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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


TERNA S.p.A. - Torino

Pubblicazione dei Decreti del Ministero dello sviluppo economico di autorizzazione degli elettrodotti interrati in Comune di Novara T. 438 e T. 480: Decreto n. 239/EL-3/13/2006 del 7/11/2006 e Decreto n. 239/EL-4/13/2006 del 7/11/2006

Decreto n. 239/EL-3/13/2006

Il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie di concerto con Il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la difesa del suolo.

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l’articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE. recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ora Terna S.p.a.:

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto i! decreto de! Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ambiente;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale emanato in attuazione della citata legge n. 349/1986;

Vista l’istanza n. TEAOTTO/P20050001 19 del 24 gennaio 2005. integrata con nota n. TEAOTTO/P2005000685 del 4 aprile 2005, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.A. - Direzione Ingegneria e Mantenimento Impianti -Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino (CF. 05779661007 intestato a Terna S.p.A. con sede in Roma, Via Arno. 64) ha chiesto al Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza. di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo pre ordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio di una variante di un tratto della linea elettrica a 132 kV “Novara Nord - Novara Sud”, T. 480 in Comune di Novara;

Considerato che il progetto in esame è parte integrante di una razionalizzazione interessante l’insieme degli elettrodotti a 132 kV insistenti nell’area di Novara Nord, interamente finanziata da TAV Treno Alta Velocità S.p.a. che ha lo scopo di eliminare le interferenze degli elettrodotti con il nuovo collegamento ferroviario Alta Velocita’/Alta Capacita’ (AV/AC) e di realizzare. nel Comune di Novara, interventi di compensazione ambientale a seguito della realizzazione di tale nuova infrastruttura;

Considerato che il progetto in esame prevede:

- posa di circa 1,8 km di cavo interrato dal sostegno n. 9 fino alla Cabina Primaria di Novara Nord;

- sostituzione del sostegno n. 9 con infissione, nelle immediate vicinanze. di idoneo sostegno atto a consentire la transizione tra l’esistente linea aerea e il nuovo tratto in cavo;

- demolizione del tratto di elettrodotto tra il sostegno n. 9 e la Cabina Primaria di Novara Nord, per un totale di circa 1,7 km di linea aerea e 9 sostegni a traliccio (compreso l’attuale sostegno n. 9 che sarà sostituito).

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire la prosecuzione dei lavori necessari alla costruzione della ferrovia ad Alta Capacità Torino-Milano;

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Vista la dichiarazione del 9 agosto 2005 che il valore delle opere in questione è inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del Citato regio decreto 11 dicembre 1931 n. 1775;

Considerato che, con raccomandata del 13 aprile 2005, è stata data comunicazione personale. alle ditte interessate, dell’avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Novara, della relativa documentazione;

Considerato che, non essendo stato possibile reperire tutti i proprietari, è stato anche affisso all’Albo Pretorio del suddetto comune l’avviso dell’avvio del procedimento ed è stata depositata. presso La segreteria comunale, la relativa documentazione, nei periodi dal 25 gennaio 2005 al 14 febbraio 2005, senza opposizioni, e dal 14 aprile 2005 al 14 maggio 2005, senza opposizioni;

Considerato che l’avviso dell’avvio del procedimento è stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni - parte seconda n. 32 del 9 febbraio 2005;

Considerato che l’avviso dell’avvio dei procedimento è stato inoltre pubblicato sull’edizione del quotidiano “La Stampa” e del bisettimanale “Il Corriere di Novara” del 14 aprile 2005;

Considerato che, con nota n. 0011220 dell’ 1 luglio 2005, il Ministero delle attività produttive ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

Considerato che, al fine di avere una visione d’insieme di tutte le modifiche agli elettrodotti della RTN nell’area, si è ritenuto opportuno esaminare contestualmente, nell’ambito della stessa Conferenza, anche i seguenti due progetti che scaturiscono dalle stesse esigenze e che presentano un lungo tratto in affiancamento all’intervento in questione;

“ variante all’elettrodotto in s.t. a 132 kV ”Momo - Novara Nord" (T. 438), di proprietà del la Società Terna S.p.a.;

“ variante all’elettrodotto in s.t. a 132 kV ”Novara Edison - Veveri" (n. 454), di proprietà della Società Edison Rete S.pa.;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 12 luglio 2005 (Allegato 1), che forma parte integrante dei presente decreto, trasmesso con nota n. 0015680 del 27 settembre 2005 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell’Allegato 2 e parimenti allegati. formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze dì servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Visto l’Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P2006001467 del 7 agosto 2006. con integrazione n. TEAOTTO/P2006001796 del 10 ottobre 2006, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la delibera n. 32-3356 dell’11 luglio 2006, con prescrizioni, con la quale la Giunta regionale del Piemonte ha espresso la prescritta intesa;

Considerato che, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, e stato acquisito dalla regione medesima il parere con il quale il Comune di Novara, nel cui territorio ricadono le opere in questione, si dichiara favorevole al programma di riordino e parziale interramento della rete a 132 kV di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto. di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005. con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

decreta

Articolo 1

E’ approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.a.. di una variante in cavo interrato di un tratto della Linea elettrica a 132 kV “Novara Nord - Novara Sud”. T. 480, in Comune di Novara, con le prescrizioni di cui in premessa.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.a. con sede in Roma. Via Arno. 64 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel Comune di Novara, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai tini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha. inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al Consiglio Comunale di Novara per l’adozione delle corrispondenti rispettive varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 19 comma 3 del dPR 327/2001.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni dì cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste ne] progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, al Ministero delle infrastrutture, alla regione ed al comune interessati, mentre gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti devono essere inviati alle società proprietarie delle opere interferite.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto esecutivo da parte dei suddetti soggetti, la Società proponente comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali osservazioni ricevute.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3 la Terna S.p.a deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.

6. Le opere oggetto del presente decreto sono collaudate, dopo tre anni di esercizio, da apposita commissione nominata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa de suolo, sentito il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Tema S.p.a..

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.

Articolo 7

Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal D.lgs. 33012004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esempliticativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo. di espropriazione e retrocessione. i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto.

Articolo 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine. rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 7 novembre 2006

Il Direttore Generale
per l’Energia e le Risorse Minerarie
Sergio Garribba

Il Direttore Generale
per la Difesa del Suolo
Mauro Luciani

Decreto n. 239/EL-4/14/2006

Il Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie di concerto con Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la difesa del suolo

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l’articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999. n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ambiente;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale emanato in attuazione della citata legge n. 349/1986;

Vista l’istanza n. TEAOTTO/P2005000121 del 24 gennaio 2005, integrata con nota n. TEAOTTO/P2005000686 del 4 aprile 2005, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.A. - Direzione Ingegneria e Mantenimento Impianti -Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita 267 - 10143 Torino (omissis) intestato a Terna SpA. con sede in Roma, Via Arno, 64) ha chiesto al Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio di una variante di un tratto della linea elettrica a 132 kV “Momo - Novara Nord” T. 438 in Comune di Novara;

Considerato che il progetto in esame è parte integrante di una razionalizzazione interessante l’insieme degli elettrodotti a 132 kV insistenti nell’area di Novara Nord, interamente finanziata da TAV Treno Alta Velocità S.p.a, che ha lo scopo di eliminare le interferenze degli elettrodotti con il nuovo collegamento ferroviario Alta Velocita’/Alta Capacita’ (AV/AC) e di realizzare, nel Comune di Novara. interventi di compensazione ambientale a seguito della realizzazione di tale nuova infrastruttura;

Considerato che il progetto in esame prevede:- una variante di circa 3,6 km complessivi, di cui circa 260 m di nuova linea aerea e circa 3,3 km di posa di un nuovo cavo interrato;- spostamento con ricostruzione dell’attuale campata aerea tra i sostegni n. 54 e n. 55 tramite sostituzione dei sostegni medesimi con altri di opportune caratteristiche infissi nelle immediate vicinanze.

Il sostegno n. 55 sarà idoneo anche a consentire la transizione tra l’esistente linea aerea e il nuovo tratto in cavo;- demolizione di circa 2,3 km di linea aerea e relativi n. 13 sostegni a traliccio (compresi gli attuali sostegni n. 54 e n. 55 che saranno sostituiti).

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di consentire la prosecuzione dei lavori necessari alla costruzione della ferrovia ad Alta Capacità Torino-Milano;

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.

Vista la dichiarazione del 9 agosto 2005 che il valore delle opere in questione è inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, con raccomandate del 13, 18 e 27 aprile 2005, è stata data comunicazione personale, alle ditte interessate, dell’avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Novara della relativa documentazione;

Considerato che, non essendo stato possibile reperire tutti i proprietari, è stato anche affisso all’Albo Pretorio del suddetto comune l’avviso dell’avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione, nei periodi dal 25 gennaio 2005 aI 14 febbraio 2005, senza opposizioni, e dal 14 aprile 2005 al 2005, senza opposizioni;

Considerato che l’avviso dell’avvio del procedimento è stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiate della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni - parte seconda n. 31 dell’8 febbraio 2005;

Considerato che l’avviso dell’avvio deL procedimento è stato inoltre pubblicato sull’edizione del quotidiano “La Stampa” e del bisettimanale “Il Corriere di Novara” del aprile 2005;

Considerato che, con nota n. 0011220 dell’1 luglio 2005, il Ministero delle attività produttive ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

Considerato che, al fine di avere una visione d’insieme di tutte le modifiche agli elettrodotti della RTN nell’area, si è ritenuto opportuno esaminare contestualmente, nell’ambito della stessa Conferenza, anche i seguenti due progetti che scaturiscono dalle stesse esigenze e che presentano un tratto in affiancamento all’intervento in questione:

variante all’elettrodotto in s.t. a 132 kV “Novara Nord - Novara Sud” (T. 480), di proprietà della Società Terna S.p.a.;

variante all’elettrodotto in s.t. a 132 kV “Novara Edison - Veveri” (n. 454), di proprietà della Società Edison Rete S.p.a.;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 12 luglio 2005 (Allegato 1). che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0015680 del 27 settembre 2005 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell’Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Visto l’"Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P2006001467 del 7 agosto 2006. con integrazione n. TEAOTTO/P2006001796 del 10 ottobre 2006, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la delibera n. 33 - 3357 dell’11 luglio 2006, con prescrizioni, con la quale la Giunta regionale del Piemonte ha espresso la prescritta intesa;

Considerato che, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è stato acquisito dalla regione medesima il parere con il quale il Comune di Novara, nel cui territorio ricadono le opere in questione, si dichiara favorevole al programma di riordino e parziale interramento della rete a 132 kV di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

decreta

Articolo 1

E’ approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.a., di una variante di un tratto della linea elettrica a 132 kV “Momo - Novara Nord” T. 438 in Comune di Novara, con le prescrizioni di cui in premessa.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Arno, 64 (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel Comune di Novara, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al Consiglio Comunale di Novara per l’adozione delle corrispondenti rispettive varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 19 comma 3 del dPR 327/2001.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Societa Terna S.p.a. prima dell’inizio dei Lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, al Ministero delle infrastrutture. alla regione ed al comune interessati, mentre gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti devono essere inviati alle società proprietarie delle opere interferite.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto esecutivo da parte dei suddetti soggetti, la Società proponente comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali osservazioni ricevute.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. AI termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certifìcazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3 la Terna S.p.a deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione ai fini deI collaudo.

6. Le opere oggetto del presente decreto sono collaudate, dopo tre anni di esercizio, da apposita commissione nominata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo, sentito il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Terna S.p.A.

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere dì cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.

Articolo 7

Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà dì subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattiva, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto.

Articolo 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a.

Roma, 7 novembre 2006

Il Direttore generale
per l’Energia e le Risorse Minerarie
Sergio Garibba

Il Direttore generale per la Difesa del Suolo
Mauro Luciani