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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 25.3
D.D. 29 settembre 2006, n. 1639

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di “sistemazione idraulica del torrente Chisone in localita’ Brandoneugna in Comune di Perosa Argentina” Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998. Indicazione categoria progettuale Tip. B1 13 Pos. 28/ver/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di non sottoporre il progetto “lavori di sistemazione idraulica del torrente Chisone e arginatura di protezione della frazione Brandoneugna in comune di Perosa Argentina alla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento;

Aspetti relativi alla fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo:

1.1 dovrà essere prodotta planimetria dell’area di cantiere con indicati l’ubicazione di eventuali impianti fissi, l’area di sosta dei mezzi utilizzati, l’area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione; l’ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili con soluzioni atte a minimizzare l’impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri e l’inquinamento acustico;

1.2 dovrà essere approfondita l’analisi delle caratteristiche geotecniche dei terreni in cui verranno impostate le opere in modo da operare, in particolare in fase di cantiere, con gli accorgimenti necessari a non creare situazioni di instabilità rispetto alle aree in frana in corrispondenza delle quali i torrenti sono impostati;

1.3 il progetto definitivo/esecutivo dovrà sviluppare, con elaborati di dettaglio, la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione paesistico-ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa; le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arboree ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali; al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, dovrà essere previsto un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

1.4 dovranno essere indicate le aree di cantiere, se queste prevedano baraccamenti per ospitare gli operai, se siano previsti servizi igienici o altro che diano potenzialmente luogo ad uno scarico e come questo venga gestito; dovranno inoltre essere indicate le caratteristiche delle superfici destinate allo stoccaggio di materiali e di sostanze chimiche, delle aree destinate al rifornimento ed alla manutenzione dei mezzi d’opera; dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei suddetti siti;

1.5 dovranno essere indicate le mitigazioni/prescrizioni da adottarsi in fase di cantiere nel corso degli interventi in alveo, quali ad esempio le regimazioni provvisorie del corso d’acqua e gli accorgimenti da adottarsi per evitare rischi di contaminazione del suolo e delle acque;

1.6 dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

1.7 occorrerà valutare se sia presente una falda in relazione diretta con il corso d’acqua, e quindi se esiste la possibilità di una contaminazione della falda o di una variazione del suo regime idrologico nel corso dei lavori;

Aspetti relativi alla fase di cantiere ed all’esecuzione dei lavori:

1.8 durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

1.9 il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, può essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovrebbero essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

1.10 nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente; in particolare nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;

1.11 in caso di periodi particolarmente siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura della viabilità percorsa dai mezzi operativi;

1.12 prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con Provincia di Torino, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente;

1.13 al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Chisone attraverso la realizzazione di savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre alla stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile le operazioni di disalveo. Dovranno inoltre essere messe in pratica le misure di mitigazione nei confronti dell’ittiofauna;

1.14 al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato, in maniera tale da presentare per quanto possibile caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

1.15 al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originari naturalità;

1.16 dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98; inoltre si ritiene opportuno che il Direttore dei Lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio;

1.17 dovrà essere definito con il Comune interessato dall’opera o con la Protezione Civile un protocollo di allertamento che stabilisca i livelli di criticità idrografica per il cantiere in oggetto e le modalità di allertamento in tempo utile ad evitare qualsiasi situazione di rischio per il cantiere stesso;

2. di stabilire che il soggetto proponente prima dell’inizio dei lavori dovrà richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell’opera (autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico, autorizzazione di cui alla L.R. 45/89 - vincolo idrogeologico, procedure autorizzative relative alle zone classificate sismiche previste dalla D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/DOP del 27.04.2004, permesso di costruire, ecc.).

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto stabilito dal vigente Statuto.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi