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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

Codice 18.2
D.D. 25 ottobre 2006, n. 207

Legge 5/8/1978 n. 457, art.3, comma 1, lettera r-bis), Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata e legge 5/4/1992 n. 104, art.31, comma 2, Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle persone handicappate. Contributi pubblici per soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap. Assegnazione dei finanziamenti agli Enti attuatori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di assegnare agli Enti attuatori il finanziamento ammissibile concesso con la determinazione dirigenziale n. 181 del 4 ottobre 2006, allegato 1 e allegato 2, ai sensi della legge 5/08/1978 n. 457, art. 3 comma 1, lettera r-bis), e legge 5/04/1992 n. 104, art. 31, comma 2, per gli interventi atti a soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap.

L’importo complessivo assegnato a ciascun Ente attuatore, fermo restando il finanziamento ammissibile per ciascun intervento individuato, risulta essere il seguente:

- graduatoria riferita all’anno 2004 (allegato 1 alla determinazione n. 181 del 4 ottobre 2006)

- A.T.C. di Torino euro 1.387.800,00

- A.T.C. di Alessandria euro 25.800,00

per un importo complessivo pari a euro 1.413.600,00

- graduatoria riferita all’anno 2005 (allegato 2 alla determinazione n. 181 del 4 ottobre 2006)

- A.T.C. di Torino euro 1.818.550,00

- A.T.C. di Asti euro 180.194,00

per un importo complessivo pari a euro 1.998.744,00

2) di confermare, così come indicato al punto 5) dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2008 del 22 gennaio 2001, che gli interventi saranno attuati ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento regionale di attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di cui al D.P.G.R. n. 1522 del 4 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 12/04/1995 e s.m.i.. Per quanto riguarda i criteri per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti dei fondi attribuiti si fa riferimento alla D.G.R. n. 1-4297 del 5/11/2001;

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i. che gli Enti attuatori finanziati di cui al precedente punto 1) devono pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento Regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo