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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 16.4
D.D. 2 ottobre 2006, n. 208

Concessione mineraria denominata “Fornaccio” per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta’ superiore a 1630 gradi centigradi nei Comuni di Lozzolo, Roasio, (VC) e Villa del Bosco, (BI) esercita dalla Societa’ R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. Modifica ed integrazione alla D.D. n. 335 del 15/11/2005

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di richiedere, a modifica della determina dirigenziale n. 335 del 15 novembre 2005, alla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. con sede legale in Lozzolo, (VC) via Garibaldi 9/a, (omissis), in sostituzione della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 1.222.000,00 Euro (unmilioneduecentoventiduemila/00 euro) prevista dalla citata determina dirigenziale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 220.000 Euro (duecentoventimila/00 euro). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione comunale di Lozzolo (VC) e al Corpo Forestale dello Stato. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della concessione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

2. La suddetta fidejussione deve essere presentata entro 30 gg. dalla comunicazione del presente atto.

3. In caso di inottemperanza, alla presentazione da parte della Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. della fidejussione nei termini prescritti, questa Direzione attuerà il procedimento di decadenza avviato a carico della Società con nota n. 6386/16.4 del 6 giugno 2006.

4. La Società è tenuta a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno di vigenza della concessione, in allegato al piano dei lavori previsto dall’art. 41 del D.P.R. 128/1959 il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente e le previsioni esecutive dei lavori di recupero e di riqualificazione ambientale da realizzare nel corso dell’anno.

5. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Lozzolo e al Corpo Forestale dello Stato, per opportuna conoscenza.

6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi anche in merito ad eventuali altri oneri cauzionali a cui la Società può essere assoggettata.

7. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto