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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 88-4329
Approvazione criteri per la concessione ai Comuni di contributi per ladozione e lattuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per la promozione delle Banche del Tempo, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 - Accantonamento Euro 500.000,00 (CAP. 14591/06)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. di approvare i criteri per la concessione ai Comuni di contributi per ladozione e lattuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari come riportato nellallegato A) e per la promozione e sostegno delle Banche del Tempo, così come riportati nellallegato B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare, a maggiore specificazione dei criteri indicati allart. 5 - comma 3 della L.R.6/4/1995, gli Orientamenti ai Comuni per lelaborazione del Piano di Coordinamento degli Orari indicati nellallegato 1) parte integrante e sostanziale dellatto;
3. di confermare alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega i compiti relativi alla emanazione del bando e ladozione di tutti gli atti conseguenti e necessari, il coordinamento del gruppo di lavoro per quanto concerne lesame delle richieste di contributo per i P.C.O. e loro progetti attuativi ed infine lesame delle richieste di contributo per la promozione ed il sostegno delle Banche del Tempo;
4. di determinare, per quanto attiene alladozione dei P.C.O. ed ai progetti attuativi, lentità di ogni singolo contributo nella misura massima del 60% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro limporto massimo di euro 50.000,00, stabilendo la graduatoria secondo il punteggio indicato nei criteri come individuati nellallegato A di cui al punto 1);
5. di determinare, per quanto riguarda le Banche del Tempo, il contributo nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro il limite di euro 3.500,00 prevedendo un incremento del suddetto limite pari al 20%,fino ad un massimo di euro 4.200,00 per quelle banche che ricadano nelle condizioni indicate nellallegato B di cui al punto 1);
6. di fissare, per lanno in corso, quale termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo il 29 dicembre 2006;
7. di finalizzare le risorse di cui al successivo punto 8) ripartendole nella misura del 60% per il finanziamento dei P.C.O. e del 40% per il finanziamento delle Banche del Tempo, disponendo che le risorse non impiegate risultanti dal predetto riparto, possano essere utilizzate per luna o per laltra delle destinazioni previste;
8. di far fronte alla spesa complessiva, pari a euro 500.000.00, mediante accantonamento dei fondi sul cap 14591 del bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità. (Acc. n. 101695).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
Criteri per la concessione ai Comuni di contributi regionali per ladozione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per il finanziamento di progetti attuativi di Piani approvati, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53.
OGGETTO E FINALITA DEL CONTRIBUTO
La Regione Piemonte in attuazione dellart. 4 della L.R. 6/4/1995, n. 52 e dellart. 22 e seguenti della legge 8/3/2000, n. 53, intende concedere ai Comuni, contributi volti a perseguire le seguenti finalità :
A. Per la predisposizione del Piano di coordinamento degli orari
con lobiettivo di definire e sperimentare politiche, strategie e linee dazione per promuovere il coordinamento dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, da approvarsi dal Consiglio Comunale per la determinazione del Piano di coordinamento degli orari
B. Per progetti attuativi di Piano territoriale degli orari
con lobiettivo di definire e strutturare interventi e servizi per il coordinamento e larmonizzazione dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, in attuazione di un Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio Comunale.
BENEFICIARI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare istanza per i contributi di cui trattasi, i Comuni singoli o associati, nelle forme di cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, entro il 29 dicembre 2006.
I Comuni, per la definizione dei Piani di Coordinamento degli Orari ed i progetti attuativi dovranno attenersi a quanto previsto allart. 5 -comma 3 della L.R. 52/1995 e agli orientamenti di cui allallegato 1)
.Per quanto concerne il loro contenuto progettuale dovranno emergere i seguenti elementi:
- chiarezza nellanalisi dei bisogni, nellindividuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni,
- indicazione di strumenti e metodologie adottate per la definizione del progetto (ricerche, indagini, rilevazioni statistiche, piani e documenti di programmazione approvati, partecipazione a reti e programmi comunitari,ecc.);
- previsione degli strumenti di informazione e comunicazione a supporto del progetto, sia questo il Piano oppure un progetto attuativo;
- coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di soggetti pubblici, privati, comitati ,associazioni, parti sociali, organismi di parità, ecc.;
ENTITA DEL CONTRIBUTO
I contributi erogati ai sensi delle leggi sopra indicate, non sono cumulabili con altri benefici finanziari concessi dalla Regione per le medesime iniziative.
I contributi sono stabiliti nella misura del 60% delle spese ritenute ammissibili e come più avanti indicato.
Il contributo massimo concedibile è pari euro 50.000,00.
Per quanto si riferisce a progetti attuativi del Piano di Coordinamento degli Orari da parte dellEnte, è consentita la presentazione di domanda per il finanziamento di un solo progetto
E ammessa la possibilità di cofinanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dallEnte richiedente
SPESE AMMISSIBILI
Ai fini della partecipazione al contributo, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
* spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati allelaborazione dei piani o dei progetti purché strettamente attinenti alla realtà territoriale oggetto dellintervento;
* spese relative allorganizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti o associazioni coinvolti nel progetto (ivi comprese le spese di segreteria ed escluse quelle relative a rinfreschi, coffee-break e similari);
* spese di consulenza per la stesura del piano o del progetto attuativo;
* spese di pubblicizzazione del Piano o progetto attuativo;
* spese per la formazione del personale dipendente coinvolto nella realizzazione degli interventi previsti;
* per ogni voce di spesa, indicazione del costo orario del personale dipendente eventualmente coinvolto;
* acquisto di software e servizi informatici per lacquisizione, la gestione e lelaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;
* altre spese strettamente attinenti.
Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
VALUTAZIONE DOMANDE
L analisi e la valutazione delle domande di contributo presentate, corredate dalla documentazione richiesta, sono effettuate dal gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con DGR n. 15 - 24687 del 1 giugno 1998 e DGR n.4 -6062 del 23 maggio 2002.
In caso di richiesta di chiarimenti sulla domanda presentata il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà fornire risposta pena lesclusione dal bando.
PRIORITA E GRADUATORIA
Ai fini dellassegnazione dei contributi, sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite dal comma 4 dellart.28 della Legge 8 marzo 2000, n.53 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dellart. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n, 52, sarà formulata una graduatoria unica per ladozione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per lattuazione di un progetto di Piano già approvato, previa attribuzione di un massimo di 10 punti, così suddivisi:
a. - per quanto concerne ladozione dei P.C.O:
* Comuni in forma associata- punti 5;
* lett. a) qualificazione e integrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) e loro Varianti sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche nonché dei servizi commerciali - punti 2
* lett. b) - loro diffusione territoriale, accessibilità e adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni punti 2
- Interventi attuativi degli accordi di cui allart. 25, c° 2 della L. 53/2000 - punti 1
b. - per quanto concerne lattuazione di progetti :
- Comuni in forma associata- punti 5;
- Progetti presentati dai Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per lattuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza - punti 2;
- Interventi attuativi degli accordi di cui allart. 25, c° 2 della L. 53/2000 - punti 2
- introduzione di procedure informatizzate multifunzionali con inserimento di dati di interesse generale estrapolati dai progetti attuativi del PCO già attuati punti 1
A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda dellEnte singolo o degli Enti associati con il maggior numero di abitanti
Il Direttore Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, provvederà, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, con apposita determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, alla quantificazione ed alla concessione dei contributi nei limiti dei fondi disponibili.
Nelleventualità che i suddetti fondi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze in graduatoria, si provvederà alla concessione del contributo sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
EROGAZIONE CONTRIBUTO
Lerogazione del contributo sarà disposta come di seguito indicato:
- anticipo 50% entro 90 giorni dalla presentazione dellattestazione da parte del legale rappresentante dellEnte richiedente, delle modalità di finanziamento della quota a proprio carico.
- saldo 50% entro 60 gg. dal ricevimento della deliberazione dellOrgano Comunale competente di adozione del Piano o relativa al progetto attuato, unitamente al rendiconto analitico di tutte le spese sostenute per la realizzazione di cui trattasi, sottoscritto dal Responsabile della Struttura competente.
RISPETTO TERMINI - RENDICONTAZIONE E REVOCA CONTRIBUTO
Con provvedimento adottato dal Dirigente regionale competente sarà disposta la revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
a) qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di Coordinamento degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto del piano medesimo e comunque non superiore ad anni 2 dalla erogazione del contributo, eventualmente prorogabile, su motivata richiesta, di un ulteriore anno;
b) qualora il Comune o i Comuni beneficiari, nel caso di progetto attuativo del Piano, non diano avvio allattuazione, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, con obbligo di darne comunicazione alla Direzione Regionale Affari Istituzionali. Il termine per la conclusione dei lavori non potrà essere superiore a 2 anni dallavvio;
Tali ipotesi comporteranno la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione stessa alla data di restituzione.
Allegato B
Criteri per la concessione ai Comuni di contributi per la promozione e il sostegno delle Banche del Tempo, ai sensi della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.
OGGETTO E FINALITA DEL CONTRIBUTO
La Regione Piemonte, in attuazione degli artt. 27 e 28 della Legge 8/3/2000, n. 53 e 43 della L.R.8/1/2004, n.1 intende concedere, contributi per sostenere e promuovere la costituzione di Banche del Tempo, articolate anche in sportelli, con il fine di favorire lo scambio di servizi di vicinato, lutilizzo di servizi della città ed il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire lestensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.
BENEFICIARI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare istanza per i contributi di cui trattasi, i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, entro il 29 dicembre 2006.
E ammessa la possibilità da parte dei Comuni, di presentare richiesta di contributo anche per più banche o sportelli costituiti nel proprio territorio
ENTITA DEL CONTRIBUTO
I contributi erogati ai sensi delle leggi sopra indicate non sono cumulabili con altri benefici finanziari concessi dalla Regione per le medesime iniziative.
Lentità del contributo viene stabilita nel 80% dei costi ritenuti ammissibili con riferimento alle voci di spesa indicate alla voce Spese ammissibili e comunque per un massimo di euro 3.500,00
ULTERIORE INCENTIVO PER LE BANCHE DEL TEMPO
- Per quanto concerne le Banche del Tempo previste o situate presso:
* scuole
* case di riposo
* oratori
* centri di aggregazione (circoli ricreativi, associazioni, proloco, luoghi di incontro per giovani, internet-point,ecc))
con lobiettivo di favorire:
* percorsi di inclusione per donne immigrate, adolescenti in difficoltà, disabili motori e sensoriali
* sviluppo e sostegno dellimprenditoria
* contrasto alla solitudine
* collaborazione per la predisposizione e lattuazione dei Piani di Zona di cui allart. 17 della l.r. 8 Gennaio 2004, n. 1.
Limporto del contributo, come sopra determinato, è incrementato del 20% fino ad un massimo di Euro 4.200,00
SPESE AMMISSIBILI
Ai fini della partecipazione al contributo, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
* spese riconducibili a ricerche e indagini sul territorio finalizzate allanalisi dei bisogni presenti nella realtà locale;
* spese relative allattività di promozione, comunicazione e informazione , ivi comprese le spese relative allorganizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti o associazioni coinvolti; (escluse le spese relative ai rinfreschi, coffee-break e similari);
* spese per attività di coordinamento e tutoraggio da parte di Banche gìà costituite a favore di Banche da costituire;
* spese per interventi a cura di Banche o Sportelli che possano configurarsi come attività di coinvolgimento della collettività per favorire linterscambio di esperienze
* spesa acquisto attrezzature o quota di ammortamento annuale di beni strumentali dati in comodato duso alle Banche del Tempo operanti sul territorio di riferimento.
* locazione figurativa o reale annuale dei locali messi a disposizione dallEnte;
* spese attività di formazione e aggiornamento dei soci delle Banche del Tempo già costituite ed operanti;
* spese per attività di formazione preventiva rivolta a personale dipendente dellente locale per lorganizzazione della istituenda Banca del Tempo, nel limite massimo di euro 500,00;
* spese per il personale dipendente dallEnte locale eventualmente utilizzato per la banca o sportello costituiti dallEnte locale medesimo, con indicazione dellattività svolta, delle ore prestate e del costo orario;
* spese per il personale dipendente dallEnte locale eventualmente utilizzato per lavvio di banche o sportelli promossi da Associazioni, con indicazione dellattività svolta, delle ore prestate e del costo orario;
Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
VALUTAZIONE DOMANDE
Listruttoria e la valutazione delle domande presentate, che dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta saranno effettuate dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega. In caso di richiesta di chiarimenti sulla domanda presentata, il richiedente entro 15 giorni, dal ricevimento della richiesta, dovrà fornire risposta pena lesclusione dal bando.
Al termine dellistruttoria e delle valutazioni sarà predisposta la graduatoria delle istanze ammesse a contributo, con lindicazione per ciascuna dellimporto concesso.
PRIORITA
Ai fini dellassegnazione del contributo, verrà data priorità:
1. alle domande presentate dalle Associazioni di Comuni costituite ai sensi del Titolo II- Capo IV e Capo V - del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, così come stabilito dal comma 4 dellart. 28 della legge 8 Marzo 2000, n. 53;
2. alle domande presentate da singoli Comuni con un maggior numero di abitanti.
GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà approvata con determina dirigenziale entro 180 gg. dal termine di scadenza di presentazione delle domande e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
EROGAZIONE CONTRIBUTO
Lerogazione del contributo sarà disposta in unica soluzione, entro 90 giorni dalla presentazione dellattestazione da parte dell Ente richiedente delle modalità di finanziamento della quota non coperta da contributo regionale.
RISPETTO TERMINI - RENDICONTAZIONE E REVOCA CONTRIBUTO
Con provvedimento adottato dal Dirigente regionale competente sarà disposta la revoca del contributo concesso qualora, non sia provveduto, entro un anno dalla erogazione, alla trasmissione alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, di copia degli atti deliberativi o dirigenziali assunti, nonché della rendicontazione analitica di tutte le spese indicate nel preventivo e sostenute per lattuazione dei programmi descritti nella relazione allegata alla richiesta di contributo per la banca del tempo, sottoscritta dal Responsabile della Struttura competente.
Tale ipotesi comporterà la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione stessa alla data di restituzione.
Allegato 1)
Orientamenti ai Comuni per lelaborazione del P.C.O
A) I Comuni per la definizione del PCO, dovranno attenersi ai criteri di cui allart. 5 della L. R. 52/95 ed in particolare:
1) Riguardo agli orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dallarticolo 22 della L. 724/94 circa larticolazione dellorario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per lesigenza di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con lutilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione dellorario previsti dai contratti di lavoro collettivi.
2) Nellambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per lapertura al pubblico dei servi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.
3) Per quanto concerne il punto c) dellarticolo 5 dovrà essere garantita la piena e completa attuazione della L. 241/90, prevedendo in particolare lintroduzione di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.
4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni devono uniformarsi ai principi e criteri indicati nella L.R. 28 del 12/11/1999 e s.m.i., Capo IV - artt. 8 e 9 e nelle relative disposizioni regionali di attuazione di cui alla D.C.R. n. 412-5585 del 16 febbraio 2005 Criteri per lindividuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione dellorario delle attività commerciali e, con specifico riferimento al commercio su area pubblica, alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".
Si applicano le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 42-29532 del 1 marzo 2000: L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte per lattuazione del D.Lgs. 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione, con esclusione di quelle aventi natura esclusivamente transitoria.
I Comuni dovranno inoltre tener conto delle esigenze di coordinamento ed attuazione delle norme in materia di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) e di Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R), secondo quanto previsto dallart. 18 - comma 1 - lett. a) della L.R.28/1999 e dagli artt. 18 e 19 della D.C.R.563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R.347-42514/2003. Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per linsediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.
5) Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla L.R. 31 maggio 2004 n. 14 ed alla D.G.R. n. 57-14407 del 20-12-2004 Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
6) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con limpiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minore impatto inquinante. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con limpiego di mezzi idonei al trasporto. I Comuni che devono dotarsi del Piano Urbano del traffico, dovranno prevedere allinterno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato secondo il diverso momento di fruizione, nellarco della giornata, del territorio urbano.
7) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne unampia fruizione mediante laumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dellanno;
8) I Comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dellinterrelazione dei P.C.O. con la pianificazione comunale e, in particolare:
* dei PRG e loro varianti;
* dei recenti strumenti di intervento denominati Programmi Complessi, quali ad esempio:
- Programmi integrati di intervento (Pii),
- Programmi di recupero urbano (PRU),
- Programmi di riqualificazione urbana (PRIU),
- Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST),
- Programmi di riabilitazione urbana,
- Programmi innovativi in ambito urbano,
- Programmi di qualificazione urbana(P.Q.U.),
- Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.),
- Programmi di iniziativa comunitaria URBAN ed INTERREG,
- Patti Territoriali, Contratti di quartiere (CDQ), dArea e Patti di Pianificazione.