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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

Codice 24
D.D. 18 settembre 2006, n. 242

Art.13 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e decreto Ministro della Salute di concerto con Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in data 21 marzo 2006, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte”. Comune di Sant’Antonino di Susa (TO), acqu. fraz. Vignassa - Deroga per il parametro arsenico

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Il Sindaco del Comune di Sant’Antonino di Susa (TO), può consentire all’Ente gestore dell’acquedotto del territorio comunale la distribuzione di acqua destinata al consumo umano per la frazione Vignassa, con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 µg/l previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.lgs. 31/01, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

b) La deroga di cui sopra può essere consentita per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento, previsti nel piano d’intervento citato in premessa e comunque non potrà superare il termine massimo attualmente fissato nel 31 dicembre 2006, indicato nel decreto interministeriale in data 21 marzo 2006.

c) A norma dell’art. 1, comma 4, del decreto interministeriale in data 21 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 150 del 30 marzo 2006, la deroga di cui alle lettere a) e b), non si applica alle industrie alimentari.

d) Entro il 30 novembre 2006 il gestore dell’acquedotto è tenuto a presentare all’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese di cui alla l.r. n. 13/97, all’Azienda Sanitaria Locale e alle Direzioni regionali n. 27 “Sanità Pubblica” e n 24 “Pianificazione delle Risorse Idriche”, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati conseguiti.

e) L’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese e il Sindaco di Sant’Antonino di Susa, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Collegno, sono tenuti, a dare adeguata informazione alla popolazione interessata del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.

f) L’Ente gestore dell’acquedotto è, in ogni caso, tenuto ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio