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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 476 del 21 settembre 2006. Progetto di derivazione idroelettrica dal torrente Grana nel Comune di Castelmagno. Proponente: F.I.E. Fulcheri Idroelettrica S.n.c., con sede in Chiusa Pesio, Regione Gambarello. Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 l.r. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nelle quattro Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta a seguito delle modificazioni progettuali pervenute, su richiesta dell’autorità competente, in data 06.04.2005 con prot.n. 18204, e nel rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti nell’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

- considerato inoltre che per quanto riguarda l’impianto indicato in progetto “Chiappi-Chiotti-Campomolino” il proponente risultava già titolare della concessione a derivare a seguito di istruttoria iniziata antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 40/98 e s.m.i.;

è emersa la compatibilità ambientale dell’impianto di derivazione in progetto.

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 21 dicembre 2004, del 10 gennaio 2006, del 22 febbraio 2006 e del 1° agosto 2006, così come sopra esplicitato;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto presentato da parte del Sig. Fulcheri Giovanni Franco, per conto della F.I.E. Fulcheri Idroelettrica S.n.c., con sede in Chiusa Pesio, Regione Gambarello, così come risultante a seguito delle modificazioni progettuali presentate dal proponente con nota pervenuta in data 06.04.2005 con prot. n. 18204, in quanto la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di derivazione così come proposto e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, pare compatibile con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudica in modo significativo né permanente l’integrità;

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Deve essere eliminata la presa prevista in località Chiotti; realizzando solo quella in località Chiappi, evitando così di creare un secondo sbarramento a meno di un chilometro di distanza e migliorando significativamente il grado di mitigazione dell’impatto dell’opera (l’apporto dei rii laterali non più captati renderebbe accettabile l’impatto sull’ecosistema del torrente Grana).

b. È stabilito per il proponente l’obbligo, in sede di elaborazione del progetto esecutivo, di ricomprendere nello stesso anche un rilievo fotografico e topografico di dettaglio dei luoghi, idoneo a consentire al Settore Regionale decentrato OO.PP. di Cuneo di individuare il ciglio di sponda e - conseguentemente - di verificare il rispetto della distanza di 10 metri fra quest’ultimo e la centrale ed il relativo scarico, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 96 lett. f del R.D. citato. Il proponente dovrà presentare detto progetto esecutivo anche al Settore Regionale OO.PP. che, esaminata la documentazione, dovrà esprimersi in modo definitivo circa il rilascio dell’ autorizzazione idraulica di competenza ex R.D. 523/1904 e s.m.i., vincolante ai fini del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Castelmagno.

c. E’ altresì stabilito per il proponente l’obbligo di elaborare e presentare al Settore provinciale Viabilità un rilievo di dettaglio di tutti i punti della viabilità interessati dalla posa della condotta, ritombamento, rifacimento manto stradale...ecc; recependo le prescrizioni formulate in merito dal predetto Settore nel corso della Conferenza dei Servizi del 1° agosto 2006.

d. Considerato che il torrente Grana è inserito tra i corpi idrici significativi, e pertanto soggetto al raggiungimento di specifici obiettivi di qualità ambientale, ed al fine di rispettare questi obiettivi, dovrà essere effettuato un piano di monitoraggio dettagliato su tutti i tasselli ecosistemici presumibilmente interessati da effettuarsi annualmente per tutta la durata in esercizio della derivazione: in particolare dovrà essere garantito il mantenimento dei seguenti fattori:

- biodiversità “ante operam” così come evidenziata dalle analisi con macroinvertebrati;

- consistenza di biomassa e composizione in specie dell’ittiofauna;

- biodiversità “ante operam” della compagine floristica perifluviale;

- biodiversità della fauna legata alla presenza di acqua (significativo in particolare il Merlo acquaiolo). Detto obbligo sia inserito nel disciplinare di concessione.

e. Vista la presenza di 4 scarichi civili lungo il tratto sotteso, si valuti l’opportunità, per ridurre l’impatto, di rilocalizzare a monte dell’unica opera di presa, come sopra proposto, gli scarichi delle località Chiappi e Chiotti e, a valle della restituzione, gli scarichi derivanti dall’impianto di depurazione di Campomolino e della frazione Einaudi.

f. Dovrà essere garantito il rilascio del DMV sulla scala di rimonta dell’ittiofauna, secondo le modalità previste dal proponente stesso.

g. Sarebbe opportuno prevedere un periodo di fermo impianti durante il periodo riproduttivo della trota fario (almeno un mese tra novembre e gennaio, sentito il competente Settore Tutela Flora e Fauna della Provincia di Cuneo).

h. Come indicato in relazione il progetto dovrà aderire al sistema di certificazione ambientale EMAS, con relativa comunicazione agli Enti di autorizzazione e controllo.

i. Visto il pregio ecologico e paesaggistico che caratterizza l’area d’intervento, dovrà essere prestata la massima attenzione nella fase di ripristino delle aree interferite dalla posa della condotta e nelle aree di cantiere. Nelle operazioni di scavo si raccomanda di effettuare lo scotico, accumulo e rimessa in pristino dello strato superficiale del terreno vegetale separatamente dall’inerte roccioso sottostante. Laddove tale operazione risultasse difficile si dovrà separare, mediante vagliatura meccanica l’inerte roccioso proveniente dagli scavi in quanto ancora ricco di frazione organica e minerale, e utilizzare questa frazione organica come strato di ricoprimento finale dei ritombamenti. Per le operazioni di rivegetazione e rinaturalizzazione si dovranno effettuare semine e messa a dimora di specie autoctone, laddove è previsto il taglio di specie arboree; per il ripristino del cotico erboso si dovranno utilizzare le miscele erbacee più idonee possibile rispetto alle caratteristiche pedoclimatiche che caratterizzano l’area d’intervento e le specie si dovranno reperire possibilmente da produttori locali. Tutti questi interventi di ripristino dovranno essere effettuati nelle stagioni idonee (primavera e autunno) e dovrà essere previsto un periodo di manutenzione, da svolgersi almeno nell’anno successivo alla realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale.

j. Sia nel disciplinare di concessione sia nella Determina di concessione di derivazione sia previsto l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 (punti 7.2 e 7.5) in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

k. Qualora si avesse la cessazione dell’attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

3. Al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 21 dicembre 2004, del 10 gennaio 2006, del 22 febbraio 2006 e del 1° agosto 2006, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente;

5. di dare atto che in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi della Regione Piemonte, Settore Gestione Beni Ambientali e della Comunità Montana Valle Grana in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

6. di rinviare la formalizzazione del permesso di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380 a successivo, separato provvedimento del Comune di Castelmagno, da assumere oltre i termini del presente procedimento ed entro 60 gg. dalla formalizzazione dell’autorizzazione di cui al successivo punto 6);

7. di rinviare l’autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. a successivo, separato provvedimento del Settore regionale decentrato OO.PP. di Cuneo, da assumere oltre i termini del presente procedimento e previa presentazione del progetto esecutivo di cui al precedente punto 2, lettera b.

8. di rinviare la conferma, con modifiche, della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA ed entro 30 gg. dalla trasmissione da parte del proponente della seguente documentazione:

- tabella illustrante la relazione tra la portata naturale defluente a monte della presa ed i rilasci; detta relazione dovrà essere in accordo con la portata media annua richiesta;

- revisione della tipologia dell’opera di presa da concordare previamente con il Settore provinciale Risorse Idriche al fine di garantire i rilasci previsti;

9. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

10. di rinviare parimenti il rilascio del nulla osta all’occupazione del sedime stradale della S.P. 333 al competente Settore provinciale Viabilità previa presentazione allo stesso, prima dell’inizio dei lavori, di un rilievo di dettaglio di tutti i punti della viabilità interessati dai lavori;

11. di stabilire per il proponente l’obbligo di presentare al Settore provinciale Risorse Idriche, ai fini del rilascio del provvedimento di cui al precedente punto 7) la documentazione al medesimo punto esplicitata;

12. di stabilire per il proponente l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto esecutivo a:

- Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis, Cuneo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i.;

- Comune di Castelmagno, ai fini del rilascio del permesso di costruire ex. D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

- Provincia Cuneo -Settore Risorse Idriche- C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica del rispetto delle prescrizioni formulate ai fini del rilascio della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R nonché per l’ approvazione di cui all’art. 25 del D.P.G.R. medesimo;

- Provincia Cuneo - Ufficio VIA - C.so Nizza, 30, Cuneo;

- ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

13. di stabilire inoltre per il proponente l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, al Settore provinciale Viabilità un rilievo di dettaglio di tutti i punti della viabilità interessati dai lavori, così come precisato al precedente punto 2 lett. c, ai fini del rilascio del nulla osta all’occupazione del sedime stradale della S.P. 333;

14. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare -qualora dovute- la concessione per l’occupazione del sedime demaniale o per lo scarico nello stesso, di competenza della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo previa presentazione di progetto esecutivo, nonché l’autorizzazione ad intervenire su terreni soggetti a diritti di uso civico;

15. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta di cui ai precedenti punti 3, 5, 6, 7, 8, 9 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come risultante a seguito delle integrazioni depositate dal proponente in data 06.04.2005 con prot. n. 18204, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R., ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e L.R. 23/84 e s.m.i., ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ed ex L.R. 45/89 e s.m.i.;

16. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

17. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

18. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di due anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

19. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

20. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

21. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

22. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)