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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2006, n. 27-4171

Quote latte. Criteri e procedure per l’attribuzione dei quantitativi di latte della riserva regionale di cui alla Legge 30 maggio 2003, n.119, art. 3, 7, 8 e 10. Parziale modifica alla D.G.R. 15-13599 dell’11 ottobre 2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Per quanto espresso in premessa, il punto 5), IV indicazione, del disposto della Deliberazione n. 15-13599 dell’11 ottobre 2004 è soppresso e così sostituito:

- il quantitativo residuo è quantificato nel 20% del volume complessivo della riserva disponibile, che dovrà essere assegnato ai produttori già titolari di quota, con priorità alle aziende che nel corso degli ultimi tre periodi abbiano realizzato una produzione non inferiore all’85% e non superiore del 20% della propria quota. In tale ultima ipotesi, le aziende dovranno essere in regola con il versamento del prelievo mensile e, se dovuto, con le imputazioni derivanti dai calcoli di fine periodo. La frazione del 20% non viene vincolata per le tipologie di commercializzazione (vendite dirette) e le aree territoriali (montagna) nelle quali non sono presenti aziende di cui al punto a), dell’art.3, comma 4, della L.119/03.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)