53
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini del Comune, dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il Comune valorizza altresì le libere forme associative, di cooperazione e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. Ai detti fini il Comune tiene un apposito albo delle associazioni, nonché delle fondazioni e degli altri organismi che operano sul suo territorio. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, potranno esservi iscritti i soggetti previsti nel presente articolo, anche se privi di personalità giuridica, purché forniti di significativa rappresentatività sociale, aventi scopi di natura ideale o comunque non economica ed il cui funzionamento interno sia improntato a sicura democraticità e non abbia caratteristica di segretezza o di riservatezza.

4. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, consulta salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento, le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 54
Consulte e forum

1. Il Comune, oltre a valorizzare e riconoscere tutte le libere forme associative aventi le caratteristiche previste dall’articolo precedente, promuove e tutela forme diverse di aggregazione e partecipazione quali consulte, forum, organismi di base ed altre.

2. Le consulte, i forum e gli altri organismi, collaborano anche propositivamente, con gli organi del Comune e segnatamente con le commissioni consiliari, per elaborare progetti tesi a migliorare le qualità della vita, il benessere civile e lo sviluppo della comunità.

3. Gli stessi organismi possono chiedere di essere sentiti dall’amministrazione in merito agli atti che, per la loro rilevanza, possono incidere sugli interessi dei cittadini.

4. Con i soggetti di cui al comma precedente, possono essere stipulate convenzioni per una migliore e coordinata gestione di particolari servizi ad alto contenuto sociale, per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità.

Art. 55
Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria e patrimoniale che organizzativa, nel rispetto dei principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell’apposito regolamento.

Art. 56
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame da parte dell’organo competente, i casi nei quali il Sindaco può delegare la risposta scritta od orale ad un Assessore ovvero al Segretario o ad altro funzionario ed il tempo entro il quale essa deve pervenire ai richiedenti.

Art. 57
Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio azioni e ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta, previo accertamento della sussistenza o meno di un interesse personale, con proprio atto motivato valuta e decide circa l’opportunità di costituzione in giudizio. In ogni caso avvisa chi ha intrapreso l’azione delle proprie determinazioni.

Art. 58
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Sindaco.

2. Le proposte devono essere sottoscritte, con firme regolarmente autenticate, da almeno 1/10 degli iscritti alle liste elettorali del Comune.

3. Il Sindaco, nei 60 giorni successivi, fa verificare la regolarità delle sottoscrizioni ed acquisiti i prescritti pareri degli organi tecnici sulla proposta, la pone all’ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, avvertendo contestualmente il primo firmatario o il rappresentante del comitato perché assista alla seduta del Consiglio o sia sentito dalla Giunta.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

5. Le proposte possono riguardare qualsiasi argomento ad eccezione di quelli non soggetti a referendum.

Art. 59
Consultazioni informali

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere tra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazioni di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o specifiche zone del Comune.

2. Il regolamento per la disciplina dei referendum fissa i presupposti e le modalità di svolgimento di tali consultazioni.

Art. 60
Referendum

1. Il Consiglio Comunale nonché i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono determinare l’indizione di referendum, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia o per abrogare atti amministrativi o parti del dispositivo di essi emanati dagli organi comunali.

2. La richiesta di indire un referendum può riguardare qualsiasi argomento ad eccezione dei seguenti:

- atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;

- personale del Comune e delle aziende speciali;

- regolamento del Consiglio Comunale;

- bilanci, finanza, tributi e contabilità;

- materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

- oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi da cui sono derivati rapporti giuridici con terzi;

- pareri richiesti da disposizioni di legge.

3. La richiesta dei cittadini costituiti in comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 10 iscritti nelle liste elettorali del Comune ed è indirizzata al Segretario Comunale.

4. Entro 60 giorni dalla richiesta il Segretario Comunale si pronunzia motivatamente sulla ammissibilità del referendum.

Art. 61
Raccolta e verifica delle firme

1. Nel caso di referendum di iniziativa popolare la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di 90 giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il referendum è indetto allorché siano raccolte le firme di almeno 1/10 degli iscritti alle liste elettorali del Comune.

3. La commissione, prevista dal regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che esse siano pari o superino il numero indicato nel comma precedente.

4. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto, la commissione dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco, perché questi provveda all’indizione del referendum nella data da fissare, che non può essere né inferiore a 3 mesi né superiore ai 6 mesi successivi alla comunicazione della delibera della commissione.

5. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame di eventuali reclami nei confronti della commissione e le modalità degli ulteriori adempimenti per lo svolgimento del referendum.

Art. 62
Esito del referendum

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del 50 per cento degli aventi diritto. Il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato, pone all’ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito sull’esito referendario.

2. Il Consiglio Comunale, sul risultato referendario si pronuncia uniformandosi in tutto o in parte ovvero respingendolo e assume gli atti conseguenti.

3. La pronuncia sul risultato referendario consultivo deve essere assunta con adeguata motivazione, con il voto di maggioranza dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale.

4. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di un provvedimento amministrativo, il Sindaco con proprio decreto ne dichiara l’avvenuta abrogazione. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto.

5. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione di un provvedimento amministrativo, la riproposta del referendum non potrà avvenire prima che siano decorsi 5 anni.

6. Se prima della data dello svolgimento del referendum il provvedimento o parti di esso di cui si richiede l’abrogazione, vengono abrogate d’ufficio, le operazioni non hanno più corso. Qualora l’abrogazione, venga accompagnata dall’adozione di una nuova disciplina della stessa materia, senza modificarne i contenuti essenziali, il referendum si effettua sul nuovo provvedimento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

Art. 63
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, il regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal Comune e dagli altri enti comunali.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento definisce il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 64
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

4. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto al comma precedente, possono accedere alle informazioni relative ai dati sul patrimonio artistico e culturale, sull’ambiente e sulla superficie urbanizzata.

5. L’esercizio di tale diritto, garantito dalla legge, si esercita con le modalità stabilite nel regolamento.

6. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia con la tenuta di elenchi delle attività del Comune e la loro pubblicizzazione.

Art. 65
Notiziario del Comune

1. Il Comune per informare i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all’albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, istituisce un notiziario ufficiale del Comune.

2. Il notiziario è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti.

3. Il notiziario contiene informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio, quali dati statistici, economici, demografici e ambientali.

4. Il notiziario contiene altresì informazioni e sintesi degli atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli altri enti comunali, nonché dello stato di avanzamento dei lavori pubblici.

CAPO III
Difensore Civico

Art. 66
Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è il garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. All’Ufficio del Difensore Civico è preposta persona che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

3. Il Consiglio Comunale procede all’elezione a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Il Difensore Civico dura in carica quanto l’amministrazione che lo ha eletto e comunque fino all’elezione del successore.

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o avvalersi dell’Ufficio operante presso altri Comuni.

Art. 67
Incompatibilità

1. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività che lo ponga in rapporto economico con il Comune.

2. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con altre cariche pubbliche elettive, con il ruolo di amministratore di enti a partecipazione comunale o sovvenzionati dal Comune, di ministro di culto, di consulente di aziende che prestano la propria opera al Comune.

3. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi incarico direttivo o esecutivo in organizzazioni politiche o sindacali.

Art. 68
Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. La mozione deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 69
Ambito dell’intervento

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l’amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico, su materie attinenti alle loro funzioni istituzionali.

3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

Art. 70
Poteri

1. Il Difensore Civico può chiedere l’esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 71
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio e dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti generali della propria attività.

2. Il Consiglio e le commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere periodica relazione sull’attività svolta.

Art. 72
Indennità

1. Al Difensore Civico compete un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all’atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.

TITOLO VIII
Funzione normativa

Art. 73
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno 1/10 degli iscritti alle liste elettorali del Comune per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 74
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta; gli stessi vengono esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

1. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi costituenti limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune comporta l’abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio è tenuto ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi stesse.

Art. 76
Approvazione, modificazioni ed abrogazione
dello statuto

1. Lo statuto comunale e le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio Comunale.

2. Per le proposte di modifica si applicano le stesse regole della convocazione del Consiglio Comunale.

3. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

4. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 77
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto.

3. Il Consiglio Comunale approva entro due anni dall’entrata in vigore del presente statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti suddetti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.