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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Esito procedura V.I.A. del progetto di coltivazione di cava e sistemazione ambientale in loc. San Lorenzo nel Comune di Valdieri (CN) Proponente Carbocalcio S.p.A. con sede in Valdieri (CN) Frazione San Lorenzo

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava e sistemazione ambientale in Loc. S. Lorenzo nel Comune di Valdieri presentato da parte del Sig. AIMO Giuseppe, in qualità di amministratore delegato della Società Carbocalcio S.p.A., con sede in Valdieri (CN), Fraz. S. Lorenzo in quanto l’intervento in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. prima del rilascio dell’autorizzazione comunale, la Ditta dovrà presentare al Comune di Valdieri e alla Provincia di Cuneo - Ufficio Cave, una nota tecnica in cui sia progettato un sistema che prenda in considerazione anche l’utilizzo delle acque provenienti dall’area di cava e raccolte nei bacini di sedimentazione, per l’irrigazione di soccorso delle zone su cui sono stati realizzati o sono in corso di completamento gli interventi di recupero ambientale, in particolare in corrispondenza delle aree che presentano condizioni stazionali più xeriche;

2. prima del rilascio dell’autorizzazione comunale, la Ditta dovrà presentare al Comune di Valdieri e alla Provincia di Cuneo - Ufficio Cave una scheda tecnica di dettaglio in cui sia riportata la quantità di esemplari da mettere a dimora per ciascuna specie, sia arborea che arbustiva, necessari per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree derivanti dalla coltivazione nell’arco della prima fase autorizzativa;

3. entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e degli interventi di recupero ambientale eseguiti; contestualmente dovrà essere presentata una nota che riporti i quantitativi di materiale estratto e da estrarre, illustri nel dettaglio gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell’anno successivo;

4. entro la medesima scadenza del precedente punto 3, la Ditta dovrà presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione geologico-tecnica che riporti i risultati dei rilievi geostrutturali effettuati sulle porzioni di roccia interessate dall’ampliamento della coltivazione al fine di aggiornare le verifiche di stabilità condotte in fase progettuale;

5. entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 3, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica in cui sia valutata l’efficienza dei sistemi di protezione adottati nei confronti dell’eventuale caduta massi sia in fase di coltivazione che durante le operazione di tracciamento delle piste di arroccamento;

6. entro 1 anno dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere portati a termine gli interventi integrativi relativi alla sistemazione ed al recupero ambientale delle seguenti aree:

* la scarpata della discarica a tergo dello stabilimento, mediante interventi puntuali di consolidamento e manutenzione della opere esistenti (palificate doppie e palizzate semplici e scogliere in massi ciclopici intasati);

* la scarpata a monte della vasca di decantazione e la scarpata tra la Strada Provinciale e lo stabilimento, su cui sono necessari interventi di rivegetazione, rinfoltimento della copertura arborea e manutenzione del cotico erboso;

7. entro 2 anni dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere completati gli interventi di sistemazione e recupero ambientale delle seguenti porzioni di cava:

* il fronte di transito esaurito, interessato dalla formazione di coni detritici, ricaricati di terra, inerbiti con idrosemina e rivegetati con talee e piantine radicate;

* la fascia delle piste di arroccamento, mediante il consolidamento delle scarpate con scogliere rivegetate, palificate a doppia parete e inerbimento con matrice di fibre legate;

8. prima che abbiano inizio le operazioni di scopertura dell’area di ampliamento a monte dell’attuale fronte di cava, venga realizzato un vallo di protezione seguito dal posizionamento di apposite reti paramassi, lungo tutto il versante alla quota di circa 1140 m slm e per uno sviluppo almeno pari a quello previsto per il nuovo fronte di scavo, al fine di proteggere la sottostante area di cava dall’eventuale caduta massi;

9. contemporaneamente agli interventi specificati al punto 10 dovranno essere posizionate delle reti paramassi lungo il limite occidentale dell’area di cava al fine di proteggere la Strada per Desertetto e la frazione San Lorenzo dall’eventuale caduta massi;

10. per tutta la durata della fase di coltivazione dovranno essere mantenute in efficienza le strutture paramassi e le reti di contenimento previste in progetto e prescritte nel presente verbale, provvedendo alla corretta e periodica manutenzione;

11. le porzioni di fronte impostate nella zona di affioramento degli scisti dovranno seguire una geometria gradonata che preveda un’inclinazione delle singole alzate non superiore a 35°;

12. qualora, nel corso dell’intervento emergano condizioni geologiche puntuali non previste in fase progettuale, con particolare riferimento alla presenza di scisto, si dovrà sospendere l’attività, dandone tempestiva comunicazione agli Organi di controllo preposti;

13. la coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite inferiore di 910 m;

14. al termine della coltivazione di ogni fetta, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disgaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui;

15. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;

16. lo scarico delle acque meteoriche raccolte lungo il fronte di scavo dovrà avvenire esclusivamente lungo il limite orientale dell’area di cava; ogni punto di conferimento dovrà essere realizzato mediante apposita massicciata in pietrame;

17. per ridurre ulteriormente il rischio di fenomeni erosivi dovranno essere realizzate altre 2 massicciate in pietrame, una al di sotto del tornante di quota 1074 m (lato W del nuovo fronte) e una nel punto di scarico delle acque del piazzale di quota 1140 m fino al recapito nella cunetta lungo la pista; inoltre le aree di raccolta delle acque previste sui piazzali temporanei dovranno essere realizzate in modo da scaricare per tracimazione su una soglia di sfioro;

18. lungo l’intersezione tra il fronte di transito ed il fronte di coltivazione dovrà essere realizzato un canale per la raccolta delle acque meteoriche, mediante scavo in roccia e posa di un materasso di materiale detritico sulla pedata di ogni gradone;

19. il fronte scavato dovrà essere recuperato in stretta successione temporale rispetto al completamento della coltivazione di ogni gradone;

20. il terreno vegetale derivante dallo scotico delle zone di ampliamento o reperito all’esterno dell’area di cava in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;

21. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona, dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

22. l’inerbimento delle aree in progressivo esaurimento di coltivazione dovrà essere realizzato mediante tecniche di idrosemina, sia su piazzali e pedate, sia sulle alzate, differenziando, come previsto in progetto, i miscugli impiegati, a seconda che si operi su superfici pianeggianti o inclinate;

23. l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

24. per tutta la durata dell’intervento dovrà essere garantita l’accessibilità alle diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale al fine di garantire la corretta manutenzione.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20.01.2006 e del 07.09.2006, conservati agli atti dell’Ente;

4. di dare atto del parere espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL 15 con nota prot. n. 20459 del 23.11.2005; dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva nota prot. n.° 10285 del 6 settembre 2006 (All.1); dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n.° 14160 del 6 settembre 2006 (All.2); dall’ARPA Piemonte con nota prot. n. 105480 del 06.09.2006; dalla Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna con nota di prot. n. 530 del 6 settembre 2006 (All.3);

5. di rinviare la formalizzazione degli atti di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Valdieri, sede degli interventi, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di rinviare altresì la formalizzazione delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di subordinare le predette autorizzazioni comunali ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

9. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

10. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono rilasciate:

– sulla base degli elaborati costituenti i progetti definitivi come integrati nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

– facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

– subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i, , ex D.Lgs 42/2004 e del parere tecnico ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

11. di stabilire che le eventuali modifiche ai progetti definitivi come integrati nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

12. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

13. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione . Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione dei progetti, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione dei progetti medesimi, la procedura è integralmente rinnovata;

14. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)