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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 475 del 21 settmbre 2006. Oggetto: Progetto di piccola derivazione idroelettrica sul Torrente Valcalda in Località Marmorea - Valcasotto nei Comuni di Pamparato e Garessio. Proponente: Rivarossa s.r.l. Strada Statale 28 n. 8/D, Vicoforte. Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Sulla base delle suddette risultanze, si accertava in modo definitivo che permanevano i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e che pertanto non risultavano sussistere le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale né i presupposti sostanziali per il rilascio della concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e neppure per il rilascio dei permessi di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dal proponente con nota pervenuta in data 30.01.2006 con prot. n. 5146, parte integrante della presente Deliberazione;

2. di esprimere pertanto giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di piccola derivazione idroelettrica sul Rio Valcalda in Località Marmorea - Valcasotto nei Comuni di Pamparato e Garessio presentato da parte del Sig. Rivarossa Giuseppe, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società Impresa Rivarossa s.r.l. Strada Statale 28 n. 8/D, Vicoforte in quanto non sussistono le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale dell’intervento né i presupposti sostanziali per il rilascio della concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e dei permessi di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380; per i motivi di seguito espressi:

- la realizzazione del nuovo impianto, anche così come risultante a seguito delle integrazioni, sottoporrebbe a sottensione circa 2 chilometri di corso d’acqua, di cui 1797 metri sul rio Moscardina e 293 metri sul torrente Casotto, riducendo la portata naturale in alveo al solo deflusso minimo vitale o a valori molto prossimi a quest’ultimo per buona parte dell’anno; il che, in un contesto di disponibilità idrica non certo eccelsa, quale quello oggetto di intervento, metterebbe in crisi il mantenimento delle caratteristiche del sito e della funzionalità ecologica dell’ecosistema interferito.

Infatti, dai dati idrologici presentati, si evidenzia che già in assenza dell’opera in progetto la portata naturale é:

- superiore a 250 l/s per 110 giorni;

- compresa tra 250 e 120 l/s per 67 giorni;

- compresa tra 120 l/s e 60 l/s per 97 giorni;

- inferiore a 60 l/s per 91 giorni;

Con la realizzazione dell’impianto secondo le modalità di captazione previste la disponibilità idrica alla presa risulterebbe:

- superiore a 250 l/s per 15 giorni all’anno;

- compresa tra 250 e 60 l/s per altri 15 giorni;

- appiattita sui valori del DMV e cioè 60 l/s per 150 giorni;

- compresa fra 120 e 60 l/s per 97 giorni;

- comunque inferiore al rilascio previsto per i restanti 3 mesi (come in assenza dell’opera).

Si rileva quindi che dall’elevata portata massima richiesta conseguirebbe un eccessivo appiattimento del regime idrologico naturale, non sostenibile dalle comunità animali e vegetali insediate nel sito di intervento.

Realizzando l’impianto, inoltre, vista la particolare conformazione idrografica locale e l’assenza di affluenti con portate sufficienti a rimpinguare i deflussi in alveo - l’unico rio potenzialmente influente (rio Frecci) è già derivato mentre gli altri presentano portate insufficienti - per buona parte del tratto sotteso (circa l’86% per una lunghezza di 1.797 metri) perdurerebbero condizioni di reale criticità, molto simili a quelle che si verificherebbero in corrispondenza della presa, su indicate.

Dal punto di vista del miglior utilizzo della risorsa idrica, i rilasci previsti in sede di integrazioni presentate, non potevano ritenersi compensativi dell’impatto derivante -come già detto- dall’appiattimento delle portate a valle della presa (compresa per oltre 3 mesi fra 120 e 60 l/s, per 5 mesi pari a 60 l/s e per ulteriori 3 mesi inferiore a 60 l/s) e dalla contemporanea assenza di corsi d’acqua secondari in grado di rimpinguare i deflussi in alveo a valle della presa stessa.

- Secondo quanto dichiarato a verbale della 3^ Conferenza dei Servizi del 28 Luglio 2006 da parte dei Comuni di Garessio e Pamparato, soggetti titolari del rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380, il progetto non risulta assentibile dal punto di vista urbanistico-edilizio risultando non conforme a quanto prescritto all’art. 9, comma 5, delle Norme di Attuazione del P.A.I..

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

2. di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

3. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

5. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.