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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 19-4095

Legge 5.8.1978, n. 457. Criteri ed indirizzi per la cessione in proprieta’ o il cambio di destinazione d’uso degli alloggi realizzati dai Comuni in regime di edilizia agevolata. Modalita’ per la restituzione dei contributi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di stabilire, per la cessione in proprietà o il cambio di destinazione d’uso degli alloggi recuperati dai Comuni in regime di edilizia agevolata e per l’eventuale restituzione dei contributi statali e regionali concessi i seguenti criteri e modalità:

- interventi con mutui agevolati in corso.

Nel caso in cui la cessione riguardi alloggi con mutui agevolati ancora in corso e gli acquirenti siano in possesso dei requisiti soggettivi, i contributi statali che il Comune deve restituire sono pari alla differenza tra i contributi erogati per gli alloggi destinati alla locazione e quelli destinati alla proprietà. Il tasso a carico dell’acquirente è stabilito in base alla fascia reddituale della famiglia. In presenza di alloggi liberi si procede all’individuazione degli acquirenti, in possesso dei requisiti soggettivi per l’agevolata in proprietà, mediante bando pubblico.

Qualora siano stati erogati contributi integrativi ai sensi della legge regionale n. 28 del 17/5/1976 gli stessi devono essere interamente restituiti.

Nel caso in cui gli alloggi siano ceduti a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi per accedere all’edilizia agevolata o pur restando di proprietà comunale non siano più utilizzati per edilizia residenziale agevolata il Comune deve restituire tutti i contributi statali e regionali erogati.

Il Comune con propria deliberazione deve richiedere alla Regione l’autorizzazione al cambio della destinazione d’uso degli alloggi, dando ampia motivazione sulla scelta operata in ordine al fabbisogno di edilizia residenziale agevolata in locazione presente nel proprio territorio ed alle mutate esigenze d’uso dell’immobile. Con il medesimo provvedimento il Comune deve richiedere l’ammontare dei contributi da restituire.

La Regione con specifico provvedimento dirigenziale rilascia l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso indicando altresì ammontare dei contributi agevolati da restituire.

Il Comune deve restituire i contributi e nel caso in cui gli alloggi siano ceduti a cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per accedere all’edilizia agevolata in proprietà deve trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti, ai sensi del vigente regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23/6/1994, al fine del rilascio dell’attestato regionale.

I rogiti notarili dovono essere trasmessi alla Regione entro 60 giorni dalla stipula, con allegato il relativo attestato sul possesso dei requisiti soggettivi. Nel primo quinquennio, dalla data di stipula del rogito notarile, tali alloggi possono essere alienati o locati solo previa autorizzazione del Comune, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come indicato nella delibera della Giunta Regionale del 27/10/1997 n. 29-22829 “Criteri per l’autorizzazione all’alienazione o locazione nel primo quinquennio dall’acquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica”.

- Interventi con mutui agevolati scaduti.

I Comuni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310 convertito dalla legge 22/12/1990, n. 403, possono alienare il patrimonio di edilizia residenziale agevolata destinato alla locazione per far fronte alla realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati dalla legge stessa.

La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che hanno avuto regolare assegnazione e ne fanno uso legittimo. Gli atti di compravendita devono essere inviati in Regione entro 60 giorni dalla stipula.

Qualora il valore dell’alienazione sia pari o superiore ad euro 258.228,45 (ex L. 500milioni), il 50% del ricavato dei proventi deve essere destinato ad interventi di edilizia economica popolare, pena l’esclusione dai futuri programmi regionali e nazionali sulla materia per i successivi nove anni decorrenti dagli atti di compravendita.

Il Comune deve trasmettere alla Regione la propria deliberazione contenente i seguenti elementi:

a) le motivazioni sulle scelte operate in ordine al fabbisogno di edilizia residenziale agevolata in locazione presente nel Comune ed alle mutate esigenze d’uso dell’immobile;

b) il rispetto dell’uso dei proventi per le finalità di cui al comma 1 art. 3 della legge 31/10/1990, n. 310 convertito con Legge 22/12/1990, n. 403;

c) il vincolo a destinare il 50% dei proventi della vendita agli interventi di edilizia economica popolare, nel caso in cui il valore dell’alienazione sia pari o superiore a euro 258.228,45;

d) l’impegno a non partecipare a futuri programmi regionali e nazionali di finanziamento per l’edilizia pubblica, per i successivi 9 anni decorrenti dagli atti di compravendita, nel caso in cui non sia dato corso a quanto previsto alla precedente lettera c).

I Comuni possono altresì utilizzare gli alloggi di edilizia agevolata per scopi socio-assistenziali, in tale caso il Comune dovrà trasmettere copia della deliberazione comunale contenente le motivazioni del cambio della destinazione d’uso e l’indicazione delle date di scadenza dei mutui agevolati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)