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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 25.7
D.D. 28 settembre 2006, n. 1636

D.P.G.R. 06.12.2004, art. 12 comma 9. Autorizzazione all’esecuzione anticipata dei lavori per la realizzazione di due passerelle pedonali sul torrente Terdoppio in loc. C.so Trieste in territorio del Comune di Novara. Richiedente: Comune di Novara

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare in via eccezionale ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 art. 12 comma 9, il Comune di Novara, (omissis), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza debitamente vistati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dall’A.I.P.O di Alessandria di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

2. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

3. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di giorni 100 prescritto dall’A.I.P.O, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore ed all’ A.I.P.O, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

8. l’autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento autorizza, in via eccezionale, l’occupazione dell’area demaniale per l’esecuzione dei lavori in questione trattandosi di opere pubbliche ed ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 comma 9 del regolamento regionale n. 14/R/2004, fermo restando il pagamento del canone decorrente dalla data della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco