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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 882 in data 07/03/2006 - Rinnovo della concessione di derivazione di litri/sec. 20 d’acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Biella, assentita a utenti diversi con D.D. 7 marzo 2006 n. 882. Pratica n. 540

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12 gennaio 2006 dai Signori Mario Zamuner, Giovanna Greggio, Gian Carlo Cucco, Pier Marco Mora e Gabriele Cucco in qualità di Concessionari in solido, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1, 22 e 30, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell’acqua ed in solido ai Signori Mario Zamuner (omissis), Giovanna Greggio (omissis) Giancarlo Cucco (omissis), Pier Marco Mora (omissis) e Gabriele Cucco (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto del precedente D.M. 24 aprile 1933, n. 5.594, per poter continuare a derivare una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 20 litri al secondo, cui corrisponde un volume massimo annuo 630.720 metri cubi, dal torrente Chiebbia, in località Chiavazza del Comune di Biella, ad uso agricolo (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta (40) successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione come posticipata per effetto delle note proroghe di Legge, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione dell’importo base previsto per l’uso agricolo rapportato alla portata media derivabile assentita in concessione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.G-R- 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1625 di Rep. in data 12 gennaio 2006

Art. - 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 2 novembre 2006.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:
Marco Pozzato