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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1951 in data 25/05/2006 - Concessione di derivazione di litri/sec. max. 1 e medi 0,0004 d’acqua dal Rio Luchiama, in Comune di S. Paolo Cervo, assentita a uso Agricolo (abbeveraggio bestiame di volume inferiore a 1000 mc. annui e irrigazione pascoli), al Comune di S. Paolo Cervo, con D.D. 25 maggio 2006 n. 1951. Pratica n. 266BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 febbraio 2006 dal Sig. Maurizio Piatti, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di San Paolo Cervo, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi degli articoli 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di San Paolo Cervo (omissis), la concessione di derivazione di litri/secondo massimi 1 e litri/secondo medi 0,0004 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di metri cubi 12.960, dal rio Luchiama, in Comune di San Paolo Cervo, ad uso agricolo (abbeveraggio bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui ed irrigazione pascoli di pertinenza dell’Alpe Campello), con obbligo di restituzione delle colature nel bacino tributario del rio Luchiama, sempre in Comune di San Paolo Cervo.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta (40) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 8 febbraio 2006 ed approvato al precedente punto 2 del presente dispositivo.

Di esentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, il Comune di San Paolo Cervo dal versamento del canone demaniale annuo previsto dall’art. 4 del medesimo regolamento regionale, in quanto l’utenza d’acqua oggetto della presente concessione viene praticata ad esclusivo servizio di alpeggio. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1666 di Rep. in data 20 febbraio 2006

Art. - 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Luchiama in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 2 novembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato