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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 25.4
D.D. 2 ottobre 2006, n. 1644

Autorizzazione idraulica per l’attraversamento del Rio Badana in corrispondenza del piede della diga Badana, in Comune di Bosio (AL). Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A. con sede in Genova

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Mediterranea delle Acque S.p.A. con sede in Genova, all’attraversamento dell’alveo del Rio Badana nella zona individuata negli elaborati allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’attraversamento deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’attraversamento dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l’attraversamento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua;

- l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche ed idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario;

- l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) di stabilire che l’attraversamento dovrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno