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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

Codice 14.3
D.D. 3 ottobre 2006, n. 658

Formazione forestale. Approvazione linee guida riguardanti: 1. La descrizione di profili formativi per competenze, relativi alle qualifiche professionali standard di Istruttore forestale e relative specializzazioni; 2. Le modalita’ di certificazione degli esiti finali e di rilascio dei relativi attestati di qualifica professionale e specializzazione

Visti:

* il D. Lgs. n. 227/01 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che all’art. 12 (Ricerca, formazione e informazione) prevede siano le Regioni a curare la formazione degli addetti che a vario titolo operano nel settore forestale;

* la D.G.R. n. 67-14696 in data 31 gennaio 2005 (Istruttori Forestali della Regione Piemonte. Istituzione dell’Albo Regionale. Previsione di spesa per la formazione per l’anno 2005-2006) che individua i profili per competenze, le modalità di certificazione degli esiti finali e del rilascio delle conseguenti attestazioni;

* la D.G.R. n. 121-15125 in data 17 marzo 2005 di approvazione delle “linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica di Istruttore Forestale”, in accordo con il Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale;

* la D.G.R. n. 31-2363 in data 13.03.2006 di integrazione delle citate linee guida inserendo nell’elenco delle specializzazioni quella dell’Istruttore forestale Capo Corso;

considerati gli esiti della collaborazione tra i Settori regionali Gestione Attività Strumentali per l’Economia Montana e le Foreste e Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale, supportati da esperti nelle specifiche materie, che hanno portato all’individuazione dei profili professionali, alla definizione delle condizioni generali per la messa in opera delle iniziative formative ed alla descrizione per competenze dei profili individuati, ponendo le basi per la progettazione dei percorsi formativi e per il rilascio delle certificazioni finali;

dato atto che la D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 definisce le modalità:

* di descrizione delle qualifiche professionali e dei relativi attestati, considerandoli standard nel momento della loro registrazione con tale dicitura sul “sistema informativo integrato della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro”;

* di inserimento e di modificazione del modello standard di attestato, con l’aggiunta delle indicazioni specifiche per le parti che lo distinguono e caratterizzano;

considerato pertanto necessario approvare, in accordo con il Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale:

* la registrazione delle qualifiche professionali standard sul “sistema informativo integrato della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro”, la descrizione degli standard formativi minimi del profilo formativo e i relativi modelli tipo di attestato per le qualifiche professionali:

a) di base per Istruttore forestale di Abbattimento e Allestimento;

b) di specializzazione di cui al punto a) per Istruttore forestale di Esbosco per Via Terrestre;

c) di specializzazione di cui al punto a) per Istruttore forestale di Tree-Climbing;

d) di specializzazione di cui al punto a) per Istruttore forestale Capo Corso;

e) di base per Istruttore forestale di Ingegneria Naturalistica;

* le “Linee guida contenenti le modalità di certificazione degli esiti finali e di rilascio degli attestati di qualifica professionale per istruttore forestale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii.” di cui all’Allegato A, parte integrante della presente determinazione;

* ritenuto inoltre opportuno prevedere la sostituzione della previsione normativa posta in calce al modello standard di attestato di qualifica con la seguente: “Il presente Attestato è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dell’art. 12 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, della D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii).

ritenuto necessario adeguare le attestazioni di qualifica rilasciate a partire dall’anno 2002 in funzione della D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e della presente Determinazione;

I DIRIGENTI

visti:

* gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/01;

* l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

determinano

1. di approvare, in accordo con il Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale:

* la registrazione delle qualifiche standard sul “sistema informativo integrato della Direzione regionale Formazione Professionale e Lavoro”, la descrizione degli standard formativi minimi del profilo formativo e i relativi modelli tipo di attestato per le qualifiche:

a) di base per Istruttore forestale di Abbattimento e Allestimento;

b) di specializzazione di cui al punto a) per Istruttore forestale di Esbosco per Via Terrestre;

c) di specializzazione di cui al punto a) per Istruttore forestale di Tree-Climbing;

d) di specializzazione di cui al punto a) per Istruttore forestale Capo Corso;

e) di base per Istruttore forestale di Ingegneria Naturalistica;

* l’allegato A: “Linee guida contenenti le modalità di certificazione degli esiti finali e di rilascio degli attestati di qualifica professionale per istruttore forestale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii.”, parte integrante della presente determinazione;

2. di prevedere la sostituzione della previsione normativa posta in calce al modello standard di attestato di qualifica con la seguente: “Il presente Attestato è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dell’art. 12 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, della D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii);

3. adeguare le attestazioni di qualifica rilasciate a partire dall’anno 2002 in funzione della D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e della presente Determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e dell’art. n. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Anna Totolo

Il Dirigente responsabile
Carlo Torrengo

Allegato A

LINEE GUIDA CONTENENTI LE MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI FINALI E DI RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER ISTRUTTORE FORESTALE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e s.s.mm.ii..

1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La nomina della Commissione compete alla Direzione Economia Montana e Foreste.

Con congruo anticipo rispetto al termine delle lezioni (almeno 30 giorni prima) il soggetto gestore del corso deve chiedere l’istituzione della commissione esaminatrice alla Direzione Economia Montana e Foreste.

La commissione è così composta:

a) un Dirigente della Direzione competente (o suo delegato) in qualità di presidente ed un sostituto della Direzione stessa;

b) tre esperti nelle materie indicate nel programma individuati, di norma, tra i docenti del corso;

c) ove richiesto dalla Direzione Economia Montana e Foreste, un esperto in didattica della Direzione Formazione Professionale - Lavoro;

Svolge funzione di segretario verbalizzante un soggetto individuato dal gestore del corso.

La Direzione regionale nominante può designare uno o più esperti di propria fiducia in alternativa e sostituzione di quelli previsti al punto c).

2. PROVE FINALI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

2.1 Candidati ammessi a sostenere le prove finali

Sono ammessi all’esame finale di qualifica - specializzazione gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore di corso.

2.2 Descrizione modalità verifica

Le prove d’esame rappresentano un momento di sintesi del programma formativo svolto, sono in sintonia con la realtà professionale di riferimento e vengono realizzate simulando ambienti e situazioni emblematiche dell’esercizio dell’attività professionale.

I criteri fondamentali a cui ci si attiene in fase di valutazione sono quelli di:

* integrare gli obiettivi della prova pratica con quelli della prova teorica;

* analizzare, non tanto le conoscenze culturali delle diverse discipline, ma le competenze teorico - pratiche connesse alla professionalità da conseguire;

* valutare globalmente la professionalità del candidato, non solo in fase di esame finale, ma anche in base all’andamento emerso durante il percorso formativo (crediti valutativi acquisiti).

A) PROVA TEORICA - PROGRAMMATORIA (prova scritta)

Ha lo scopo di verificare gli obiettivi ed i contenuti culturali in relazione alla:

* conoscenza dei principali aspetti normativi, tecnici ed organizzativi relativi all’attività di istruttore;

* preparazione culturale del candidato dal punto di vista comunicativo, tecnico, giuridico e scientifico.

Riguarda inoltre la programmazione di una lezione tipo che, successivamente, può essere oggetto della stessa prova tecnico - operativa.

B) PROVA TECNICO-OPERATIVA (prova pratica)

E’ finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche e comunicative previste ed il possesso dei comportamenti relazionali ritenuti adeguati alle diverse situazioni professionali.

Ogni allievo sostiene una prova sorteggiata.

Le prove pratiche verranno eseguite direttamente in situazione reale.

C) COLLOQUIO

Verte su contenuti esperienziali, sulle materie oggetto del corso, sul lavoro d’esame, sulla discussione dell’esperienza formativa e sul possesso delle conoscenze tecniche professionali non sondate dalle precedenti prove.

Ha in oltre l’obiettivo di verificare il livello di padronanza linguistico - lessicale, la chiarezza espositiva e le capacità assertivo - comunicative.

Il colloquio può essere integrato nella prova tecnico - operativa.

D) CREDITI VALUTATIVI

L’utilizzo della scheda di rilevazione dei crediti valutativi è obbligatoria per tutti i corsi e incide per il 20% sulla valutazione complessiva dell’esame.

2.3 Valutazione Finale

Il punteggio finale è costituito da una sommatoria dei punteggi relativi ai diversi compiti.

Le valutazioni massime per ogni prova sono così determinate:

* 20/100 per la prova teorica - programmatoria (prova scritta);

* 40/100 per la prova tecnico - operativa (prova pratica);

* 20/100 per il colloquio;

* 20/100 per i crediti valutativi.

L’idoneità si consegue con un punteggio minimo di 60/100.

3. ATTESTATO DI QUALIFICA E SPECIALIZZAZIONE

Ai candidati che risultano idonei è rilasciato un attestato di qualifica.

Tale attestato, predisposto dal soggetto formatore sul modello base di attestato di qualifica ed integrato dalle seguenti specifiche previsioni normative (“rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dell’art. 12 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, della D.G.R. n. 67-14696 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii”) è rilasciato dalla Direzione Economia Montana e Foreste.

L’attestato è gravato dall’imposta di bollo prevista per le certificazioni pubbliche.

4. GETTONI DI PRESENZA GIORNALIERA CORRISPOSTI AI MEMBRI COMPONENTI LE COMMISSIONI D’ESAME

Il trattamento normativo ed economico dei componenti la Commissione d’esame è disciplinato dalla L.R. n. 44/97.