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Bollettino Ufficiale n. 46 del 16 / 11 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castello di Annone (Asti)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.9.2006)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Castello di Annone è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell’ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione all’attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) promozione di attività ricreative e sportive.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura, allo sviluppo e alla tutela del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli Enti locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

3. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 5
Territorio e sede

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,16 confinante con i Comuni di Asti, Refrancore, Quattordio, Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro, Rocca d’Arazzo.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale, è disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare, quella della sede comunale può essere proposta alla Regione dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6
Albo Pretorio

1. lI Consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Castello di Annone, e con lo stemma ed il gonfalone concessi con D.P.R. del 29 gennaio 2003.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista il pubblico interesse.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

l. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale é organo d’indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco é responsabile dell’amministrazione ed é il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.

2. L’attività di indirizzo del Consiglio si esercita:

a) in via indiretta attraverso la manifestazione della volontà politica, che si esplicita per mezzo di: mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e direttive;

b) in via diretta attraverso l’adozione degli atti fondamentali.

3. L’attività di controllo politico-amministrativo del Consiglio si esercita:

a) in via indiretta attraverso l’attività dei consiglieri con interrogazioni, interpellanze e con l’attivazione del controllo sugli atti deliberativi della Giunta Comunale;

b) in via diretta attraverso l’esame del conto consuntivo, indagini, inchieste, nonché altri meccanismi previsti nello Statuto o nei regolamenti.

4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

6. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie, le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13
Commissioni

1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.

2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

3. lI regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi alfine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all’attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha conseguito il maggior numero di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d’atto del Consiglio.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale, comunicandolo alla Segreteria del Comune.

4. I Consiglieri Comunale hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite nel regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente alla comunicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 18
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori sino al massimo previsto dalla normativa vigente, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. La scelta sul numero degli Assessori è demandata al Sindaco e resa pubblica mediante l’atto di nomina degli stessi.

2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri Comunali.

Art. 19
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause d’incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d’affinità di primo grado, d’affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

l. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli Assessori e che stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 21
Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale od ai Responsabili dei Servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta in particolare nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio l’approvazione dei regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano

impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale od ai Responsabili dei Servizi.

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri per le commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del Servizio interessato;

g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come convenuto o attore ed approva transazioni nell’ambito delle proprie competenze;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi;

m) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

n) nomina e revoca il Direttore Generale od autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

o) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni;

p) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore Generale.

4. La Giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

Art. 22
Sindaco

l. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica..

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 23
Attribuzioni amministrative

l. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente, anche in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;

b) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

d) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

f) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 267/2000;

g) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

h) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

i) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;

b) quando ragioni di interesse generale lo giustifichino la Giunta comunale può proporre al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale aperto, la convocazione può essere altresì proposta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dai Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, come da regolamento;

f) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

g) ha potere di delegare le sue competenze ed attribuzioni, in via generale al Vicesindaco e in via speciale ad uno o più Assessori; può altresì conferire incarichi connessi alle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Consiglieri comunali; questi ultimi in relazione ai propri incarichi vengono sentiti dalla Giunta comunale prima che la stessa inizi la seduta; delega altresì la sottoscrizione di particolari e specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni conferite agli Assessori, al Segretario Comunale.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicesindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di elencazione nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all’Albo Pretorio.

Art. 27
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco è accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento è attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 29
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco compresa la funzione di Direttore Generale.

5. Al Segretario Comunale sono attribuite competenze e responsabilità di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 30
Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, un Direttore Generale nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

2. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 31
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 32
Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la “responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze d’ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 33
Incarichi dirigenziali e d’alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o d’alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97,

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 34
Collaborazioni Esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 35
Ufficio d’indirizzo e di Controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 36
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i finì istituzionali dell’Ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi d’autonome, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 38
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento d’organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica d’indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operative e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri d’omogeneità in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 39
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, i responsabile degli uffici e dei servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti.

6. Il regolamento d’organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 40
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio, che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto, cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano lungo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denunciai al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 41
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia del caso d’adozione d’atti o di compimento d’operazioni, sia nel caso d’omissioni o nel ritardo ingiustificato d’atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione dei diritto sia derivata da atti od operazioni d’organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 42
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 43
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociali

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il Comune può partecipare a società per azione a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune;

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini costituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 44
Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 45
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.

2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell’assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 46
Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l’azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Scurzolengo abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell’intervento.

3. L’accordo di programma è definito e sotto scritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l’accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell’accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

- i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;

- la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo.

Art. 47
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 46 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 48
Principi e criteri

1. lI bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, dì impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuale forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 49
Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 50
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) controllo di efficacia, ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza; a tal fine può costituire consulte che propongano iniziative e coordinino l’attività nell’interesse e tutela di particolari fasce di cittadini.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette semplificate di tutela dei loro interessi tramite l’intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune ai finì della programmazione di un’efficace politica socio-assistenziale privilegia le iniziative e le proposte delle associazioni che rappresentano le categorie più deboli e bisognose della tutela pubblica attraverso adeguati momenti e strumenti di confronto, di controllo e di verifica.

5. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 52
Tutela dell’associazionismo

Il Comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso forme di incentivazione finanziaria e la collaborazione tecnico-organizzativa; inoltre favorisce le forme di accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e promuove l’adozione di idonee modalità di consultazione nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti.

TITOLO VII
L’INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 53
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco, o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 54
Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. lI regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 55
Proposte

1. La popolazione esercita l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l’istituzione di commissioni d’inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali.

2. L’iniziativa si esercita mediante proposte di almeno il 5% dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Il regolamento disciplinerà l’ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l’amministrazione comunale, i termini entro cui il Consiglio comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

TITOLO VIII
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 57
Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso quegl’atti che, disposizioni legislative, dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’ad. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IX
REFERENDUM

Art. 58
Accesso al referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetti promotori del referendum sono:

a) il 10% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono proporsi referendum in materia di tributi locali e tariffe ed espropriazioni per pubblica utilità, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

4. Non è ammesso, inoltre, referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

c) funzionamento del Consiglio comunale;

d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

5. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste nel regolamento comunale su deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 59
Effetti del referendum

1. Sarà ritenuto valido il referendum nel caso di partecipazione al voto del 50% + 1 degli aventi diritto

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza del Consiglio.

Art. 60
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui all’art. 58.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61
Autonomia statutaria

1. A mezzo del presente Statuto viene definita la strategia che deve informare il governo delle risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e del conseguente controllo dei risultati di gestione.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge, non prima di almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o della sua ultima modifica o integrazione, salvo che in sede di prima approvazione, in cui lo Statuto può essere modificato nei novanta giorni dall’esecutività della delibera di approvazione; allo stesso modo le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinnovate se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. L’eventuale deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se al contempo non rechi nella parte dispositiva l’approvazione del testo del nuovo Statuto.

4. L’interpretazione autentica dello Statuto può essere resa esclusivamente dal Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo.

Art. 62
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune.

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.