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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 25.6
D.D. 17 ottobre 2006, n. 1754

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 4463 - Lavori di difesa spondale nell’alveo del Torrente Brobbio in comune di Margarita - Richiedente: Amministrazione Comunale di Magliano Alpi -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, l’Amministrazione Comunale di Magliano Alpi con sede in via Langhe,91 (omissis) per conto della Compartecipanza per l’Amministrazione del Canale di Magliano ai soli fini idraulici, ad eseguire i lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le difese spondali dovranno essere realizzate in perfetta aderenza alle sponde attuali;

- le difese spondali dovranno essere poste ad una quota non superiore al piano di campagna;

- eventuale materiale movimentato in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda evitando asportazioni dall’alveo medesimo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data della presente determinazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti,da richiedersi entro la scadenza della presente autorizzazione;

- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi sia in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. ( autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc..)

- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo