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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Codice 16.4
D.D. 4 ottobre 2006, n. 213

L.r. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione relativa al “Progetto relativo al rinnovo dell’autorizzazione per la realizzazione della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in localita’ San Firmino del Comune di Revello (CN)” esercita dalla Societa’ Cava Laurentia s.n.c

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società la Società Cava Laurentia s.n.c., con sede legale in Revello (CN), Via Revalanca, 7 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN), sino al 24 settembre 2011, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998.

2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A e secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale, n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 e relativi allegati, con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso i giudizi positivi di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al S.I.C. “Confluenza Po-Bronda” (codice IT1160009).

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di in Euro 493.000 (quattrocento novanta tremila euro) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Revello e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

4. La cauzione di cui al precedente punto 3 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con d.d. n. 221 del 12 dicembre 2000.

5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista richiamata al punto 2 della presente determinazione e nell’allegato A costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Revello e all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto