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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Favria (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale (deliberazione Consiglio comunale n. 45 del 6 ottobre 2006)

A) All’art. 15 “Gruppi consiliari”, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

- “4. bis. Il capogruppo o i capogruppi di maggioranza, su invito del Sindaco, possono assistere ed intervenire ai lavori della Giunta Comunale”.

B) All’art. 21 “Vice Sindaco”, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

- “4. bis. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano di età fra quelli in carica”.

C) Nel titolo III (Istituti di Partecipazione e diritti dei cittadini), capo I, dopo l’art. 27, è aggiunto il seguente:

“Capo I (Partecipazione e Difensore Civico) -

- “Art. 27. bis. - Difensore Civico

1. Il comune può istituire la figura del Difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale.

2. E’ compito del Difensore civico esaminare e segnalare, su istanza dei cittadini singoli o associati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione Comunale e degli Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire numerose situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Per l’adempimento dei suoi compiti ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune o dagli Enti, Aziende ed Istituzioni l’esibizione di atti e documenti, nonché ogni altra notizia utile connessa a quella trattata.

3. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.

4. Il Difensore civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale; deve essere scelto fra i cittadini di provata moralità ed imparzialità, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Favria, che abbiano una preparazione adeguata e necessaria e un’esperienza professionale nel campo giuridico e amministrativo. La funzione di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva pubblica e non può, inoltre, essere nominato chi è stato candidato nelle ultime elezioni amministrative, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti fino al III grado del Sindaco e dei Consiglieri Comunali in carica.

5. Il Consiglio Comunale può revocare il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l’elezione. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Amministrazione Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, al quale dovrà essere data altresì comunicazione in caso di dimissioni dalla carica.

6. La sede del Difensore civico verrà determinata nella deliberazione di nomina, la quale conterrà inoltre anche precise indicazioni circa l’eventuale assegnazione di personale comunale per l’espletamento delle funzioni;

7. Al Difensore civico non viene riconosciuta alcuna indennità o rimborso di spesa.

8. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta l’anno precedente, evidenziando eventuali disfunzioni, ritardi ed irregolarità nonché le illegittimità riscontrate, formulando all’uopo suggerimenti e proposte per la loro eliminazione.

9. La figura del Difensore civico è altresì istituibile in forma associata mediante stipulazione di idonea convenzione con altri comuni della Provincia o con la Provincia di Torino.

La convenzione è approvata in tal caso contestualmente all’istituzione del Difensore civico da parte del Consiglio Comunale e fissa la sede, le modalità di nomina e revoca, le modalità di intervento e i mezzi a disposizione.

D) Nel titolo III (Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini, capo IV (Procedimento amministrativo):

D1) l’art. 42, è sostituito dal seguente:

- “Art. 42. Procedimenti ad istanza di parte.

1. Per i procedimenti ad istanza di parte si applicano le disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

D2) l’art. 43, è sostituito dal seguente:

- “Art. 43. Procedimenti a impulso di ufficio

1. Per i procedimenti a impulso d’ufficio si applicano le disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

D3) l’art. 44, è sostituito dal seguente:

- “Art. 44. Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi di procedimenti ad istanza di parte e nei casi di procedimento ad impulso d’ufficio e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure previste dalla Legge e/o dal regolamento in materia di procedimento amministrativo, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

E) Nel titolo V (Uffici e Personale), capo II (Finanza e Contabilità), dopo l’art. 65, è aggiunto il seguente:

- “Art. 65. bis. - Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento. Decreto Legge n° 13/2002, convertito nella legge n° 75/2002.

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Comune individua nel Segretario Comunale, il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio di previsione, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

2. Il Segretario Comunale, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro 15 gironi dall’avvenuta scadenza dei termini.

3. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Segretario Comunale nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a venti per l’approvazione del bilancio. In questo caso non si applicano i termini previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

4. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Segretario Comunale, questo provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenimento il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio in applicazione dell’art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

5. Analoga procedura e con la stessa modalità di intervento sopra esposte, dovrà essere eseguita nell’anno in corso, nel caso in cui, accertata la mancanza della verifica degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 193 del D. Lvo n° 267/00, il Consiglio Comunale non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l’approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri del bilancio medesimo".