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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 411 in data 07.02.2006 - Concessione di derivazione di litri/sec. max. 1,40 e medi 0,10 d’acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi, da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo ubicato in Comune di Castelletto Cervo, assentita alla ditta Filati Borio Fiore S.n.c. con D.D. 7 febbraio 2006 n. 411. Pratica n. 243BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 febbraio 2005 dal Sig. Franco Borio, in qualità di Amministratore della ditta “Filati Borio Fiore Snc”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 - comma 1 e 22 nonché in deroga ai disposti dell’art. 16 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ed ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Filati Borio Fiore Snc” (omissis) la concessione di derivazione di litri/sec. max. 1,40 e medi 0,10 d’acqua, corrispondenti ad un volume max annuo derivabile di 3.000 metri cubi, da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo recentemente realizzato in Comune di Castelletto Cervo (fg. n. 16 - mappale n. 79), da utilizzarsi per Produzione di Beni e Servizi (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999 e, secondo quanto disposto dall’art. 24 - comma 1 lett. b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso produzione di beni e servizi (omissis). Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica.

Il Dirigente del Settore: Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1600 di Rep. in data 18 febbraio 2005

Art. - 7 - Condizioni particolari cui e’ soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Allo scopo di assicurare l’equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l’emungimento dal pozzo in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente art 3 per ciascun manufatto e in ogni caso, i 2/3 della portata critica per ciascun pozzo.

L’emungimento dell’acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione. (omissis)

Biella, 2 novembre 2006.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato