Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Trasferimento di stanziamenti di spesa all’anno 2007)

1. Gli stanziamenti corrispondenti alla variazioni in diminuzione dell’unità previsionale di base (UPB) 25012 (Opere Pubbliche - Opere Pubbliche - Titolo II - Spese in conto capitale - capitolo 21553) per euro 6.000.000,00 e dell’UPB 25022 (Opere Pubbliche - Infrastrutture Pronto Intervento - Titolo II - Spese in conto capitale - capitoli 22097, 22339 e 22360) per complessivi euro 4.500.000,00 contenute nell’allegato A, sono trasferite all’anno 2007.

2. Alla copertura finanziaria del trasferimento di cui al comma 1 si provvede, sul bilancio pluriennale 2006-2008, mediante riduzione pari ad euro 10.500.000,00 dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese in conto capitale).

Art. 3.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2005)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2005, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2006, pari a euro 328.036.457,21 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle UPB contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 4.

(Incremento dell’autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. L’autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall’articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 15 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008) è incrementata di euro 337.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità delle UPB 09021 (Bilanci e Finanze - Ragioneria - Titolo I - Spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e Finanze - Ragioneria - Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

Art. 5.

(Fondo per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro)

1. È approvato il fondo di cui all’UPB 09012 per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro (APQ) di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 27 maggio 2005, n. 35 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 - Legge finanziaria 2005).

2. È autorizzato, con provvedimento amministrativo, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti al finanziamento dei singoli APQ.

Art. 6.

(Aumento di capitale Eurofidi Scpa)

1. La Regione Piemonte nel perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), partecipa, tramite Finpiemonte SpA, all’aumento del fondo consortile di Eurofidi Scpa, utilizzando le risorse finanziarie costituite ai sensi all’articolo 15 della l.r. 34/2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale utilizza:

a) ai sensi dell’ articolo 15 della l.r. 34/2004, le somme rinvenienti dai residui delle disponibilità a valere sui regolamenti comunitari nella disponibilità di Finpiemonte SpA;

b) i fondi di garanzia appositamente costituiti a suo tempo ai sensi del regolamento (CE) 2052/1988 e del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI e del Progetto Piemonte nella disponibilità di Eurofidi Scpa.

Art. 7.

(Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione)

1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell’ articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Art. 8.

(Operazione di provvista finanziaria nell’ambito della sanità)

1. In conformità all’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), al fine di consentire l’effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del fabbisogno del servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell’erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull’addizionale regionale all’IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.

2. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti.

Art. 9.

(Finanziamento di programmi di prevenzione sanitaria mediante gli introiti derivanti da specifici versamenti delle Aziende Sanitarie Locali)

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) versano semestralmente alla Regione il 75 per cento degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); tali entrate sono destinate dalla Regione al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria gestiti dalla competente Direzione regionale.

2. Le ASL versano mensilmente alla Regione la quota del 3,5 per cento delle entrate per le attività di controllo degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale effettuate dai servizi veterinari ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale); tali entrate sono destinate dalla Regione all’erogazione di finanziamenti ai servizi veterinari delle ASL per il potenziamento delle attività di controllo e per il coordinamento del piano residui.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 accertate dalla Regione sono stanziate nella spesa dell’esercizio successivo a quello in cui si accerta l’entrata e sono destinate alle finalità di cui ai precitati commi; le economie di spesa sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.

Art. 10.

(Anticipazione fondi sanitari)

1. La Regione è autorizzata ad anticipare una quota sino a euro 80.000.000,00 in termini di competenza, della maggior assegnazione per l’anno 2006.

Art. 11.

(Partecipazione alla Banca Popolare Etica)

1. Per l’attuazione della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata) è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di euro 51.640,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono iscritti nell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese in conto capitale) e sono coperti mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della dotazione dell’UPB 09012.

Art. 12.

(Trasformazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. L’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, istituito da Finpiemonte SpA, sulla base dell’incarico di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è trasformato in Agenzia regionale.

2. L’articolo 1 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Istituzione dell’organismo pagatore)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.

2. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

3. L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

4. Lo statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

5. Sono organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.

6. La dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

7. L’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

8. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura - Titolo I - Spese correnti).".

3. Alla data stabilita dalla Giunta regionale e comunque non oltre il 16 ottobre 2007, l’Agenzia subentra all’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA.

4. La regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA alla data del subentro è disposta con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Capo II.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE regionale 21 aprile 2006, n. 14 (LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2006)

Art. 13.

(Modifica dell’articolo 1 della l.r.14/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 14/2006, le parole: “A decorrere dall’anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: ”A decorrere dall’anno 2007".

2. Gli articoli 2 e 3 della l.r. 14/2006 sono soppressi.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2006, le parole: “A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2007".

Art. 14.

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2006)

1. L’ articolo 6 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba 0,50 euro al metro cubo;

d) minerali di I categoria ai sensi del r.d. 1443/1927 euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, la percentuale dovuta all’ente di gestione è pari al 15 per cento, da detrarre da quella dovuta alla Regione.

4. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.

5. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

6. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui ai commi 2 e 3 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, nel caso in cui l’esercente la cava o miniera sia tenuto al pagamento del diritto di escavazione, che non sia legato all’utilizzo di proprietà comunali.".

Art. 15.

(Modifica dell’allegato A del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 14/2006)

1. L’importo indicato nell’allegato A della l.r. 14/2006, con riferimento alla legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili) e iscritto nell’UPB 30012 (Politiche Sociali - Persona Famiglia Personale Socio Assistenziale - Titolo II - Spese in conto capitale) è ridotto come segue:

anno 2006 - 2.000.000,00;

anno 2007 - 3.000.000,00;

anno 2008 - 3.000.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono portati ad integrazione del rifinanziamento della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e sono iscritti nell’UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese in conto capitale).

Art. 16.

(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 12 della l.r.14/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del sistema sanitario regionale.".

Art. 17.

(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 14/2006)

1. Gli importi indicati all’articolo 15, comma 3, lettera a), della l.r. 14/2006 vengono così incrementati, con riferimento agli importi netti delle economie dovute alla cessazione, nel corso degli anni 2006 e 2007, di progetti dirigenziali finanziati con i fondi iscritti all’UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento Economico del Personale - Titolo I - Spese correnti):

euro + 48.000,00 per l’anno 2006;

euro + 654.400,00 per l’anno 2007.

2. Gli importi indicati all’articolo 15, comma 3, lettera b), della l.r. 14/2006, al netto degli oneri riflessi, vengono così incrementati anche in applicazione dell’articolo 4, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del 9 maggio 2006 - Comparto regioni - autonomie locali:

euro + 1.400.393,00 per l’anno 2006;

euro + 1.030.393,00 per l’anno 2007.

3. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 del bilancio pluriennale 2006 - 2008, annualità 2006 e 2007.

Art. 18.

(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 22 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Società in house)

1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi od ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione, all’interno del processo di riorganizzazione societaria della propria finanziaria regionale (Finpiemonte SpA), costituisce una società in house a capitale interamente posseduto da enti pubblici.

2. La riorganizzazione societaria di cui al comma 1 prevede la costituzione, attraverso la scissione da Finpiemonte SpA, e il mantenimento della medesima composizione del suo capitale sociale, di una nuova società alla quale, ferma nei suoi confronti l’applicabilità della disciplina di cui alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese), vengono affidati la gestione delle partecipazioni e il perseguimento degli altri scopi attualmente svolti da Finpiemonte SpA e non rientranti nelle finalità della società in house.

3. Le regole di funzionamento della società in house, i requisiti di professionalità richiesti all’organo gestionale e le relative modalità retributive nonchè la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;

b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;

c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

4. La Giunta regionale può trasferire alla società in house, tramite concessione, i poteri pubblicistici relativi alle attività di cui sopra.

5. La Regione esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;

c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;

d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità.

6. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

7. Purchè sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società in house ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l’assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.

8. La società in house deposita le risorse ad essa assegnate per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici di cui al comma 1 su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun strumento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione; per far fronte a temporanee esigenze di liquidità di singoli sottoconti o nelle more dell’accredito su singoli sottoconti delle somme liquidate dalle direzioni regionali, la società in house è autorizzata ad utilizzare la liquidità degli altri sottoconti da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della tesoreria della Regione.".

Art. 19.

(Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 32 della l.r.14/2006 è così sostituito:

“Art. 32 (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall’articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2007-2012, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all’ articolo 4 della l.r. 1/2000 (476 milioni di euro per l’anno 2007, 479 milioni di euro per l’anno 2008, 494 milioni di euro per l’anno 2009, 497 milioni di euro per l’anno 2010, 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 503 milioni di euro per l’anno 2012).

2. Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).”.

Capo III.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 20.

(Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 - Legge finanziaria per l’anno 2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 9/2004 è sostituito dai seguenti:

“1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie locali (ASL) e aziende sanitarie ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti) per un ammontare di euro 45.000.000,00 per il triennio 2005-2007.

1 bis. Le economie di spesa accertate sugli stanziamenti di cui al comma 1 sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.".

Art. 21.

(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004)

1. I termini stabiliti dal comma 10 dell’articolo 2 della l.r. 12/2004 sono prorogati al 31 dicembre 2007.

Art. 22.

(Integrazione dell’articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 - Norme in materia di bonifica e d’irrigazione)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 52, della l.r. 21/1999 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d’irrigazione, così come individuati all’articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione.”.

Art. 23.

(Modifiche della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 - Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 75/1995 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 bis (Soggetto coordinatore)

1. La Giunta regionale può incaricare l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione Piemonte (IPLA) o gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) della gestione dei servizi pubblici locali, del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative a iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, di cui alla l.r. 75/1995.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento.

3. Il soggetto coordinatore, di cui al comma 1, elabora un accordo di programma con gli enti locali riguardante un programma regionale di lotta alle zanzare, redatto secondo gli indirizzi di cui al comma 2.

4. Il programma regionale di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo di cui all’articolo 2 e il relativo preventivo di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, la quale provvede al relativo impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore secondo stati di avanzamento lavori. Il soggetto coordinatore provvede all’attuazione del programma di lotta, secondo le indicazioni contenute nell’accordo di programma, al versamento dei contributi ai soggetti sottoscrittori dell’accordo e a sostenere le spese delle attività svolte direttamente.".

2. L’articolo 9 della l.r. 75/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della legge è autorizzata la spesa di euro 7.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009 a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica - Prevenzione sanitaria - Titolo II - Spese in conto capitale).".

Art. 24.

(Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 - Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 17/1999 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le province, fermo restando la loro competenza sulla vigilanza dell’espletamento del servizio di cui alla lettera a) del comma 3, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati.”.

Art. 25.

(Norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari)

1. Per l’anno 2007 e 2008, l’importo del contributo di funzionamento dei Gruppi consiliari di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) iscritto nell’ambito dell’UPB 09001 (Bilanci e finanze - Spese del Consiglio regionale - Titolo I - Spese correnti) è complessivamente incrementato di euro 1.723.680,00 per ciascun anno.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è definita dall’Ufficio di Presidenza, sulla base delle esigenze manifestate dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. La copertura degli oneri di cui al comma 2 è disposta sulla base dell’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 26.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 novembre 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 312

- Presentato dalla Giunta regionale l’11 luglio 2006.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 12 luglio 2006 ed in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII e VIII il 20 luglio 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 27 ottobre 2006 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 7 novembre 2006, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 23 della l.r 7/2001 è il seguente :

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l’assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l’assestamento e’ subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui all’articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonche’ a quello dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresi’, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 10, comma 3.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 15/2006 è il seguente :

“Art. 3. (Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 1.570.000.000,00 di cui euro 450.000.000,00 relativi a mutui autorizzati, ma non contratti negli anni precedenti.

2. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.".


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 15 della l.r. 34/2004 è il seguente :

“Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie rese disponibili da beneficiari finali o da soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti dalle leggi abrogate ai sensi dell’articolo 16 o da fondi destinati al finanziamento di strumenti d’intervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento dell’abrogazione o dal momento di conclusione del DOCUP e nel rispetto delle norme di contabilità, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui all’articolo 17, comma 3.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a variare il bilancio di previsione con proprio atto amministrativo ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. La Giunta regionale, nell’ambito del programma previsto dall’articolo 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, può confermare l’assegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti d’intervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.".


Note all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 1. (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)

1. A decorrere dall’anno 2007, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è fissata al 5,25 per cento.".

- Il testo dell’articolo 7 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore della Regione, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo, è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub-concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).

3. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 2, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata.".


Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 15 della della l.r. 14/2006 è il seguente :

“Art. 15. (Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonchè le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle categorie, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

2. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2006 e 2007 i seguenti importi:

a) euro 4.860.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l’anno 2006;

b) euro 1.145.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l’anno 2007.

3.Gli importi di cui al comma 2 vanno ad incrementare:

a) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 2.257.000,00 per l’anno 2006;

2) euro 620.000,00 per l’anno 2007;

b) le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 1.400.000,00 per l’anno 2006;

2) euro 240.000,00 per l’anno 2007.

4. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e finanze Trattamento economico del personale Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 - annualità 2006 e 2007.".


Nota all’articolo 20

- Il testo dell’articolo 21 della l.r. 9/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 21. (Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilita’ civile delle ASL)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie locali (ASL) e aziende sanitarie ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell’unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie Titolo I spese correnti) per un ammontare di 45 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

1 bis. Le economie di spesa accertate sugli stanziamenti di cui al comma 1 sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.".

2. Il fondo e’ destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro ed 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l’importo di 500.000,00 euro per sinistro e’ a carico dell’impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione della presente legge, e’ demandato il compito di individuare:

a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;

b) i criteri e le modalita’ di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;

c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell’impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l’operativita’ del Fondo;

d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell’impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)

4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.".


Nota all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

(omissis)

“10.In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all’alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d’ufficio, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.”.

(omissis)


Nota all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 52 della l.r. 21/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata ,è il seguente :

“Art. 52. (Finanziamenti regionali per l’irrigazione)

1. A favore dei consorzi d’irrigazione, così come individuati all’articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l’acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all’acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all’articolo 5.

1 bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d’irrigazione, così come individuati all’articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione.".


Nota all’articolo 24

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 17/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Funzioni amministrative conferite alle Province)

1. E’ trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;

c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;

f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;

g) interventi per l’applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

h) interventi per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

i) interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera l bis);

l) interventi per l’applicazione di misure agro-ambientali, compresa l’agricoltura biologica;

m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;

n) rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto dei presidi fitosanitari;

o) attività relative ai servizi di supporto per l’incremento ippico, ivi compresa l’applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

p) interventi relativi all’attività agrituristica;

q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.

2. E’ attribuito alle Province, ai sensi dell’articolo 14 della l. 142/1990, l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni concernenti il controllo e l’immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;

b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;

c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;

d) autorizzazioni per l’istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;

e) autorizzazioni per la cattura, l’inanellamento e l’utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l’uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l’esercizio della piscicoltura agricola in risaia;

f) diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici;

g) attività ispettiva in materia di caccia e pesca, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

h) attività di promozione faunistica.

3. E’ inoltre delegato alle Province l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l’assistenza agli utenti di motore agricolo;

b) accertamento e controlli per l’applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;

c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) commissioni tecniche provinciali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

e) rilevazioni statistiche nazionali e regionali.

3 bis. Le province, fermo restando la loro competenza sulla vigilanza dell’espletamento del servizio di cui alla lettera a) del comma 3, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati.".


Note all’articolo 25

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 20/1981 è il seguente:

“Art. 1

4. Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall’Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all’ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all’ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d’intesa eventualmente stipulati in merito all’applicazione degli stessi. Per quanto attiene l’applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L’importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L’importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell’anno precedente e il gennaio dell’anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all’ex VII qualifica funzionale. E’ pertanto abrogato l’articolo 2 della l.r. 65/1994.

4bis. L’importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 e’ integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed e’ soggetto alla disciplina prevista dall’articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1.A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’ articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2.L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3.In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Note all’articolo 26

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Allegato A
(artt. 1 e 2)

Il formato PDF di questo Bollettino non è disponibile.
Rivolgersi in Redazione per la consultazione.