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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 25.7
D.D. 18 ottobre 2006, n. 1769

Autorizzazione taglio dell’erba nell’alveo e sulle sponde della Roggia Cerana nel concentrico dell’abitato del comune di Cerano (NO). Ditta Comune di Cerano

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Cerano al taglio dell’erba, nell’alveo e sulle sponde della Roggia Cerana, nel concentrico del ramo cittadino, come indicato nell’estratto di mappa allegato all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’erba ed il fogliame dovranno essere immediatamente allontanati, sussistendo il divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l’obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare che, durante l’esecuzione dei lavori, venga in alcun modo ostacolato il regolare servizio di polizia idraulica o di piena in caso di emergenza, al personale dell’AIPO addetto al servizio;

- l’esecuzione delle opere in questione, su terreno demaniale, dovrà essere eseguita in modo da non danneggiare proprietà private e da non ledere diritti di terzi. Il Comune di Cerano è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa di lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni ambientali, la Polizia Idraulica e Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo la stipula dell’atto di concessione;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 6 (sei);

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le leggi vigenti in materia.

Con la presente si autorizza l’occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Una copia conforme delle planimetrie catastali vistate dal Settore scrivente viene restituita al richiedente unitamente alla presente determinazione.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco